Il giudice milanese Anna Cattaneo che ha accolto il ricorso presentato dalle associazione Asgi e Naga, ha riconosciuto che l’espressione “i Rom sono la feccia della società“, ripetuta più volte durante la trasmissione televisiva “Piazza Pulita” del 23 marzo 2015 dall’ europarlamentare leghista, costituisce molestia con discriminazione razziale. ha anche ordinato la pubblicazione dell’ordinanza”in caratteri doppi del normale ed in formato idoneo a garantirne adeguata pubblicità” sul quotidiano Il Corriere della Sera entro 30 giorni dalla notifica della stessa oltre al pagamento delle spese legali.
A nulla può valere l’immunità parlamentare invocata dallo stesso, ritenendo che Gianluca Buonanno non potesse avvalersi dell’immunità derivanti dalle sue funzioni di europarlamentare che va esclusa in quanto vale in caso di “espressioni di opinioni politiche, seppur manifestate con toni aspri e duramente critici“, ma non quando le parole hanno come “unica finalità la denigrazione e l’offesa“. Il giudice ha riconosciuto che associare il termine “feccia” all’etnia Rom “non solo è grandemente offensivo e lesivo della dignità dei destinatari, ma assume altresì un’indubbia valenza discriminatoria“.
Riconosciuto, invece, dal Tribunale Civile di Milano il diritto al risarcimento del danno a causa “dell’elevato contenuto discriminatorio delle affermazioni pronunciate da Buonanno, della loro portata diffamatoria e denigratoria, della reiterazione per ben quattro volte della frase offensiva, della assoluta convinzione con la quale sono state pronunciate tanto da non indurre alle scuse malgrado la espressa possibilità offerta dal conduttore, del fatto che le offese sono state pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva in onda su di una importante emittente televisiva, con un buon indice di ascolto (4-5% di share ) in prima serata e quindi con ampia diffusione mediatica ed infine del ruolo politico e pubblico del Buonanno e della sua notorietà“.
L’ europarlamentare Gianluca Buonanno è stato quindi condannato al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale quantificato, al fine di garantirne la dissuasività, in € 6.000 per ciascuna associazione costituitasi in giudizio.
“Siamo soddisfatti – affermano le due associazioni – l’espressione utilizzata era palesemente lesiva della dignità degli appartenenti all’etnia rom e costituiva discriminazione, perché atta a creare un clima ostile, intimidatorio e di disaggregazione. Rimaniamo molto preoccupati per la continua diffusione di discorsi d’odio, ma la nostra azione dimostra che possiamo e dobbiamo continuare a lottare contro queste violazioni.”
Questo il testo integrale in PDF della sentenza del Tribunale di Milano: Tribunale di Milano, Buonanno