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21 Novembre 2024 18:25

Il Tribunale Fallimentare di Bari concede il concordato alla Costruzioni Generali della famiglia Mazzitelli

Secondo l'ipotesi accusatoria della Procura di Bari, il Gruppo Mazzitelli avrebbe stipulato tre contratti preliminari di acquisto di quote sociali da una controparte, di fatto riconducibile al medesimo nucleo familiare, nei quali era prevista la corresponsione di anticipi per più di 20 milioni di euro.

Dopo due anni, il Tribunale di Bari ha depositato il provvedimento con cui ha rigettato l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate con la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale della Procura di Bari, accogliendo il ricorso del professor Vincenzo Chionna affiancato dagli advisor finanziari Sebastiano Panebianco e Alfredo D’Innella, così approvando il concordato preventivo in continuità presentato dalla Costruzioni Generali, società edile del gruppo Mazzitelli. La società barese era finita nel mirino della procura di Bari assieme alla sua controllante, operante nel settore delle costruzioni edili.

La proposta di concordato avanzata da Sogea, che l’ha garantita per oltre 8 milioni a fronte di un valore di liquidazione della società di circa 1,4 milioni di euro, nel corso della procedura era stata votata favorevolmente solo dai creditori appartenenti a 3 classi su 6, in presenza del voto sfavorevole dell’Agenzia delle Entrate in 2 delle 3 classi dissenzienti. Il voto negativo era motivato a seguito dei due presunti atti in frode che avevano causato circa un mese su delega della Procura di Bari presso le sedi delle società fa lo svolgimento di perquisizioni della Guardia di Finanza .

l’imprenditore Dante Mazzitelli

Secondo l’ipotesi accusatoria della Procura di Bari, il Gruppo Mazzitelli avrebbe stipulato tre contratti preliminari di acquisto di quote sociali da una controparte, di fatto riconducibile al medesimo nucleo familiare, nei quali era prevista la corresponsione di anticipi per più di 20 milioni di euro. Nonostante tutto ciò , non si sarebbe mai pervenuti in un caso alla stipula del contratto definitivo. In un altro caso invece l’accordo sarebbe stato sottoscritto solo dopo 12 anni, quando ormai le quote da acquistare di fatto si erano svalutate e non avevano più alcun valore. Ipotesi questa, con l’approvazione in sede civile del Tribunale Fallimentare del concordato, decaduta così permettendo alla Costruzioni Generali di trovare soluzioni.

Il Tribunale omologando il concordato preventivo, ha sostenuto la completa attuazione del cosiddetto “cram down” omologatorio ristrutturazione forzata del passivo – per l’evidente convenienza della proposta per tutti i creditori in luogo della liquidazione giudiziale, soprattutto, per l’Agenzia delle entrate il cui voto è stato “convertito” forzosamente dallo stesso Tribunale da contrario in favorevole, in mancanza di eventuali atti in frode commessi dalla Costruzioni Generali.

Per il Tribunale Fallimentare di Bari la procedura si è svolta con “regolarità in tutte le sue fasi e la proposta è stata formulata correttamente quanto a criteri di formazione delle classi” ed “è stata corredata da ampia informazione ai creditori, vagliata anche dai commissari giudiziali, ai fini della valida formazione del consenso, anche in riferimento all’assenza di atti in frode, nei termini ulteriormente precisati in sede di esame dell’unica opposizione presentata“.

“I giudici civili non hanno considerato atti in frode le due operazioni contestate dal pm di trasferimento delle quote sociali Selp e Turismo internazionale risalenti ad oltre quindici anni fa, principalmente in ragione della costante trasparenza della Costruzioni Generali nel corso dell’intera procedura concorsuale” dichiara il gruppo Mazzitelli in una nota aggiungendo che “con la decisione di oggi da un canto i creditori della Costruzioni Generali hanno la certezza di vedere garantito il pagamento dei loro crediti in misura migliore rispetto a quanto avrebbero potuto incassare con la liquidazione giudiziale e dall’altro la Costruzioni Generali ha visto accertata la mancanza di atti frode in sede concorsuale“.

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