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22 Novembre 2024 03:01

L’ex giudice di pace Nicola Russo continua a cercare protagonismo e visibilità

Russo era finito sotto la lente di ingrandimento del Consiglio superiore della magistratura, sia alcune decisioni emesse da Russo come giudice di pace, sia per alcune discutibili esternazioni pubblicate sul proprio profilo personale Facebook, contro le massime istituzioni dello Stato, in particolare sul Parlamento, e sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ricopre d'ufficio anche la carica di presidente del Csm. Russo è stato espulso dalla magistratura onoraria, ma non si da pace.

di Antonello de Gennaro

L’ultimo plenum del Consiglio superiore della magistratura tenutosi martedì scorso 7 dicembre , dopo aver esaminato la questione dell’ex giudice di pace di Taranto Nicola Russo rimosso poco più di un anno fa, ha deliberato di costituirsi in giudizio contro l’ex giudice invitando l’Avvocatura generale dello Stato a chiedere la conferma della sua espulsione. Il Ministero di Giustizia a seguito alla decisione del Csm, ha emesso un decreto ad agosto del 2020, con il quale venivano revocate tutte le funzioni di giudice di pace esercitate dall’ avv. Russo a Taranto dal 2003 sino a quel momento. Le motivazioni all’origine della decisione sono finite agli onori delle cronache nazionali, esclusivamente perché connesse alla violazione delle norme emanate nel periodo iniziale della pandemia per contrastare il contagio, cioè quando ancora non c’erano disponibili i vaccini ed a malapena si reperivano le mascherine.

Russo era finito sotto la lente di ingrandimento del Consiglio superiore della magistratura, sia alcune decisioni emesse da Russo come giudice di pace, sia per alcune discutibili esternazioni pubblicate sul proprio profilo personale Facebook, contro le massime istituzioni dello Stato, in particolare sul Parlamento, e sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ricopre d’ufficio anche la carica di presidente del Csm.

Nonostante i Dpcm del Governo Conte, a partire da quello del 31 gennaio 2020 in cui veniva proclamato lo stato di emergenza, Russo si rifiutava di applicare lo stato di emergenza ritenendolo insussistente il pericolo di contagio in provincia di Taranto . Sulla base di queste folli convinzioni personali, definite burocraticamente“singolari” (per non definirle folli !) dal Consiglio superiore della magistratura, con le quali Russo violava le disposizioni della dr.ssa Anna De Simone facente funzione di presidente del Tribunale di Taranto (ora passata alla guida dell’ Ufficio Gip del Tribunale di Bari) fissando la trattazione di 15 procedimenti con udienze a porte chiuse senza rispettare il lockdown governativo ed il fermo all’attività giudiziaria imposto in tutte le aule di giustizia del Paese.

Nonostante la diffida ricevuta dal presidente del Tribunale di Taranto, Russo aveva emesso un decreto in cui contestava la decisione dello stesso presidente, accusandolo di interferire nell’attività dell’ufficio del giudice pace. A quel punto il presidente del Tribunale ha segnalato l’accaduto al Consiglio giudiziario di Lecce ed è scattato il procedimento concluso col decreto del Ministero della Giustizia che lo ha rimosso da giudice di pace. Il provvedimento di espulsione è scaturito anche da alcuni post sul profilo Facebook di Russo.

l’ avv. Nicola Russo espulso dalla magistratura onoraria

La follia giuridica del Russo raggiungeva il suo “picco” in data 18.5.2020 quando il discusso (ormai ex) giudice onorario adottava un articolato provvedimento con il quale nuovamente “disapplicava” i decreti legge 9/2020, 11/2020, 18/2020, 23/2020 e 30/2020, in quanto, testualmente, “promulgati e resi operativi dal Presidente della Repubblica Prof. Dott. Sergio Mattarella, Organo incompetente e privo di poteri, eletto da Parlamentari nominati illegittimamente e privi di capacità giuridica nell’esercizio di tali funzioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2014, in violazione del diritto di voto garantito ai cittadini della Costituzione italiana, come evidenziato in motivazione, nonché “in violazione dell’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, per gli stessi motivi, nel rispetto degli artt. 97 – 101 – 102 – 111 della Costituzione e artt. 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.

il Tribunale di Taranto

Con il medesimo provvedimento il Russo “disapplicava” il decreto del Presidente del Tribunale di Taranto n. 36/2020 per “illegittimità derivata” e invitava il Presidente a “disporre il ripristino immediato dell’attività giurisdizionale del Giudice di Pace”, mandando il provvedimento al Presidente del Senato e alla Procura di Roma per gli ipotizzati reati di cui agli artt. 287 e 323 c.p. !

A nulla è servito il ricorso di Russo al TAR Lazio che con il proprio decreto n. 7745/2020, pubblicato in data 18 dicembre 2020, del TAR Lazio ( sezione prima) che ha rigettato l’istanza cautelare ribadendo le ragioni poste a base del primo diniego reso con decreto n. 5453, in data 25 agosto 2020, a cui ha fatto seguito l’ ordinanza n. 253/2021, pubblicata il 15 gennaio 2021, del TAR Lazio, (sezione prima) che, all’esito della trattazione collegiale, ha respinto la domanda cautelarenon ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione della misura richiesta”.

Si è arrivati ad una sentenza non definitiva la n. 9485/2021, pubblicata il 1° settembre 2021, del TAR per il Lazio, (Sezione Prima) che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e rimette le parti davanti al competente tribunale civile. Ma anche contro questa sentenza l’ avvocato Nicola Russo, che deve avere molto tempo libero, ha presentato appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza non definitiva n. 9485/2021, pubblicata il 1° settembre 2021, del TAR per il Lazio, (Sezione Prima) a seguito della quale è arrivata la successiva sentenza n. 7427/2021, pubblicata l’8 novembre 2021, del Consiglio di Stato con la quale viene rimessa la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod.proc.amm.

Si è arrivati quindi al ricorso in riassunzione al T.A.R. Lazio, con richiesta di misure cautelari monocratiche e collegiali, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7427/2021, pronunciata nell’ambito del giudizio instaurato dal Russo per l’accertamento del diritto, quale giudice di pace, previa disapplicazione delle norme interne incompatibili con il diritto europeo e, se necessario, previa richiesta pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE, alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego a tempo pieno ovvero a tempo determinato o indeterminato, a partire dal 31 marzo 2003, ovvero dalla presa in possesso delle funzioni di giudice di pace a tutt’oggi, con tutte le prerogative spettanti al pubblico impiegato del settore.

Dopo aver decretato l’ espulsione di Nicola Russo dai giudici di pace, il Consiglio superiore della magistratura ha chiesto nuovamente il rigetto di entrambi i ricorsi di Russo, sia di quello originario sia di quello aggiuntivo e la conferma dei provvedimenti che hanno portato alla sua rimozione.

La decisione del Plenum del CSM

Estratto-Csm-Nicola-Russo

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Grazie, Antonello de Gennaro

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