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3 Luglio 2024 10:33
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Elezione indiretta delle Province, ecco come funziona il sistema elettorale

Per effetto  della Legge Delrio (la 56/2014), il prossimo 31 ottobre, si terranno in molte province italiane compresa quella di Taranto le elezioni per il Presidente ed i consigli provinciali . Vi offriamo una spiegazione chiarificatrice sul complesso meccanismo elettorale, egregiamente spiegata ed illustrata da un ricercatore universitario dell' Università LUISS di Roma

di Vincenzo Emanuele

Le province, a differenza di quanto si sente spesso dire, non sono abolite. E in attesa di una legge costituzionale che provveda a tale scopo, bisogna eleggerne gli organi.

L’approvazione della suddetta legge ha profondamente modificato, sia nell’assetto che nelle funzioni, il livello amministrativo provinciale, trasformando le 86 province a statuto ordinario in “enti di area vasta”, limitandone le competenze e soprattutto eliminando l’elezione diretta dei suoi organi legislativi (i consigli provinciali) ed esecutivi (il Presidente, mentre le Giunte provinciali sono abolite). Consiglieri provinciali e Presidenti delle province saranno dunque eletti indirettamente e non percepiranno alcuna indennità aggiuntiva. Inoltre la legge dà finalmente attuazione alle città metropolitane, inserite in Costituzione con la riforma del Titolo V ma mai realizzate.

Nascono così, oltre a Roma Capitale, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria. In queste 10 città il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia autonoma e di conseguenza gli organi della città metropolitana (il Sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana) sostituiscono quelli della provincia (in tal modo non si avranno doppi organi).

Ma cerchiamo di riassumere più nel dettaglio le modalità di elezione di questi organi:

Città metropolitane

Gli organi sono tre, ma solo uno è elettivo. Il Sindaco metropolitano è infatti il sindaco del comune capoluogo, mentre la conferenza metropolitana è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana.

Il Consiglio metropolitano è invece l’organo elettivo di secondo grado, composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione della città metropolitana (24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti, 18 in quelle con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti, 14 consiglieri nelle città metropolitane fino a 800.000 abitanti). Il Consiglio resta in carica 5 anni. L’elettorato attivo e passivo coincide: si tratta dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della città metropolitana.

Per l’elezione del Consiglio metropolitano vengono presentate liste di candidati che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto (quindi il 5% dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della città metropolitana). L’elettore vota per una delle liste e può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato di quella stessa lista.

I voti degli elettori, però, non pesano tutti allo stesso modo. I comuni della città metropolitana sono infatti divisi in 8 fasce demografiche e il voto di sindaci e consiglieri va ponderato per la quota di popolazione che essi rappresentano rispetto al totale della popolazione della città metropolitana. Facciamo un esempio concreto: a Bari la popolazione del comune capoluogo rappresenta circa il 25% della popolazione dell’intera città metropolitana. Eppure gli aventi diritto al voto del comune di Bari (sindaco e consiglieri) sono appena 37 su un totale di 759 fra sindaci e consiglieri dei comuni di tutta la città metropolitana (il 4,8%). Allo stesso tempo, i 22 elettori appartenenti a comuni inferiori ai 3000 abitanti rappresentano appena lo 0,3% della popolazione della città metropolitana di Bari. La ponderazione interviene a riequilibrare i rapporti di forza. Così ognuno dei 37 voti degli elettori del Comune di Bari avrà un indice di ponderazione di 777,351, mentre il voto dei 22 elettori dei comuni inferiori a 3000 abitanti peserà solo 14,772.

Una volta effettuata la ponderazione, si sommano i voti ponderati (voto*indice di ponderazione) ottenuti in tutte le fasce, determinando così la cifra elettorale ponderata di ogni lista e la cifra elettorale ponderata di ogni candidato. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono individuati tramite l’applicazione del metodo D’Hondt e vengono quindi eletti i candidati della lista con la cifra individuale ponderata più alta. In caso di parità fra due o più candidati viene eletto il candidato del sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane.

Province

Come detto in precedenza, le Giunte provinciali sono abolite. Restano il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia. Vi è inoltre l’Assemblea dei sindaci, composta dai primi cittadini di ogni comune e presieduta dal Presidente della Provincia, avente poteri consultivi.

Il Consiglio provinciale, proprio come il consiglio metropolitano, è un organo elettivo di secondo grado composto dal Presidente della Provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione della città metropolitana (16 consiglieri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti, 12 in quelle con popolazione residente superiore a 300.000 e inferiore o pari a 700.000 abitanti, 10 consiglieri nelle province fino a 300.000 abitanti). I consiglieri restano in carica 2 anni. L’elettorato attivo e passivo coincide, trattandosi anche in questo caso dei sindaci e dei consiglieri dei comuni della provincia. Limitatamente alle prime elezioni, però, la legge stabilisce che sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti.

Le modalità di elezione del Consiglio provinciale sono identiche a quelle del consiglio metropolitano (proporzionale di lista con metodo D’Hondt e preferenza). Vige anche in questo caso il meccanismo della ponderazione del voto a seconda della fascia demografica di afferenza dell’elettore. Una volta determinata la cifra individuale ponderata di ciascun candidato viene formata una graduatoria unica di tutti i candidati. Anche in questo caso, in situazioni di parità prevale il sesso meno rappresentato tra gli eletti e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

Il Presidente della Provincia viene eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci della provincia, tra quei sindaci che hanno un mandato che scade non prima di 18 mesi. In questo caso, dunque, elettorato attivo e passivo non coincidono. Il Presidente resta in carica 4 anni (salvo decadere automaticamente alla cessazione della carica di Sindaco) e per candidarsi necessita di un numero di sottoscrizioni a suo sostegno pari almeno al 15% degli aventi diritto al voto. Il sistema elettorale per l’elezione del Presidente della Provincia è un “first-past-the-post” con ponderazione: l’elettore vota per uno dei candidati e viene eletto il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ponderata. In caso di parità è eletto il candidato più giovane.

 

*Vincenzo Emanuele (1986) è post-doctoral fellow presso la LUISS Guido Carli di Roma dove insegna il corso di Italian Political System. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienza della Politica presso la Scuola Normale Superiore (ex SUM) di Firenze con una tesi sul processo di nazionalizzazione del voto in Europa occidentale e le sue possibili determinanti. La sua tesi ha recentemente vinto il Premio ‘Enrico Melchionda’ conferita alle tesi di dottorato in Scienze Politiche discusse nel triennio 2012-2014 e il Premio ‘Celso Ghini’ come miglior tesi di dottorato in materia elettorale del biennio 2013-2014.

 

A (comuni fino a 3.000 abitanti), B (3.001-5.000), C (5.001-10.000),

D (10.001-30.000), E (30.001-100.000), F (100.001-250.000),

G (250.001-500.000), H (500.001-1.000.000), I (comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti).

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