TARANTO – Ancora una volta ci tocca rettificare le inesattezze pubblicare dal solito cronista giudiziario (collaboratore esterno a 5 euro ad articolo, quando li pagano…) della redazione di Taranto della Gazzetta del Mezzogiorno, il quale ha dimostrato oggi di non essere capace neanche di spiegare ai propri lettori la sentenza tardiva della suprema corte, sul ricorso presentato dall’ avvocato Nicola Lonoce (sostituito in udienza dall’ avv. Antonino Margani) relativa all’ultimo arresto del pregiudicato Salvatore Micelli.
Sentenza MICELLI CassazioneInfatti la sorpredente decisione tardiva della Cassazione è improduttiva di effetto, poichè non si può provvedere a quanto disposto per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti la decisione degli ermellini della Corte avvenuta lo scorso 15 maggio, è tardiva rispetto alla scarcerazione del Micelli disposta lo scorso 25 marzo, a seguito della decisione del Gup dr. Benedetto Ruberto, il quale ha recepito la richiesta di rinvio a giudizio emessa dalla il 22 marzo dalla Procura di Taranto che ha richiesto il processo nei confronti di Salvatore Micelli, Loredana Ladiana e degli altri indagati, la cui udienza preliminare si svolgerà il prossimo 13 settembre dinnanzi al Tribunale di Taranto.
Esattamente tre giorni dopo la prima udienza che si svolgerà il 10 settembre per i tre processi riuniti sempre nei confronti di Salvatore Micelli, nella veste di imputato (dovrà rispondere per “stalking” e “diffamazione aggravata“) a seguito delle denunce ricevute dal nostro direttore Antonello de Gennaro.
Gup Ruberto_MicelliQuindi contrariamente a quanto titolato questa mattina dal quotidiano siculo-barese sottoposto a confisca dalla Direzione Distrettuale Antimafia, in quanto il suo proprietario-editore Mario Ciancio di Sanfilippo è sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, non ci sarà alcun riesame per la custodia cautelare di Micelli che è peraltro cessata. Evidentemente il giornalista pur avendo avuto un lontano parente giudice, è a corto di nozioni di procedura penale, ingannando gli sparuti lettori tarantini della Gazzetta del Mezzogiorno.
Peraltro questa sentenza occupandosi esclusivamente della misura restrittiva cautelare e della precedente decisione del Tribunale del Riesame di Taranto, non rientra quindi nel giudizio essendo strettamente legata alla custodia cautelare e non al merito dell’inchiesta della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Taranto.