a cura dello Studio Legale Campanelli
ROMA – Una recente pronunzia della Cassazione (Sez. 4 Num. 32106/2017) si occupa di un argomento di stretta attualità per le donne, ovvero il ricorso a trattamenti estetici finalizzati al look estivo. Come in tutte le vicende, naturalmente, è importante non generalizzare e rivolgersi a professionisti qualificati, e questa necessità emerge anche dagli stessi addetti ai lavori. Veniamo adesso alla vicenda.
Il Tribunale di Cagliari ha confermato la condanna al pagamento di una multa e al risarcimento del danno, emessa dal Giudice di Pace cagliaritano, nei confronti di un’estetista la quale, utilizzando la tecnica di depilazione con “luce pulsata” su una sua cliente, è stata denunciata da quest’ultima per lesioni personali colpose.
La cliente ha riportato, infatti, ustioni di secondo grado all’interno delle gambe a seguito di tale trattamento e l’estetista è stata, pertanto, ritenuta responsabile per colpa dovuta a negligenza, imprudenza e imperizia. Il Tribunale è giunto a tale conclusione grazie alla perizia medico legale del Consulente tecnico di ufficio e sulla base delle dichiarazioni fornite dalla persona offesa.
L’imputata ha fatto ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, ritenendo che le indicazioni della perizia erano contraddittorie, avendo ritenuto il medico legale che le ustioni erano possibili e rare complicanze del trattamento di luce pulsata, caso, dunque, eccezionale, per cui nessun rimprovero poteva esserle mosso. La Corte ha, però, ritenuto inammissibile il ricorso, anche per questioni procedurali e, pertanto, la sentenza del Tribunale cagliaritano è stata confermata. La normativa di settore, dicono gli addetti ai lavori, è molto arretrata rispetto all’evoluzione delle tecnologie estetiche e per questo accade che l’utente possa essere non adeguatamente informato di eventuali rischi.
CdG sentenza estetiste cassazioneL’attività di estetista è regolata dalla Legge 1 del 1990 per la quale, chi esercita tale attività può essere chiamato a rispondere e risarcire il danno, qualora utilizzi trattamenti che, anziché procurare un beneficio, procurino un danno al cliente. L’estetista potrà, infatti, essere responsabile sia a livello civile che penale. A livello civilistico, il rapporto estetista-cliente si inquadra in un contratto d’opera, pertanto, se un trattamento non è ben eseguito, l’estetista sarà responsabile sia contrattualmente (per inadempimento del contratto d’opera), sia extra contrattualmente (nel caso in cui venga cagionato un danno).
Per quanto riguarda l’ambito penale, chiaramente, il reato in cui può facilmente incorrere l’estetista è quello di lesioni personali colpose, disciplinato dall’articolo 590 del codice penale. Questo perché, un trattamento, oltre a non portare al risultato voluto dal cliente, può anche arrivare a portare delle lesioni, come è appunto avvenuto nel caso in esame. Qualora il cliente subisca per colpa dell’estetista delle lesioni potrà decidere di agire in sede penale presentando una atto di querela e avanzando poi una richiesta risarcitoria per i danni subiti attraverso lo strumento della costituzione di parte civile all’interno del giudizio penale. L’ estetista è, infatti, responsabile per tutti i trattamenti a cui sottopone il cliente e deve, pertanto, valutare tutti i possibili rischi e dovrà rispondere del reato di lesioni personali colpose in ogni caso in cui nel suo comportamento sarà ravvisabile imprudenza, negligenza e imperizia.
Resta il fatto che, come è stato osservato, ogni epidermide ha sensibilità diversa e ci vuole una preparazione adeguata, per utilizzare queste tecnologie. Si deve colmare un vuoto legislativo. Gli estetisti, da artigiani, dovrebbero diventare professionisti perché dopo la sentenza della Cassazione, secondo cui le ustioni subite in occasione di un trattamento estetico possono cagionare un danno morale risarcibili, questo sarebbe l’interesse sia dei clienti che degli stessi operatori