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27 Novembre 2024 05:25

Corruzione, con i voti M5S e Pd passa la legge sui “whistleblower”

Le segnalazioni di casi di corruzione, sia nel settore pubblico che in quello privato, vengono tutelate garantendo riservatezza. Rafforza la legge Severino. Forza Italia protesta : "Inciucio tra grillini e partito democratico"

Schermata 2016-01-22 alle 01.47.16L’assemblea parlamentare della Camera dei Deputati in cui i deputati del M5S hanno votato a favore insieme al Pd, ha approvato  la nuova legge sul “whistleblowing” con 281 Sì, 71 no e 18 astenuti, ed ora passa in votazione al Senato. Il testo approvato  in chiave anticorruzione rafforza la tutela di chi segnala illeciti.

La nuova legge amplia ed integra l‘attuale disciplina prevista dalla legge Severino. Mentre da un lato completa la norma già vigente per gli impiegati pubblici includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, allarga dall’altro  la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dalla legge.

I membri del  M5S della Commissione Giustizia hanno espresso ampia soddisfazione nel raggiungimento di questo risultato, una legge a prima firma Francesca Businarolo. “L’approvazione della legge sul whistleblowing, la protezione dei segnalatori di corruzione, è una fondamentale vittoria del Movimento Cinque Stelle dopo anni di impegnativo lavoro con associazioni e segnalatori di corruzione“.

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Secondo i 5 Stelle, si tratta di “una legge che permetterà di tutelare chi denuncia la corruzione, che inverte l’onere della prova a carico del datore di lavoro, e le denunce potranno essere anonime, ma devono essere assolutamente documentate e circostanziate. Questa legge necessaria ci porta finalmente ad un livello europeo nella lotta al cancro della corruzione e soprattutto dimostra la maturità del Movimento Cinque Stelle come forza di governo“.

Contraria Forza Italia, che accusa il Pd ed il movimento “grillino” di aver trovato  un terreno di scambio politico sulla legge. “Forza italia vota convintamente contro un provvedimento ignobile, una barbarie giuridica che introduce negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, un clima invivibile di accusa segreta. La differenziazione tra segnalazione, denuncia e delazione è speciosa; il risultato, alla fine, è uno solo: un meccanismo di sospetto diffuso, un ‘l’un contro l’altro armatì che non produrrà alcun effetto sul denunciante ma sarà catastrofico per chi è denunciato, anche se ingiustamente“, ha dichiarato intervenendo in aula Francesco Paolo Sisto deputato barese di Forza Italia  . “Questa legge – ha aggiunto- ha una sola chiave di lettura: un nuovo asse tra Pd e M5S“.

nella foto l' On. Francesco Paolo Sisto
nella foto l’ On. Francesco Paolo Sisto (Forza Italia)

La parola inglese “whistleblower” non trova per ora equivalenti un vocabolo in italiano che possa rendere il concetto: si tratta di un individuo che denuncia – per il bene pubblico – comportamenti illeciti che avvengono nel luogo in cui lavora (organizzazione sia pubblica che privata), attraverso segnalazioni circostanziate, sia alle autorità competenti sia nei canali eventualmente preposti all’interno dell’organizzazione stessa, sia pubblicamente ad esempio attraverso i media.

L’esempio più famoso degli ultimi anni , probabilmente al mondo,  di whistleblower è stato quello di  Edward Snowden, l’informatico dipendente della National Security Agency americana che con le sue rivelazioni ha scoperchiato il grande scandalo della sorveglianza elettronica di massa attuata dal governo Usa ai danni dei propri cittadini e di soggetti esteri. E’ una figura giuridicamente protetta e sempre più ritenuta ruolo di utilità pubblica.

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Ecco i principali punti del provvedimento:

  • Whistleblower più garantito. Il dipendente che in buona fede segnala ai responsabili anticorruzione, all’Anac o ai magistrati ordinari e contabili illeciti che abbia conosciuto in ragione del rapporto di lavoro non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure ritorsive. L’Anac applicherà al responsabile di atti discriminatori una sanzione pecuniaria amministrativa fino a 30mila euro.
  • Segnalazioni in buona fede. La buona fede, esclusa se il segnalante agisce con dolo o colpa grave, implica una segnalazione circostanziata e la ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto (anche documenti), che la condotta illecita si sia verificata.
  • Segretezza identità. E’ vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari. L’Anac, cioè l’ Autorità Nazionale Anti Corruzione guidata dal magistrato Cantone predisporrà linee guida sulle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni promuovendo anche strumenti di crittografia quanto al contenuto della denuncia e alla relativa documentazione per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
  • Clausola anti-calunnie. Ogni tutela salta nel caso di condanna del segnalante in sede penale (anche in primo grado) per calunnia, diffamazione o altri reati commessi con la denuncia. Se si accerta l’infondatezza della segnalazione o la mancanza di buona fede scatta inoltre il procedimento disciplinare e l’eventuale licenziamento in tronco.
  • Tutela allargata al settore privato. La tutela del whistleblower vale per tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti pubblici economici e quelli di diritto privato sotto controllo pubblico, e si applica (indipendentemente dal tipo di contratto) pure a consulenti e collaboratori e a chi lavora in imprese che forniscono beni e servizi alla Pa. Ma si estende anche al settore privato prevedendo che nei modelli organizzativi e di gestione, predisposti dalle società ai sensi del decreto 231/2001 per prevenire la commissione di reati, siano inserite anche norme specifiche a tutela della riservatezza di chi segnala illeciti e contro eventuali misure ritorsive e discriminatorie.

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