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22 Novembre 2024 05:09

Nasce la nuova Authority sui conti del calcio e basket. Si chiamerà “Commissione”: ecco come funzionerà

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha definito il testo che andrà in Consiglio dei Ministri. Tra i sette che guideranno la Commissione, due saranno scelti da Figc e Fip in un elenco di cinque
di Paolo Campanelli

ll nuovo organismo terzo, che sostituirà la Covisoc e la Comtec, sui controlli dei conti delle società professionistiche del calcio e del basket, verrà presentata nel cdm di oggi con un decreto legge che dovrà poi essere convertito in legge entro 60 giorni. E’ arrivato “semaforo verde” dal preconsiglio di ieri pomeriggio con il nuovo testo dell’art.13 bis. Si chiama “Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche“.

La Commissione ha sede in Roma ed è l’organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti stabiliti nei rispettivi statuti dalle Federazioni sportive nazionali. La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

Le funzioni della nuova Commissione

La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive federazioni sportive nazionali per l’adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l’ammissione, la partecipazione e l’esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente. Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Commissione: 

a) verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle previsioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro il 30 aprile di ciascuna stagione sportiva ai fini del rilascio della licenza per la stagione sportiva successiva;

c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;

d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;

e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d’ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l’attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell’attività svolta nell’anno precedente e sull’andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

I 5 componenti consigliati dalle Federazioni 

La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il Presidente dell’INPS-Istituto nazionale previdenza sociale e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti e due tra essi sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d’intesa con le Leghe professionistiche di riferimento.

Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l’Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l’Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall’insediamento, senza possibilità di conferma.

Il presidente e i componenti della Commissione sono incompatibili, per qualunque incarico o mandato, con gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici e con gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, nonché con le società professionistiche.

L’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Per tutta la durata dell’incarico, presidente e componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, nel settore dello sport professionistico, nonché ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, presidente e componenti diversi da quelli di diritto sono, secondo l’ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo in aspettativa o in altra analoga posizione corrispondente anche in deroga al relativo ordinamento, per tutta la durata del mandato. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d’ufficio.

Confermate le 30 unità

La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l’organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l’ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 10 ed è indipendente nell’utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le 30 unità. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base alla normativa vigente. Il trattamento giuridico del personale e l’ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere della Commissione è definito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. In sede di prima applicazione, la Commissione può avvalersi di un contingente di unità non superiore a quindici, scelte fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali. Nei limiti del contingente di personale di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui si avvale la Commissione è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico delle Amministrazioni di provenienza (MEF: della predetta Commissione). All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al Presidente, e che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente dell’Autorità, per una durata quadriennale, rinnovabile. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 642.795 per l’anno 2024, di euro 1.285.589 per l’anno 2025, di euro 1.313.1.2  per l’anno 2026, di euro 1.341.412 per l’anno 2027, di euro 1.370.544 per l’anno 2028, di euro 1.400.520 per l’anno 2029, di euro 1.431.366 per l’anno 2030, di euro 1.463.106 per l’anno 2031, di euro 1.495.767 per l’anno 2032, di euro 1.529.375 per l’anno 2033 e di euro 1.563.957 a decorrere dall’anno 2034, Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 10.

Periodo di Vacatio e finanziamento

Sino alla data di insediamento dell’organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati. Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dall’istituzione e dal funzionamento della Commissione, pari a euro 30 per l’anno 2024 e a 30 annui a decorrere dal 2025, si provvede:

a) per l’anno 2024 mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione della presente lettera, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

b) a decorrere dal 2025 quanto alla quota di euro 1.900.000 annui mediante trasferimento annuale da parte delle Federazioni sportive di riferimento, in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 630, destinati alle stesse Federazioni sportive Nazionali e quanto a euro 1.600.000 annui, mediante un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima pari allo 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull’ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche del relativo fatturato.

In vigore dal primo luglio 2025

Le modalità di riscossione e le eventuali variazioni della misura della contribuzione di cui al comma 10, lettera b), sono stabilite dalla Commissione con propria deliberazione, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui alla suddetta lettera. La Commissione provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 10.»;

b) all’articolo 51, comma 1, le parole: «1° luglio 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».

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