ROMA – Sulla stampa locale tarantina, compaiono nelle ultime ore dei sondaggi “fuori legge” commissionati dall’associazione culturale “Orizzonti” affiliata a Federmanager, che non possono essere ritenuti attendibili e peraltro violano la Legge. A realizzarlo un presunto esperto di sondaggi (che non citiamo solo per non fare immeritata pubblicità gratuita), che abbiamo verificato nel settore essere un perfetto “sconosciuto”, uno dei tanti che vivono di autoreferenzialità. Basta infatti visitare il sito dell’ associazione nazionale che riunisce i sondaggisti ( vedi QUI) per verificare che non è presente.
Infatti secondo le normativa emanata dall’ AGCOM l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L’articolo 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge n. 249/97 attribuisce all’Autorità competenze in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. Infatti, fronte del crescente impiego dei sondaggi d’opinione come strumento di conoscenza e di informazione nella vita politica, sociale ed economica del Paese, nonché delle variazioni delle metodologie utilizzate nel corso degli anni, nel 2010 l’Autorità ha ritenuto opportuna una revisione della disciplina regolamentare adottata nel 2002.
Ma chiaramente tutto questo a Taranto i soliti pennivendoli lo ignorano o fanno finta di non saperlo e sono tutti più o meno coinvolti dietro le quinte a fare da addetti stampa per qualche centinaia di euro ai vari candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale che si terranno il prossimo 11 giugno, e quindi pubblicano questi presunti sondaggi, che tali non sono, e non devono essere ritenuti, al fine di non confondere le idee nei cittadini.
Il nuovo Regolamento, approvato con delibera n. 256/10/CSP, a seguito di una consultazione pubblica con gli operatori del settore, è finalizzato a garantire all’utente/cittadino la correttezza dell’informazione. I soggetti realizzatori dei sondaggi ed i titolari dei mezzi di comunicazione di massa sono tenuti, pertanto, a conformare la loro attività a requisiti di rigore metodologico, correttezza professionale e trasparenza.
Aspetti salienti della regolamentazione sono:
- Una disciplina univoca della diffusione dei sondaggi d’opinione e di quelli politici ed elettorali, sia in periodi elettorali che non elettorali;
- una chiara distinzione tra sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica applicati ad un campione) ed altre indagini prive di valore scientifico quali le manifestazioni di opinione (fondate sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non potranno essere pubblicate o diffuse con la denominazione di “sondaggio”;
- l’obbligo per il mezzo di comunicazione di massa di accompagnare la pubblicazione o diffusione di un sondaggio con la nota informativa indicante alcune informazioni essenziali, quali il soggetto realizzatore e quello committente, la consistenza numerica e l’estensione territoriale del campione utilizzato, il numero di coloro che non hanno risposto. Dall’ambito di applicazione di quest’obbligo sono esclusi i sondaggi pubblicati esclusivamente sui siti internet dei soggetti realizzatori, e quelli diffusi in occasione di convegni o conferenze stampa. Poiché tali modalità non costituiscono “prima pubblicazione“, i mezzi di comunicazione, che eventualmente pubblicassero o diffondessero i risultati di tali sondaggi, sono tenuti alla pubblicazione della nota informativa. I mezzi che, invece, riportano la mera notizia di un sondaggio già diffuso devono fornire solo gli elementi essenziali idonei a consentire l’individuazione del sondaggio medesimo, quali l’indicazione del soggetto realizzatore, l’oggetto del sondaggio e il sito internet dove è possibile consultarlo.
- Per quanto riguarda i sondaggi politici ed elettorali, è vietata la pubblicazione o diffusione dei risultati degli stessi nei quindici giorni precedenti le consultazioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto. E’ fatto salvo il caso in cui un esponente politico riporti dichiarazioni concernenti i risultati di un sondaggio, purché questi ultimi siano stati già resi noti nel periodo antecedente a quello del divieto;
- l’obbligo, per il soggetto realizzatore, di rendere disponibile sul sito internet dell’Autorità (per i sondaggi di opinione) e sul sito internet della Presidenza del Consiglio del Ministri – Dipartimento per l’editoria e l’informazione (per i sondaggi politici ed elettorali), il “documento” completo relativo ai sondaggi pubblicati o diffusi al pubblico. Esso deve recare informazioni fondamentali sulla metodologia di realizzazione del sondaggio, quali il metodo di campionamento, la rappresentatività del campione ed il margine di errore, il metodo di raccolta delle risposte, il testo integrale delle domande e delle risposte. Al fine di semplificare e chiarire il processo di pubblicazione o diffusione, totale o parziale, dei risultati del sondaggio, è stato posto in capo al mezzo di comunicazione di massa che lo diffonde, l’obbligo di comunicarne la pubblicazione al soggetto realizzatore.
Ebbene tutto questo a Taranto non avviene, nell’indifferenza di un ex procuratore della repubblica, e di un direttore del carcere quindi di un dirigente del Ministero di Giustizia, e sopratutto dell’ Autorità Giudiziaria. Ma a Taranto qualcuno in Prefettura e Procura, si ricorda che il loro dovere per cui vengono pagati dallo Stato è quello di far applicare e rispettare le norme di Legge ?
Non a caso infatti, il candidato sindaco Massimo Brandimarte, magistrato ed ex presidente del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, ha segnalato con un comunicato stampa che “la pubblicazione è avvenuta a ridosso del termine, entro il quale scattava il divieto di effettuarla, previsto dall’art. 8 della legge n. 28/2000, e che ciò rende praticamente impossibile a chiunque di svolgere e pubblicare sondaggi alternativi. Quanto al grado di attendibilità del sondaggio, si osserva che esso è proporzionale alla consistenza della sua campionatura, costituita da appena 655 intervistanti rispondenti, su una popolazione avente diritto al voto di oltre 170.000 unità“
“Si prende atto, ancora” – aggiunge Brandimarte – che il realizzatore del sondaggio non è un istituto demoscopico, ma una persona fisica, che non è dato sapere se per lo svolgimento di siffatti sondaggi sia richiesta oppure no una specifica abilitazione e, in caso affermativo, quali sia quella in possesso del realizzatore. Per l’inosservanza della diffusione del sondaggio non corredato dalla nota informativa, completa di tutte le indicazioni previste, o non accompagnato dal documento di cui al citato art. 5, è prevista dall’art. 12 del regolamento una sanzione – conclude Brandimarte – francamente, il sondaggio pubblicato non sembra contenere tutti i dati elencati”. Quindi è inattendibile e fuori legge.