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5 Luglio 2024 01:24
5 Luglio 2024 01:24

Italia “zona rossa” a Natale: dal 24 al 6 festivi e prefestivi

Ennesima conferenza stampa di Conte sul nuovo decreto per le restrizioni in Cdm. Il coprifuoco resta fissato alle ore 22. Gli under 14 esclusi dal calcolo. Nei giorni lavorativi tutto torna in zona "arancione".

di REDAZIONE POLITICA

Dal 24 dicembre al prossimo 6 gennaio tutt’ Italia sarà “zona rossa” nei giorni festivi e prefestivi e “zona arancione” nei giorni lavorativi. Sulla base di quanto trapela da fonti di governo l’orientamento che emerge, dal vertice del premier Giuseppe Conte affiancato dal ministro Francesco Boccia con i capi delegazione dei partiti della maggioranza di governo .

 La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per illustrare come al solito quando esce un nuovo Dpcm le nuove misure anti-Covid per le festività natalizie si tenuta in tarda serata e quindi al di fuori dei telegiornali di prima serata, e questa volta alla presenza dei giornalisti che facevano le domande.

Nel periodo delle festività si potrà uscire entro un raggio di 30 chilometri dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti. E’ questa la decisione che il Governo avrebbe comunicato ai presidenti delle Regioni. Non ci si potrà però muovere per andare nei Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Un nuovo decreto di palazzo Chigi, per disporre le restrizioni nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, sul tavolo del Consiglio dei ministri in corso di svolgimento dalle ore 18 di oggi. “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure” del Dpcm del 3 dicembre sulle zone rosse, “nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misuresulle zone arancioni.

E’ quanto si legge nella bozza del nuovo decreto Covid , composto da 3 articoli, con le restrizioni per il Natale, che il CORRIERE DEL GIORNO è in grado di anticipare ai suoi lettori . Durante i giorni festivi e prefestivi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio “lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi” è riportato nel decreto di Palazzo Chigi.  

Non è previsto alcun anticipo del coprifuoco, rispetto a quello stabilito finora alle ore 22, nel decreto sulla stretta di Natale. La bozza, infatti, prevede visite consentite al massimo di 2 persone non conviventi per una volta al giorno si fa riferimento “ad un arco temporale che va dalle 5 alle 22“, cioè entro i limiti previsti dall’attuale coprifuoco

Il governo trasforma quindi  l’Italia in una «zona rossa» generalizzata, ovvero per l’intero territorio nazionale, dei giorni più «caldi» delle feste, ovvero nei giorni festivi e prefestivi (quindi 24, 25, 26 e 27 dicembre; 31 dicembre, 1, 2 e 3 gennaio; e ancora 5 e 6 gennaio). L’Italia intera sarà invece colorata di «arancione» (con negozi aperti) il 28, 29 e 30 dicembre e ancora il 4 gennaio, e giallo il resto dei giorni, dal 21 dicembre al 23 incluso.

Palazzo Chigi

Ecco le attività che resteranno comunque aperte in «zona rossa», come riportati dagli allegati 23 e 24 (commercio e servizi alla persona) al nuovo «Dpcm di Natale».

Allegato 23. Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice Ateco:: 47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati • Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 24. Servizi per la persona

• Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
• Attività delle lavanderie industriali
• Altre lavanderie, tintorie
• Servizi di pompe funebri e attività connesse
• Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

La Regione Campania è pronta a varare una ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai comuni con meno di cinquemila abitanti, qualora il Governo li consentisse. Lo ha reso noto nella sua consueta diretta Facebook il presidente della Regione Vincenzo De Luca .

Le regole della zona “rossa”

Riassumiamo le regole per i giorni festivi e prefestivi: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla “zona rossa”.

Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando queste regole:

Le persone che si spostano non possono essere più di 2, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo “spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22″, Obbligatorio rispettare il coprifuoco;
 Si può andare “verso una sola abitazione”, e questa deve essere “ubicata nella medesima regione: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.

I negozi al dettaglio restano chiusi, analoga sorte per bar e ristoranti. (consentito solo l’asporto e consegna a domicilio fino alle 22 ).

Le regole della zona “arancione”

Queste le regole per i “giorni arancioni”, nello specifico il 28, 29 e 30 dicembre 2020, e il 4 gennaio 2021. In tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione». Restano aperti i negozi fino alle 21.
Bar e ristoranti rimangono chiusi, ma sarà possibile prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinarlo a domicilio.

Non ci si potrà spostare al di fuori dal proprio Comune, tranne nel caso la popolazione non superi i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non sia più lontano di 30 km. Vietato uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.

Il testo del decreto: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone arancioni», ndr), ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

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