ROMA – Il rito del patteggiamento in sede penale è arrivato al capolinea. Utilizzato sinora come opzione processuale per definire velocemente i propri conti con la giustizia, senza che l’imputato dovesse ammettere l’addebito, adesso diventa elemento di prova “indiscutibile” per il giudice in sede civile di risarcimento del danno causato.
L’orgine del patteggiamento era quella di essere un rito alternativo sulla scia dai Paesi anglosassoni che rendeva possibile allo Stato di alleggerire il dibattimento processuale e consentiva all’imputato di poter chiudere rapidamente il procedimento penale nei propri confronti usufruendo di uno sconto di pena nella misura di un terzo di quanto previsto dal Codice. Nessun processo pubblico, nessun onere per il giudice di motivazione puntuale, la decisione allo stato degli atti limitata ad una verifica della congruità.
La recentissima sentenza numero 20562 del 6 agosto 2018, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, apre uno “squarcio” nei rapporti fra sentenza di patteggiamento penale e giudizio civile. Infatti uno dei principali vantaggi del patteggiamentoera indiscutibilmente anche certamente quello di escludere la parte civile dal procedimento penale . Sinora a differenza del rito ordinario o dell’abbreviato, lin caso di patteggiamento dell’imputato, la parte lesa non poteva costituirsi civilmente per richiedere il risarcimento del danno, potendo succesivamente far pesare le propre ragioni esclusivamente dinnanzi al tribunale civile dove, però, la sentenza di patteggiamento non aveva efficacia.
Con la recente sentenza della Cassazione sul patteggiamento, costituisce “indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione”. In poche parole, la sentenza di patteggiamento offre la possibilità di “ben essere utilizzata come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità in sede civile, atteso che l’imputato non nega la propria responsabilità ed accetta una determinata condanna. Il che sta univocamente a significare che il medesimo ha ritenuto di non contestare il fatto e la propria responsabilità”.
E non soltanto, infatti “Il giudice civile può anche utilizzare le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimonialee ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quan- to il procedimento penale è stato definito con il patteggiamento”, cioè senza potersi avvalere di alcuna garanzia difensiva. Una decisione “pesante” che arriva a conclusione di un percorso di “modifica” del patteggiamento. La richiesta di applicazione della pena non doveva essere considerata, inizialmente, nelle intenzioni del legislatore, come un’ ammissione di colpevolezza.
L’imputato sinora non ammetteva la propria responsabilità, richiedendo l’applicazione della pena attravreso il patteggiamento, ma rinunciava esclusivamente a fare valere le proprie eccezioni e difese, sia in relazione alle accuse che sulle questioni procedurali e processuali. Ed Era dovere del giudice quello di compiere un esame del fascicolo, sia pure marginale, per l’eventuale esclusione della sua responsabilità.
La richiesta di applicazione del patteggiamento era sinora diventata con il passar del tempo una forma di ammissione di responsabilità da parte dell’imputato, il quale rinunciava volontariamente ma implicitamente ad avvalersi della presunzione di non colpevolezza.
Il patteggiamento dopo essersi adattato in una specie di “salvagente” per il pubblico ministero che quali sempre esprime il proprio consenso all’applicazione di pene anche modeste e comunque nei limiti della sospensione condizionale , anche dopo aver ottenuto l’applicazione di misure cautelari in carcere, per evitare di imbattersi in cocenti sconfitte nel corso del dibattimento, come ad esempio l’assoluzione dell’imputato. Adesso dopo la sentenza della scorsa sttimana il patteggiamento diventerà un macigno difficilmente rimovibile in una eventuale causa civile.