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22 Novembre 2024 09:11

La Camera ha approvato ieri sera in via definitiva la riforma del CodicePenale.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario. Queste norme NON sono retroattiva e che quindi, chissa' per quanti altri anni, si avrà l'operativita' di due diversi regimi di prescrizione.Meglio non pensare agli errori giudiziari che ne deriveranno

ROMA – La riforma del codice penale è legge. La Camera dei Deputati  ha approvato, con il ricorso alla fiducia e 320 voti favorevoli (149 contrari e 1 astenuto) prima e con un ok definitivo poi (267 sì e 136 no, astenuti i deputati di Mdp, contrari quelli di M5S, Sinistra Italiana, Forza Italia, Direzione Italia e Scelta Civica), una serie di interventi che aggravano le pene per una serie di reati ad elevato allarme sociale (dal voto di scambio mafioso al furto e rapina aggravati) ma che incidono soprattutto sulla procedura. A cominciare dalla estinzione dei reati procedibili a querela di parte, che verranno di fatto cancellati d’ufficio – e quindi indipendentemente dalla volontà del querelante, come invece accade oggi – se l’autore si impegna a risarcire il danno e a riparare integralmente le conseguenze.

 Il provvedimento è il frutto della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all’ordinamento penitenziario per l’effettività rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S. 1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all’articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, S. 2032). La proposta di legge è stata approvata dal Senato il 15 marzo 2017, a seguito della approvazione di un maxiemendamento del Governo, ed è costituita da un unico articolo, suddiviso in 95 commi.

In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all’introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il provvedimento interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell’esame al Senato.

Ulteriori modifiche sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario, , attraverso un’ampia e dettagliata delega al Governo,.

Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l’incapacità irreversibile dell’imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell’udienza preliminare, dell’istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo, la proposta di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan) – e per la riforma dell’ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l’incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

Il reato si estingue se si ripara Alcuni reati perseguibili a querela di parte, come ad esempio la diffamazione o la truffa, si possono estinguere se si paga il risarcimento ose si eliminano le conseguenze dannose del reato.

Le tensioni  che agitavano il dibattito politico e gli avvocati penalisti (in sciopero da una settimana per questi motivi) sono soprattutto sull’allungamento tecnico della prescrizione dei reati e sul trattamento extracarcerario dei condannati in via definitiva.

I contenuti della proposta di legge

Il provvedimento approvato dalla Camera disciplina, in primo luogo, le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato. Si tratta di un ulteriore strumento di deflazione penale che si affianca, pur con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale. Le condotte riparatorie del danno costituiscono una causa estintiva del reato nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione. In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile – le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Viene modificato il reato di scambio elettorale politico-mafioso, di cui è aumentata la sanzione, che diventa la reclusione da 6 a 12 anni. Sono poi aumentate le pene per alcuni reati contro il patrimonio e, in alcuni casi, esclusi per finalità di maggior rigore gli effetti del bilanciamento delle circostanze. L’intervento riguarda: il furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.); il furto aggravato (art. 625 c.p.); la rapina (art. 628 c.p.); l’estorsione (art. 629).

E’ modificata la disciplina della prescrizione dei reati. Viene integrato il contenuto dell’art. 158 c.p. stabilendosi che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l’azione penale non sia stata esercitata in precedenza.

E’ modificata la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall’art. 159 del codice penale cui vengono aggiunte ulteriori ipotesi In ordine alla interruzione del corso della prescrizione, viene modificato l’art. 160 c.p. per prevedere che anche l’interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, interrompe il corso della prescrizione. Inoltre, circa gli effetti dell’interruzione e della sospensione della prescrizione, la riforma distingue le due ipotesi e prevede che: l’interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

L’interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l’aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per una serie di reati contro la pubblica amministrazione: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis).

La nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge.

Il provvedimento contiene poi principi e criteri direttivi relativi a una serie di deleghe legislative concernenti :

  • la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati;
  • la riforma delle misure di sicurezza personali;
  • il riordino di alcuni settori del codice penale
  • la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

E’ inoltre delegato il Governo ad adottare decreti legislativi anche nei seguenti ambiti:

  • la disciplina delle intercettazioni;
  • la disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale;
  • l’ordinamento penitenziario.

Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per l’attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione prevede:

  • che la delega per la riforma delle intercettazioni debba essere esercitata entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge delega;
  • che le altre deleghe, relative alle impugnazioni e all’ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate entro un anno.

Con riguardo alle intercettazioni, il Governo dovrà:

  • garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore;
  • intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all’udienza di selezione del materiale intercettativo; , nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere (lett. a): ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, che il PM assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini; che gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato; che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice; che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM – ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini dispone l’avvio della selezione indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio; che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.
  • introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità̀ di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca; il che significa che i giornalisti possono continuare a registrare e i videoreporter a filmare.
  • tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’informazione;
  • semplificare le condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
  • disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili

La delega è integrata dalle previsioni sulla revisione e razionalizzazione dei costi delle intercettazioni.

La riforma delle impugnazioni penali risulta nel complesso orientata a una loro delimitazione.

La delega sulla riforma dell’ordinamento penitenziario presenta numerosi principi e criteri direttivi, tra cui la semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, la revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative; interventi a tutela dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri, l’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età.

La legge prevede modifiche alla disciplina della incapacità dell’imputato a partecipare al processo, distinguendo l’ipotesi in cui l’incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile, e a quella relativa alla comunicazione del domicilio eletto.

Sono modificate numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, il provvedimento in esame interviene sui seguenti aspetti: colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare; registro delle notizie di reato; catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall’autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile; accertamenti tecnici non ripetibili; attività del PM alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; termine concesso alla persona offesa per l’opposizione alla richiesta di archiviazione; termine per il giudice per fissare la data dell’udienza in camera di consiglio in taluni casi; disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione; decorrenza del termine entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio.

Il provvedimento approvato, inoltre:

  • integra il contenuto della relazione che il Governo deve presentare sull’attuazione della recente riforma del 2015 delle misure cautelari;
  • modifica la disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione);
  • modifica la disciplina dei procedimenti speciali (giudizio abbreviato, procedimento per decreto, ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento);
  • precisa i requisiti della sentenza con l’intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto;
  • modifica la disciplina delle impugnazioni; in particolare, l’impugnazione può̀ essere proposta personalmente dall’imputato purché́ non si tratti di ricorso per Cassazione; l’atto di impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità̀ anche l’indicazione delle prove; viene reintrodotto il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008; è rivisto ampiamente il procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione;
  • modifica le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e la normativa sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero (in particolare, sono inseriti fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi a delitti contro la pubblica amministrazione;
  • rivede e amplia la disciplina sulla partecipazione a distanza al procedimento penale da parte dell’imputato o del detenuto.
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