di REDAZIONE POLITICA
Entrata in vigore graduale delle nuove norme, per permettere agli uffici giudiziari di mettere a punto adeguate misure organizzative, anche grazie all’immissione di nuovo personale (oltre 20mila unità). E’ quanto prevede l’intesa raggiunta dal Consiglio dei Ministri sul meccanismo di prescrizione e improcedibilità inserito nella riforma del processo penale. L’accordo prevede norme transitorie fino al 2024 e un regime speciale per i reati di mafia, terrorismo, droga e violenza sessuale, nonché per le aggravanti mafiose. Questi, in sintesi, i dettagli dell’intesa raggiunta:
IMPROCEDIBILITA’
La riforma riguarda solo i reati commessi dopo il primo gennaio 2020, entra in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge, ed entra in vigore gradualmente, per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi, anche tenendo conto dell’arrivo dei 16.500 assistenti dei magistrati, previsti dall’ufficio del processo, e dei circa 5mila per il personale amministrativo.
LA NORMA TRANSITORIA FINO AL 2024
In un primo periodo i termini saranno più lunghi. Per i primi 3 anni, entro il 31 dicembre 2024, i termini saranno più lunghi per tutti i processi (3 anni in Appello, 1 anno e 6 mesi in Cassazione), con possibilità di proroga fino a 4 anni in Appello (3+1 proroga) e fino a 2 anni in Cassazione (1 anno e 6 mesi + 6 mesi di proroga) per tutti i processi in via ordinaria. Ogni proroga deve essere motivata dal giudice con un’ordinanza, sulla base della complessità del processo, per questioni di fatto e di diritto e per numero delle parti. Contro l’ordinanza di proroga, sarà possibile presentare ricorso in Cassazione. Di norma, è prevista la possibilità di prorogare solo una volta il termine di durata massima del processo.
REGIME SPECIALE PER MAFIA, TERRORISMO, DROGA, VIOLENZA SESSUALE E AGGRAVANTI MAFIOSE
Solo per alcuni gravi reati è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, associazione criminale finalizzata al traffico di stupefacenti, terrorismo e violenza sessuale . Per questi reati, non c’è un limite al numero di proroghe, che vanno però sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.
Per i reati con aggravante del metodo mafioso, oltre alla proroga prevista per tutti i reati, ne sono previste come possibili ulteriori due (massimo 3 anni di proroga) sia in appello che in Cassazione. Ciò significa massimo 6 anni in appello e massimo 3 anni in Cassazione nel periodo transitorio (fino al 2024) che diventano massimo 5 anni in appello e massimo 2 anni e mezzo in Cassazione a regime, ossia dal 2025.
NO IMPROCEDIBILITA’ PER REATI PUNITI CON ERGASTOLO
I reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’ improcedibilità.
LA NORMA A REGIME DOPO IL 2024
In appello, i processi possono durare fino a 2 anni di base, più una proroga di un anno al massimo, mentre in Cassazione un anno di base, più una proroga di sei mesi. Resta sempre diverso il ‘binario’ per i reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale e mafiosa, senza limiti di proroghe, ma sempre motivate dal giudice e sempre ricorribili per Cassazione. Binario diverso anche per reati con aggravante mafiosa, con massimo 2 proroghe in appello (ciascuna di un anno e sempre motivata) e massimo 2 proroghe in Cassazione (ciascuna di 6 mesi e sempre motivata).
MONITORAGGIO SU TEMPI PROCESSI E ARRETRATO PENDENTE
Si prevede che un apposito Comitato tecnico scientifico istituito presso il Ministero della Giustizia ogni anno riferisca in ordine all’evoluzione dei dati sullo smaltimento dell’arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Comitato monitora l’andamento dei tempi nelle varie Corti d’appello e riferisce al ministero, per i provvedimenti necessari sul fronte dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi. I risultati del monitoraggio saranno trasmessi al Csm, per le valutazioni di competenza