ROMA – Secondo la Consulta non sono fondate le questioni di “costituzionalità “ sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento al principio democratico, al principio di ragionevolezza e a quello di eguaglianza del voto delle disposizioni della legge n. 18 del 1979 (come introdotte dalla legge n. 10 del 2009) che limitano l’accesso alla distribuzione dei seggi ai partiti che hanno ottenuto a livello nazionale almeno il 4% dei voti validi”, riporta un comunicato.
Nel 2014 Fratelli d’Italia insieme ad Alleanza Nazionale avevano fatto ricorso dopo aver raggiunto alle scorse europee il 3,66% dei voti restando esclusi dall’Europarlamento. Resta ferma la soglia di sbarramento del 4% prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la previsione di questa limitazione non è manifestamente irragionevole e rientra pertanto nella discrezionalità del legislatore.
Il Consiglio di Stato aveva citato nel proprio ricorso, una decisione del Tribunale costituzionale tedesco del 2014, che aveva ritenuto illegittimo lo sbarramento al 3% per le elezioni europee previsto in Germania, nonostante le stesse norme quadro dell’Ue in materia di elezione del Parlamento prevedano chiaramente la possibilità di porre soglie fino al 5%, come infatti fanno molti altri Stati membri. “La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale europea, di cui sono stato relatore al Senato dieci anni fa, rappresenta un passaggio importante nei rapporti tra Corte e legislatore, nonché nel sistema istituzionale europeo e, indirettamente, anche in quello italiano”, ha dichiarato il costituzionalista Stefano Ceccanti deputato del Pd , che giudica la decisione dei giudici tedeschi “un cattivo precedente” .
“Per eliminare lo sbarramento il tribunale costituzionale tedesco aveva ridotto l’importanza delle elezioni europee e del rapporto fiduciario tra Parlamento e Commissione, in una mentalità – spiega Ceccanti – che vede l’Unione come un semplice collage di Stati sovrani. Per la Corte di Karlsruhe lo sbarramento è ammissibile solo per le elezioni “importanti”, quelle nazionali. Vedremo le motivazioni ma, di fatto, la Corte italiana ha affermato il contrario. La democrazia non è solo quella che si esprime con le elezioni nazionali”,
“Valuterò se porre la questione direttamente alla Corte di Giustizia europea di Lussemburgo”, questo il commento dell’avvocato Felice Besostri, senatore per i Democratici di Sinistra dal 1996 al 2001, noto per vari ricorsi contro alcune leggi elettorali, in particolare per i ricorsi che hanno condotto all’abrogazione parziale del Porcellum e dell’Italicum, che è intervenuto nella questione di legittimità costituzionale delle soglie nazionali di accesso del 4% per le elezioni europee, che aggiunge : “La questione è di principio perché la soglia è incompatibile col Trattato di Lisbona che prevede l’uguaglianza e la libera espressione del voto di tutti i cittadini europei per non parlare del fatto che la Carta dei diritti fondamentali fonda l’Unione Europea sui valori indivisibili dell’uguaglianza“.
“Se ci fosse una norma uguale in tutti gli Stati che stabilisse la stessa soglia – aggiunge l’avvocato Felice Besostri – non ci sarebbe nulla da dire, ma una soglia nazionale, facoltativa e variabile contrasta con i principi politici e giuridici dell’Unione Europea“. Soffermandosi poi ad elencare i numeri dei cittadini votanti alle elezioni europee dal 1979, Besostri evidenzia che “la questione è poi politica e sostanziale, visto che gli effetti antidemocratici dell’introduzione delle soglie nelle elezioni sono facilmente misurabili“.