ROMA – Con ordinanza depositata ieri mattina la Terza Sezione del TAR Lecce (Presidente Enrico D’Arpe, Antonella Lariccia – Giudice estensore Jessica Bonetto), accogliendo le tesi della società Appia Energy, difesa dagli avvocati Luigi Quinto, Pitero Quinto, Francesco Fonderico e Gianni Guarnieri, ha respinto il ricorso cautelare proposto dal Comune di Massafra assistito dall’Avv. Annalisa De Tommaso, avverso il provvedimento della Provincia di Taranto rappresentatata dall’Avv. Cesare Semeraro, con il quale si prorogava l’autorizzazione al raddoppio dell’impianto della seconda Linea della Centrale Termoelettrica alimentata a CDR e Biomasse sita in Contrada Console del Comune di Massafra, già in esercizio sin dal 1999.
Il progetto, presentato dalla società costituta tra il Gruppo Marcegaglia e la Cisa di Massafra, risale al febbraio del 2012 ed era stato autorizzato con determina del Dirigente del Settore Ecologia della provincia di Taranto del settembre 2012. A distanza di pochi giorni il provvedimento era però stato revocato sulla base di alcuni rilievi mossi dalla Regione Puglia che aveva richiesto l’acquisizione dell’attestazione di compatibilità paesaggistica da parte della Giunta Regionale, sulla base di una presunta interferenza dell’intervento con aree sottoposte a tutela. I ricorsi d’appello sono stati respinti all’esito di una approfondita verificazione disposta dai giudici di secondo grado, volta ad accertare la effettiva sussistenza dei vincoli segnalati dalla Regione Puglia, anche alla luce del nuovo strumento di pianificazione sopravvenuto (il PPTR).
Secondo il Comune di Massafra la proroga sarebbe stata immotivata, oltreché rilasciata all’esito di un procedimento carente sotto il profilo istruttorio, ed il provvedimento assunto dalla Provincia si sostanzierebbe in una sorta di proroga implicita, non ammessa dall’ordinamento.
L’esito dell’istruttoria ha però condotto ad esiti opposti a quelli rappresentati dalla Regione Puglia, e si era quindi attivato un contenzioso, definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2195 dell’11 maggio 2017, sentenza favorevole alla società Appia Energy, riconoscendo la legittimità dell’autorizzazione ottenuta.
Nel frattempo erano però scaduti i termini della VIA, per cui la società aveva richiesto alla Provincia di Taranto una proroga dell’autorizzazione, concessa lo scorso 1 settembre. Quest’ultimo provvedimento è stato contestato dal Comune di Taranto che ha messo in dubbio la sussistenza dei presupposti per differire i termini di validità della VIA. La Provincia di Taranto, ha allineato le due scadenze alla data del 23/08/2021, provvedimento impugnato dal Comune di Massafra che aveva eccepito l’incompetenza funzionale dal Segretario Generale della Provincia ad adottare la determina di proroga. Secondo il difensore del Comune di Massafra il Segretario Generale non potrebbe svolgere compiti di amministrazione attiva, e, nello specifico, il vigente Regolamento sulle funzioni della Dirigenza prevede, all’art. 18, lett. g), il potere di avocazione degli atti solo in capo al Direttore Generale dell’Ente.
L’atto di proroga era stato assunto dal Segretario Generale della Provincia di Taranto in data 1.9.2017, come dirigente sostituto, in considerazione della perdurante assenza del Dirigente titolare del settore, che si è protratta dal 17.7.2017 al 10.10.2017. L’istanza di proroga presentata dalla società Appia Energy è stata formulata in data 4.8.2017 e la VIA quindi sarebbe scaduta in data 7.9.2017, sicché l’adozione dell’atto non era ulteriormente differibile. I difensori della società Appia Energy hanno però rappresentato che il conferimento di incarichi dirigenziali al segretario generale (che il Comune di Massafra non ha impugnato) – è ammesso dall’art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. 267/2000, oltre che dal contratto collettivo di lavoro della categoria, che contemplano la possibilità di affidare al segretario ogni altro incarico che l’amministrazione ritenga di affidare. E sulla possibilità di affidare al Segretario Generale compiti della dirigenza si è espresso anche il Consiglio di Stato (sez. V, n. 6061 del 29 novembre 2012) sul richiamo all’art. 97 del TUEL.
Il Tar di Lecce aveva riconosciuto in via automatica , cioè senza la necessità di un provvedimento amministrativo, la proroga dell’autorizzazione per un periodo corrispondente a quello in cui il privato non aveva potuto realizzare l’impianto, ma Appia Energy non si è avvalsa della proroga automatica (come pure avrebbe potuto fare), ma ha richiesto un provvedimento espresso alla Provincia di Taranto, che quest’ultima aveva rilasciato all’esito di una approfondita istruttoria in ordine alle cause per le quali l’impianto non era stato realizzato. E non può essere trascurato l’espresso richiamo contenuto alla decisione del Consiglio di Stato n. 2195/2017, che ha riconosciuto la compatibilità dell’intervento con la disciplina vigente ed altresì che “l’area su cui insiste l’ampliamento era .. già impegnata per lo stoccaggio delle biomasse, quindi non poteva in alcun modo essere interessata dal vincolo di rinaturalizzazione imposto dalla Regione …”.
Con l’ordinanza di ieri il TAR di Lecce, condividendo le tesi giuridiche sostenute dai difensori della società, ha respinto la richiesta di sospensiva, dando così il via libera alla realizzazione dell’intervento. L’intervento proposto, che secondo le intenzioni della società verrà realizzato in tempi brevissimi, prevede un investimento di 75 milioni di Euro ed il raddoppio della potenza elettrica da 10 a 20 MW.
Ecco l’ordinanza del TAR di Lecce
Ordinanza TAR Lecce_Appia Energy
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