ROMA – Il procedimento per il trasferimento dei complessi industriali di ILVA, come confermato dall’ Avvocatura dello Stato, non prevede e non consente una fase di rilancio delle sole offerte economiche. Una determinazione in tal senso sarebbe pertanto illegittima. Lo sottolinea il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota, dopo aver ricevuto il parere richiesto all’Avvocatura. Un eventuale rilancio, precisa il Mise, presupporrebbe una nuova fase competitiva estesa a tutte le componenti delle offerte, quindi anche a nuovi piani industriali e ambientali. Questa la nota ufficiale:
“A seguito delle indiscrezioni apparse sulla stampa e avendo ricevuto il parere richiesto in merito all’Avvocatura dello Stato si precisa quanto segue. Il procedimento per il trasferimento dei complessi industriali di Ilva, come anche confermato dall’Avvocatura dello Stato, non prevede e non consente una fase di rilancio delle sole offerte economiche presentate. Una determinazione in tal senso sarebbe pertanto illegittima.Una eventuale fase di rilancio presupporrebbe una determinazione ministeriale con l’indicazione di dare corso ad una nuova fase competitiva estesa a tutte le componenti delle offerte stesse, con la presentazione quindi non solo di una nuova offerta economica ma anche di nuovi piani industriali e piani ambientali.
Una simile prospettiva risulta oggi incompatibile con i tempi imposti dalla vigente legislazione per l’attuazione del piano ambientale con la contestuale prosecuzione dell’attività produttiva di Ilva e richiederebbe pertanto un nuovo intervento normativo. Il Dl 191/2015 prevede infatti una articolata procedura di approvazione del nuovo DPCM che richiede oltre 100 giorni e che deve concludersi necessariamente entro il 30 settembre 2017. All’approvazione del nuovo DPCM è correlata la possibilità di un differimento del termine di completamento degli interventi ambientali attualmente fissato al 30 giugno 2017 , consentendo così la prosecuzione dell’attività produttiva di Ilva anche dopo tale data nelle more del completamento degli interventi stessi”.
Tale termine opera anche ai fini dell’utilizzo da parte della procedura di amministrazione straordinaria e/o del soggetto aggiudicatario dei beni sequestrati dall’ Autorità Giudiziaria di Taranto.