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25 Novembre 2024 00:47

Diritto all’oblio. La Corte di Cassazione detta nuove regole

La Suprema Corte torna a parlare di diritto all'oblio e alla necessità di bilanciamento con altri diritti in gioco tra cui l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto

ROMA – La Corte di Cassazione è torna a sentenziare in materia di diritto all’oblio, un argomento su cui durante questi anni l’attenzione dei giudici si è soffermata più volte , provocando anche l’intervento delle Sezioni Unite (sent. 19681/2019) e questa volta si è soffermata evidenziando l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

Nella sentenza n. n. 9147/2020 gli Ermellini della Suprema Corte hanno esternato diverse precisazioni molto importanti in relazione alla cancellazione dei dati di una persona su internet, anche relativamente al bilanciamento dei diversi diritti in gioco, tra cui quello alla riservatezza (regolamentato dal diritto alla privacy) ma sopratutto quello di cronaca e informazione giornalistica.

La vicenda giudiziaria all’esame della Corte aveva come protagonista un amministratore unico di un’agenzia di rappresentanza di dispositivi medicali, che aveva patteggiato la pena,  in relazione ad procedimento ed imputazione per frode in pubbliche forniture, sostituzione di persona e falso in atto pubblico commesso da privato. Il manager lamentava che, inserendo su Google e su altri motori di ricerca il suo nome e cognome, come appariva primo risultato un link collegato all’articolo di una testata giornalistica che aveva raccontato la sua vicenda giudiziaria

La persona condannata sosteneva che la notizia di cronaca sia risalente nel tempo, poichè la vicenda si era conclusa  quasi due anni prima l’iniziativa giudiziaria assunta poi davanti al Tribunale con una sentenza di patteggiamento . Il ricorrente sosteneva che la permanente e indistinta disponibilità della notizia violerebbe la sua reputazione e i principi che regolano il trattamento dei dati personali. Da qui la richiesta legale in sede giudiziaria “di essere dimenticato“.

Il Tribunale al quale si era rivolto aveva accolto la sua domanda, ordinando la cancellazione della notizia giornalistica conferendo quindi un eccessivo valore alla presenza dell’articolo sulla rete internet e ritenendo illegittimo il fatto che i dati personali del ricorrente fossero rimasti memorizzati nella rete internet, nonostante la finalità di cronaca giornalistica si fosse esaurita con la sentenza di patteggiamento.

Una decisione discutibile quella del Tribunale che è stata ribaltata dalla Cassazione, che ha “cassato” la decisione con rinvio a seguito del ricorso avanzato dall’editore del quotidiano. La pronuncia, come un vero e proprio trattato in materia, ripercorre l’elaborazione del diritto all’oblio e lo pone in relazione con altri diritti, tra cui quello alla riservatezza, tenendo conto anche dell’evoluzione in materia di privacy.

La tematica centrale che viene affrontata dalla pronuncia inerente il trattamento da riservarsi alla notizia di cronaca è particolarmente interessante, oggetto di una prima pubblicazione ed trasmigrata nell’archivio on-line della testata giornalistica, resti accessibile nel web senza limiti di tempo per l’intervenuta indicizzazione dei relativi contenuti dai motori di ricerca.Il diritto all’oblio, si legge in sentenza, è il diritto a non rimanere esposti senza limiti di tempo a una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione e alla riservatezza per la ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale destinato a integrare il diritto e al cui decorso di accompagni una diversa identità della persona , o il mantenimento, senza limiti temporali, di una notizia relativa a fatti commessi in passato.

Nella sua versione dinamica il diritto all’oblio consiste nel potere, assegnato al titolare del diritto al controllo del trattamento dei dati personali a opera di terzi responsabili. Il titolare di tale diritto potrebbe lamentare anche la presenza sul web di una informazione che lo riguardi, appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità e riservatezza, e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e cognome.

In tal caso, però, non si ritiene opportuno procedere direttamente alla cancellazione della notizia. Infatti, la tutela del diritto all’oblio deve essere posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica.

Permanendo il carattere lecito della prima pubblicazione della notizia, la Corte precisa che la tutela del diritto all’oblio può trovare preminente soddisfazione nella deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali o in quelli predisposti dall’editore.

Nel caso in questione trattato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale che ha disposto al cancellazione non aveva accertato preliminarmente se l’intervallo di tempo di un anno e otto mesi tra il patteggiamento oggetto della notizia e l’iniziativa giudiziaria assunta dalla parte integrasse o meno il “fattore tempo” presupposto del diritto all’oblio.

Il Tribunale nel caso in cui tale accertamento fosse stato positivo avrebbe dovuto emettere un giudizio di bilanciamento tra i diritti in gioco, a previsione costituzionale e convenzionale, omettendo di verificare rispetto alla notizia giornalistica, edita sul quotidiano online e di nuovo resa o mantenuta visibile sul web a una consultazione dei motori di ricerca all’epoca di introduzione del giudizio, la ricorrenza del diritto all’oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione e archiviazione.

In quest’ultima prospettiva, il Tribunale non ha accertato i profili di applicabilità della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti quale rimedio sufficiente e, in correlazione a ciò, i profili di una eventuale responsabilità dell’editore.

Già un altra sentenza della Cassazione aveva ceduto il passo all’importanza degli archivi giornalistici, “memoria” degna di tutela, sopratutto se raccoglie notizie di interesse per la collettività. La possibilità di non cancellare gli articoli dagli archivi web è ancora più garantita quando le notizie riguardano l’attività economica svolta da un imprenditore o personaggio di rilievo nazionale.

La memoria storica del giornale . Imporre al giornale la rimozione della notizia è un sacrificio eccessivo perché avrebbe compromesso l’archivio digitale che è un patrimonio degno di tutela. I giudici di legittimità hanno sottolineato, infatti, che la protezione dell’archivio storico giornalistico delle testate è sempre più oggetto di attenzione del legislatore sia interno sia interno sia comunitario. Lo stesso Regolamento Ue 2016/679 chiarisce che il diritto all’oblio trova dei limiti per archiviazioni di interesse storico, come nel caso della “memoria” Internet di un giornale.

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