Orlando, primo passo – «La riforma del processo civile è il primo provvedimento del pacchetto di riforma della giustizia che diventa legge ed è il primo risultato di un percorso che costruisce le condizioni per affrontare l’arretrato civile». Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. «Con il decreto non volevamo risolvere tutto ma credo sia un passo importante – ha aggiunto – va segnalato che contiene un disincentivo ad andare al processo per i pagamenti, si individuano percorsi alternativi per prevenire e comporre il conflitto e si da anche un profilo diverso all’avvocato che da soggetto che rappresenta i diritti di fronte al giudice, diventa anche soggetto della composizione. C’è un percorso di degiurisdizionalizzazione che vuole rispondere a una domanda: ci sono altre strade oltre a quella del giudice? È la prima risposta. Anche l’ufficiale di stato civile, ossia il sindaco, viene responsabilizzato per le separazioni e i divorzi». Infine il ministro Orlando ha ricordato che «il decreto va letto anche in relazione alla delega».
Tutte le misure
Aggredire direttamente l’arretrato agevolando, con una normativa ad hoc, il trasferimento in sede arbitrale dei procedimenti civili pendenti anche in appello, favorire lo smaltimento dell’arretrato, bloccando a monte l’afflusso di cause con l’introduzione del nuovo istituto della negoziazione assistita, implementare la funzionalità del processo esecutivo. È la triplice strategia di intervento messa in atto con la riforma del processo civile, che il Governo ha predisposto con la piena collaborazione dell’Avvocatura. Queste le nuove misure nel dettaglio. Decisioni delle cause pendenti mediante il trasferimento in sede arbitrale forense – Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale. Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell’ipotesi in cui l’opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all’albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. È previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale. Conciliazione con l’assistenza degli avvocati (negoziazione assistita) – La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui è attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale è prevista, a pena di nullità, la forma scritta. Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l’autografia della firma apposta in calce all’invito, la dichiarazione di mancato accordo. L’intervento normativo prevede il regime di improcedibilità delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50mila euro). Negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio – Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è vagliato esclusivamente dal procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del pm si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Semplificazioni dei procedimenti di separazione o divorzio – I coniugi potranno comparire innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza dei difensori non è obbligatoria. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualità di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni. Chi perde rimborsa le spese del processo – Per disincentivare l’abuso del processo, viene previsto che la compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Passaggio dal rito ordinario al rito sommario: le cause semplici richiedono un processo semplice – Le cause meno complesse e per la cui decisione è idonea un’istruttoria semplice passeranno d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo così una piena intercomunicabilità tra i due modelli di trattazione. Sospensione dei termini e ferie dei magistrati – Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sarà dall’1 al 31 agosto (non più fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato, fissata in 30 giorni. Ritardo nei pagamenti: chi non paga volontariamente i propri debiti dovrà pagare di più – In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali, è previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale. Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: il creditore deve poter conoscere tutti i beni del suo debitore – L’intervento in materia di ricerca dei beni da pignorare punta a migliorare l’efficienza dei procedimenti di esecuzione mobiliare presso il debitore e presso terzi, in linea con i sistemi ordinamentali di altri Paesi europei. La strada seguita è quella dell’implementazione dei poteri di ricerca dei beni dell’ufficiale giudiziario: questi avrà accesso diretto nelle banche dati pubbliche contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’esecuzione, in primo luogo l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari. L’accesso dell’ufficiale giudiziario alle banche dati avrà luogo esclusivamente su autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza connesse a tale operazione di ricerca dei beni da pignorare. Misure di semplificazione del processo esecutivo – Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza: la dichiarazione sarà resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata; Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione per rilascio: viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l’ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l’immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati; infruttuosità dell’esecuzione: viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo; nuove modalità di pignoramento degli autoveicoli. Trasparenza ed efficienza dei fallimenti, dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili – Con la finalità di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l’obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformità a quanto già previsto dalla legge fallimentare. L’intervento eviterà le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo. Intervento correttivo in materia di geografia giudiziaria degli uffici dei giudici di pace – Ripristinato l’ufficio del giudice di pace di Barra (Napoli) e istituito l’ufficio del giudice di pace di Ostia