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22 Novembre 2024 08:55

Un giudice a Taranto rinvia l’udienza al 2019 e si giustifica “Ho troppo lavoro da fare e la schiavitù è proibita”

Ancora una volta gli uffici giudiziari di Taranto, fanno parlare di sè. Ma questa volta non è stata la "chiacchierata" procura, prossima all'insediamento di un nuovo procuratore capo, ma bensì  il Tribunale civile come racconta questa mattina incredibilmente da Milano il Corriere della Sera online a firma di Luigi Ferrarella., che vi riproponiamo integralmente. Vale la pena leggerlo.

di Luigi Ferrarella*

La causa civile iniziata nel settembre 2014? Il 21 dicembre 2015 il giudice la rinvia al 18 gennaio 2019 perché scrive di viaggiare già al ritmo di circa 160 sentenze l’anno, nel triennio il futuro massimo di capacità lavorativa esigibile è già prenotato e esaurito da 500 altre cause più vecchie di questa, e lavorare di più è impraticabile anche perché «la Convenzione dei diritti dell’uomo vieta schiavitù e lavoro forzato»: con queste motivazioni un giudice della II sezione del Tribunale civile di Taranto, Alberto Munno, prima di Natale ha rinviato al gennaio 2019 la decisione di una causa da 200mila euro tra due società.

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In tre pagine di ordinanza – nelle quali si coglie anche un riflesso di «giurisprudenza difensiva» rispetto a rischi (disciplinari, erariali e di responsabilità civile) dello sforare la legge Pinto che risarcisce chi non abbia una sentenza di primo grado entro 3 anni – il giudice premette che già all’inizio di questa causa il 26 settembre 2014 si ritrovava sul ruolo un imbuto di «500 cause più vetuste» che dovevano «trovare prioritaria definizione negli anni 2015, 2016 e 2017 e 2018»: sicché a questo scopo, dopo 165 udienze di precisazione delle conclusioni e decisione delle cause nel 2015, ne risultano «fissate 160 per il 2016» e già «114 per il 2017, 60 per il 2018 e 28 per il 2019», alle quali «dovranno aggiungersi» non soltanto «le udienze nei procedimenti collegiali», ma anche «le ulteriori udienze di precisazione delle conclusioni e decisione delle cause» più vecchie, «la cui fase di istruzione è prossima a concludersi e che dovranno essere definiti con priorità rispetto» a questo fascicolo nato nel 2014.

Schermata 2016-01-04 alle 15.03.00Sono numeri di notevole produttività, superiori anche alla media nazionale dei giudici civili che si aggira tra le 120 e le 140 sentenze annuali e il cui indice di smaltimento del 131% piazza la magistratura italiana al terzo posto sui 47 Paesi del Consiglio d’Europa. Ma anche con questo ruolino di marcia personale, il giudice tarantino schiacciato dalle pendenze conclude che «risulta così del tutto esaurita» sino a fine 2018 «la capacità lavorativa massima esigibile». Calcola infatti che, pur conteggiando il sabato «che non è considerato lavorativo in numerose amministrazioni statali anche di livello apicale», in un anno lavorativo fatto di 270 giorni «il giudice civile può dedicare non più di 140 giorni allo studio dei processi e alla redazione delle sentenze e delle ordinanze monocratiche e collegiali, previo studio delle questioni giurisprudenziali», perché gli altri 130 restano assorbiti dalla «celebrazione delle udienze tabellari monocratiche e collegiali, e dalle ulteriori attività di ufficio». Senza dimenticare che «l’impossibilità giuridica di definire i giudizi in tempi più brevi è determinata dalle decisioni che vogliono l’erogazione del servizio demandata ad un numero di unità operative inferiore a quello necessario»: riferimento alle diffuse carenze di cancellieri e alle disparità di magistrati per sedi in rapporto ai flussi di sopravvenienze.

Certo, si potrebbe lavorare giorno e notte, domenica e festivi, ma «la protrazione sine die dell’impegno lavorativo – ritiene Munno – comporterebbe un’inammissibile compressione dei diritti inviolabili della persona umana del magistrato impiegato, essendo la durata massima della giornata lavorativa preordinata alla tutela dei diritti di cui all’art. 2 della Costituzione». E qui al giudice forse scappa un po’ la frizione laddove prospetta che «la prestazione lavorativa senza limite di durata incontra il divieto di cui all’art.4 della “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo”, la quale, sotto la rubrica “divieto di schiavitù e del lavoro forzato”, dispone al comma 2 che “non è considerato come lavoro forzato ogni lavoro che fa parte delle normali obbligazioni civili”»: e ad avviso del giudice «non può considerarsi “normale obbligazione civile” la prestazione lavorativa la cui durata sia sottratta a limiti predeterminati e certi, e sottoposta agli arbitri degli utenti del servizio». Argomentazione ardita a parte, che il tema sia assai sentito lo dimostra il referendum che l’Associazione nazionale magistrati, su richiesta della corrente di Magistratura indipendente, ha indetto per il 17-18-19 gennaio sul chiedere o no al Csm di introdurre «carichi esigibili», cioè «una misura in cifra secca (come per i magistrati amministrativi) del lavoro sostenibile dal magistrato in funzione degli obiettivi di adeguata quantità e qualità del lavoro».

  • articolo tratto dal Corriere della Sera

 

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