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22 Novembre 2024 02:22

ILVA. IL CONSIGLIO DI STATO SI RISERVA LA DECISIONE CHE SARA’ RESA NOTA ENTRO POCHE SETTIMANE

"La decisione del Tar di Lecce sembra animata più dal pregiudizio ideologico che da un concreto esame giuridico dell'attività del ministero". si legge nel ricorso col quale il Mite, ovvero il ministero della Transizione ecologica, si affiancato ad Ilva in amministrazione straordinaria e Arcelor Mittal nel giudizio contro Comune di Taranto, Regione Puglia, Arpa e Ispra,

di REDAZIONE ECONOMIA

Si è conclusa alle 12:30 di oggi l’udienza del Consiglio di Stato sull’impugnazione da parte di ArcerlorMittal e Ilva in Amministrazione straordinaria della sentenza con la quale lo scorso 13 febbraio il Tar di Lecce aveva imposto la chiusura dell’area a caldo del siderurgico di Taranto. Il collegio giudicante di Palazzo Spada dovrà decidere, quindi, se confermare quel provvedimento o annullarlo.

“La decisione del Tar di Lecce sembra animata più dal pregiudizio ideologico che da un concreto esame giuridico dell’attività del ministero”. si legge nel ricorso col quale il Mite, ovvero il ministero della Transizione ecologica, si affiancato ad Ilva in amministrazione straordinaria e Arcelor Mittal nel giudizio contro Comune di Taranto, Regione Puglia, Arpa e Ispra, con il proprio appello incidentale al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di Lecce sul fermo degli impianti nell’acciaieria ex Ilva di Taranto.

“Il Tar di Lecce esprimendo valutazioni ideologiche piuttosto che giuridiche, pur nella sede della giurisdizione di legittimità, ha inteso d’ufficio censurare le valutazioni all’amministrazione, criticandone l’operato e sostituendosi alla stessa amministrazione statale” continua il ricorso del Mite . Uno scontro tra poteri dello Stato, col ministero che sottolinea come anche la soccombenza nelle spese di giudizio in solido con Ilva in amministrazione straordinaria e Arcelor Mittalè una statuizione macroscopicamente irragionevole, abnorme ed illogica posto che il ministero dell’Ambiente, rispetto all’oggetto del giudizio, non solo non  rivestiva  la qualità di parte soccombente, non avendo il dicastero proposto alcuna impugnazione avverso i provvedimenti sindacali“.

(notizia in fase di aggiornamento)

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