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22 Luglio 2024 13:21
22 Luglio 2024 13:21

A rischio i bed & breakfast “se minacciano la quiete”

A fondamento della tutela cautelare d’urgenza invocata per interrompere l’attività di B&B all’interno di un condominio, non può porsi il divieto contenuto nel regolamento di condominio ma solo la prova del periculum in mora, ossia della concreta messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi condominiali ad opera dell’espletamento di tale attività.

CdG b&bE’ questo il principio  applicato dal Tribunale di Milano (ordinanza del 4 – 10 febbraio n. 2016) di fronte al quale era stato depositato un procedimento d’urgenza ex articolo 700 (codice procedura civile) da una condominio avviato nei confronti di una condomina proprietaria di un immobile , che lo aveva concesso in locazione ed al suo conduttore. Il fine quello di impedire loro l’utilizzo dell’appartamento a scopo di bed and breakfast, in quanto tale utilizzo era contrario al regolamento di condominio e perché tendente a creare enorme disturbo alla tranquillità e alla sicurezza dei condomini atteso il movimento dei clienti in tutte le ore della giornata.

Non avendo il condominio provato il grave ed imminente pregiudizio, il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso per carenza di prova così come il Tribunale in funzione collegiale (avanti al quale il condominio riproponeva la domanda) che ha respinto il reclamo.  I giudici del collegio hanno precisato, che pur essendo accertato che l’esercizio di affittacamere e/o di bed and breakfast, all’interno del condominio, si poneva in contrasto con quanto stabilito dal regolamento di condominio, tale considerazione però  non era sufficiente ad accogliere la domanda cautelare la quale presuppone che il pregiudizio sia irreparabile e imminente.

Il provvedimento di urgenza ha infatti come unico fine quello di impedire un’azione o un fatto che, se non bloccato, potrebbe causare un danno o un pregiudizio immediato e irreparabile che però deve essere provato dalla parte richiedente.

Nel caso in questione, il condominio non ha provato il danno che avrebbe causato l’esercizio di tale attività tanto che, da un’attenta valutazione, il giudice di prime cure (il quale ha tenuto conto delle modeste dimensioni del locale all’interno del quale si sarebbe svolta l’attività censurata, delle modalità con cui veniva espletata, desunto dal materiale esposto nel sito in cui veniva pubblicizzato l’immobile, nonché dello stato dei luoghi) aveva desunto che la effettiva e concreta messa in pericolo della tranquillità e sicurezza dei condomini all’interno degli spazi comuni fosse radicalmente da escludere. Resta tuttavia fatto salva la legittimazione del condominio ad invocare il rispetto delle disposizioni del regolamento di condominio in altra sede.

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