di Valentina Taranto
Il Comune di Taranto dovrà versare ad Equitalia una sanzione di 8,438 milioni di euro a titolo di Iva , che era stata notificata all’ente il 27 settembre del 2007. Il Comune sotto la giunta guidata da Ippazio Stefàno, non aveva pagato ed impugnato l’atto in quanto, secondo loro, arrivato successivamente alla dichiarazione di dissesto dell’ente avvenuta nel 2006.Ministero dell’Interno a cui andranno aggiunti gli interessi e le altre voci per cui si arriverà ad oltre a 10 milioni di euro. Due i motivi che il Comune attraverso i suoi difensori aveva opposto alla richiesta di pagamento, principalmente la giustificazione che con la dichiarazione di dissesto, l’ente comunale perdeva “ogni capacità di agire per i debiti pregressi” subentrando un altro organo amministrativo cioè l’Osl, l’ Organo straordinario di liquidazione che relaziona al Ministero dell’Interno.
L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefàno, si è difesa in Cassazione sostenendo che “la notifica al Comune di Taranto degli avvisi di accertamento siccome effettuata alcuni mesi dopo la dichiarazione di dissesto, sarebbe giuridicamente inesistente” in quanto “la dichiarazione di dissesto finanziario di un Comune equivarrebbe ad una dichiarazione di fallimento, porrebbe un punto fermo all’attività gestionale dell’ente insolvente, sì da estrometterlo dalle operazioni di verifica e pagamento dei debiti“.
I giudici della Sezione Tributaria Cassazione, presieduta dal dr. Stefano Bielli hanno invece sostenuto con la sentenza depositata lo scorso 11 agosto, che “il fisco, anche dopo la dichiarazione di dissesto, può procedere ad accertamento fiscale nei confronti dell’ente locale mediante la notifica dell’atto impositivo all’organo istituzionale dell’ente e non all’organo straordinario di liquidazione. Ne deriva anche che è devoluta all’organo istituzionale dell’ente, secondo le regole ordinarie, e non all’organo straordinario di liquidazione la competenza a promuovere opposizione innanzi al giudice tributario. La cartella, infatti, è un atto di riscossione e non di esecuzione forzata. Dunque la notifica della cartella all’organo istituzionale dell’ente non è illegittima essendo precluse nelle more della procedura di dissesto solo le azioni esecutive nei confronti dell’ente giammai quelle di accertamento”.
La Corte di Cassazione nel rigettare sia il ricorso principale del Comune di Taranto che quello “incidentale adesivo” dell’Organo straordinario di liquidazione, ha anche condannato alle spese di giudizio fissate in 20mila euro per ciascuna delle controricorrenti, Equitalia e Agenzia delle Entrate.
Ecco cari lettori come viene gestita l’ amministrazione comunale di Taranto: con i soldi dei cittadini. Tanto alla fine pagano sempre loro