Per il mondo dell’informazione in Italia è un momento “storico”:50 anni dopo gli Stati Uniti d’ America e 250 anni dopo la Svezia anche da noi entra in vigore il Freedom of Information Act cioè il FOIA . E’ è un mezzo efficace potentissimo, per poter accedere ed ottenere informazioni pubbliche. Quali? In teoria tutte. Il principio a fondamento del FOIA è che tutte le informazioni e gli atti della pubblica amministrazione debbano essere pubblici e consultabili da chiunque a meno che non vi siano gravi motivi per opporre un segreto.
Secondo il presidente dell’ANAC cioè l’ Autorita anticorruzione Raffaele Cantone che il 28 dicembre pubblicherà le linee guida si tratta di “una vera riforma epocale” . Inutile cercare di negare l’evidenza o arrampicarsi sugli specchi, è senza dubbio una riforma culturale e burocratica che non sarà possibile ignorare, in quanto adesso gli uffici pubblici hanno l’obbligo di rispondere e collaborare alle richieste di tutti , e quindi non più soltanto dei soggetti interessati da un provvedimento. I burocrati, gli esperti del diniego non sono attrezzati per farlo. E sopratutto questa volta rischiano grosso: l’incriminazione.
In Italia, dopo anni di campagne della società civile e di richieste degli esperti, nell’ambito della legge (n. 124/2015) di riforma Madia della pubblica amministrazione il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare un decreto che superasse la vecchia disciplina italiana sull’accesso agli atti amministrativi risalente alla legge n. 241 del 1990 che nonostante i buoni propositi di fatto limitava e non poco la possibilità di consultare e avere copia dei documenti solo a coloro che potessero vantare in ordine a quei documenti un interesse personale, concreto, diretto e giuridicamente rilevante in relazione a quei documenti.
Una norma sulla trasparenza assai poco evoluta che non solo ci valeva gli ultimi posti nei rating internazionali in materia, ma che – di fatto – impediva espressamente ogni forma di controllo civico generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni . Con tutte le conseguenti ritardi nella lotta alla corruzione e nel recupero di efficienza e legalità degli uffici pubblici.
Il Governo ha adottato il decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016 che in attuazione di questa delega, ha modificato il decreto 33/2013 in materia di trasparenza ed ha introdotto un nuovo strumento attraverso il diritto di accesso generalizzato, esercitabile da chiunque questa volta senza alcun bisogno di detenere un interesse qualificato su tutti i dati e i documenti presenti negli archivi delle pubbliche amministrazioni, fatto salvo un certo numero di eccezioni. Per consentire alle amministrazioni di adeguare i propri archivi e le proprie procedure, il legislatore ha previsto un termine di sei mesi per rendere davvero esercitabile questo diritto. Ed il termine è scaduto il 23 di dicembre alla vigilia delle feste natalizie.
Vediamo perché e cosa cambia. Negli Stati Uniti in questi anni sono state realizzate alcune delle più importanti inchieste giornalistiche proprio grazie al FOIA . Una di queste è diventata un film, “Spotlight“, che ha vinto l’Oscar nel 2015 svelando gli abusi sessuali di molti preti di Boston,. Così come il recente caso delle email del segretario di stato americano uscente Hillary Clinton, che è stata fortemente penalizzata nella sua la corsa allo studio ovale della Casa Bianca. Tutto è venuto alla luce, infatti, proprio grazie al FOIA redatto da un giornalista che ha ottenuto il diritto di consultare tutte le email che la Clinton aveva mandato e ricevuto quando era segretario di Stato usando persino un server privato. Ed è stato proprio grazie al FOIA americano che si è potuto aggiungere qualche tassello importante per capire cosa accadde nel caso di Ustica nei cieli italiani il 27 giugno 1980 .
Adesso anche l’ Italia ha il suo FOIA. E dobbiamo riconoscere che è stato fortemente voluto e sostenuto dall’ex presidente del consiglio Matteo Renzi; e dal ministro Marianna Madia, che ha fatto uno splendido lavoro dialogando senza mai arrendersi con la società civile , e lo ha strutturato in maniera tale da ridurre al minimo sia le eccezioni ma anche i i limiti. Quello italiano è sicuramente un buon FOIA, come ci è stato riconosciuto a Parigi due settimane fa alla riunione mondiale dell’Open Government Partnership . Adesso che anche in Italia abbiamo un buon FOIA dobbiamo usarlo ed il CORRIERE DEL GIORNO sarà in prima fila ad utilizzarlo senza fare sconti a nessuno . La democrazia funziona meglio con un Governo aperto e trasparente che così facendo si guadagna ogni giorno la fiducia dei cittadini. E noi giornalisti, dei nostri lettori.
Ma cittadini, imprese e giornalisti sono pronti per sfruttare le potenzialità di questo nuovo strumento di trasparenza? Se l’è chiesto l’ Agenzia Italia che ha realizzato questa guida sintetica, che vi consigliamo di leggere per orientarvi meglio.
Cos’è il Foia e quando si potrà applicare?
Il Freedom of Information Act rappresenta un nuovo diritto di accesso che si aggiunge a quelli preesistenti (non solo quello di accesso procedimentale previsto dalla Legge n. 241 del 1990 o quello in materia ambientale previsto del decreto legislativo n. 195 del 2005, ma anche quello c.d. “civico” previsto dalla versione originaria del decreto n. 33 del 2013 in relazione ai dati, documenti e informazioni che le amministrazioni non avessero pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web, pur avendone l’obbligo).
La nuova tipologia di accesso – che, per distinguerla dalle precedenti, viene chiamata “accesso generalizzato” – è contenuta all’interno del nuovo art. 5, comma 2 del decreto trasparenza (33/2013), così come modificato dalla riforma della pubblica amministrazione.
La norma prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”.
Per la prima volta, nel nostro ordinamento giuridico viene introdotto un diritto di accesso che non è condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed ha ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è già stabilito un obbligo di pubblicazione sui siti web delle amministrazioni (es. redditi degli amministratori, contratti pubblici, organigramma e dati sul personale, ecc., liste d’attesa).
Il nuovo diritto di accesso generalizzato può essere esercitato da “chiunque”, vale a dire: persone fisiche (indipendentemente dalla loro cittadinanza), persone giuridiche, associazioni anche non riconosciute.
Altrettanto ampia è la sfera dei soggetti ai quali è possibile richiedere i dati e i documenti: pubbliche amministrazioni in senso stretto (Ministeri, Comuni, Provincie, Regioni, Scuole, Università, Camere di commercio e, naturalmente, le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale), autorità portuali ed autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati.
Sotto il profilo dell’ambito oggettivo, l’accesso generalizzato è esercitabile relativamente “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione.
Di fatto, quindi, il nuovo diritto potrà essere esercitato nei confronti dell’intero contenuto degli archivi di ciascuna pubblica amministrazione (fatte salve, naturalmente, le eccezioni previste).
Come può essere esercitato il diritto di accesso generalizzato?
L’istanza di accesso generalizzato va indirizzata direttamente all’ufficio che detiene i documenti, oppure all’Ufficio relazioni con il pubblico, oppure ancora ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale. Sempre sul sito web, molte amministrazioni hanno già reso disponibile il modello di richiesta che potrà essere portata agli uffici, inoltrata via posta tradizionale oppure telematicamente (es. via mail o PEC).
All’interno della richiesta andranno identificati i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Ciò vuol dire che eventuali richieste di accesso generalizzato saranno ritenute inammissibili laddove l’oggetto della richiesta sia troppo vago da non permettere di identificare la documentazione richiesta. Resta comunque ferma la possibilità per l’ente destinatario dell’istanza, in virtù di un principio di collaborazione, di chiedere di precisare la richiesta di accesso civico identificando i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto (e documentato) dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Naturalmente, nel caso in cui l’istanza di accesso civico possa incidere su interessi di soggetti controinteressati legati alla protezione dei dati personali (è probabile che accada, ad esempio, in ambito sanitario), o alla libertà e segretezza della corrispondenza (basti pensare alle comunicazioni dei dipendenti pubblici) oppure agli interessi economici e commerciali (ad esempio, in relazione alle procedure di affidamento e ai rapporti con i fornitori) è necessario che l’ente destinatario dell’istanza di accesso civico ne dia comunicazione agli stessi. In tal modo, il soggetto controinteressato potrà presentare una eventuale e motivata opposizione all’istanza di accesso civico entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta di accesso civico. Decorso tale termine, l’amministrazione provvederà sulla richiesta di accesso civico, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.
Il procedimento di accesso civico dovrà concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
In caso di accoglimento, l’amministrazione provvederà direttamente a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, senza bisogno – quindi – di convocare il richiedente presso l’ufficio per fargli consultare “le carte”.
Laddove vi sarà, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, l’amministrazione sarà tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti potranno essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare opposizione.
La disciplina in materia prevede che in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente – prima di rivolgersi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio – possa:
a) presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (figura presente in tutte le pubbliche amministrazioni), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
b) in alternativa, laddove si tratti delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale (qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore).
Quali sono le eccezioni?
Come già accennato, la regola della generale accessibilità è bilanciata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.
In particolare, l’accesso generalizzato è escluso nei casi in cui una norma di legge sottrae alcune informazione e documenti alla conoscibilità del pubblico (come nel caso di segreto di Stato).
Al di fuori dei casi sopra indicati, possono ricorrere, invece, limiti (eccezioni relative o qualificate) posti a tutela di interessi pubblici e privati che vengono tassativamente elencati:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive;
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il contenuto delle eccezioni viene meglio dettagliato in un provvedimento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione adottato d’intesa con il Garante Privacy, in ordine ai dati personali; la versione definitiva di questo documento non è stata ancora pubblicata da Anac ma – per farsi un’idea di quali sono i documenti e dati sottratti all’accesso – è possibile leggere la bozza di linee guida che è stata sottoposta a consultazione nelle scorse settimane.
Naturalmente, trattandosi di un diritto così innovativo per l’amministrazione italiana, è possibile che sia necessario un periodo di “rodaggio” (e qualche sentenza dei giudici) per comprendere bene quali siano i confini di questo nuovo diritto. Per questo motivo, sono già in cantiere iniziative di monitoraggio per verificare il reale impatto della nuova normativa e capire se ha bisogno di modifiche e interventi correttivi.
Grazie al FOIA andremo a potenziare una nostra rubrica, ben nota ai nostri lettori “Le inchieste del Corriere” per realizzare ancora meglio le nostre inchieste giornalistiche usando lo strumento che da oggi finalmente abbiamo anche noi in Italia. Avere la possibilità di chiedere degli atti e documenti e poter fare delle indagini partendo dai documenti e non dai mormorii o spifferi di corridoio, o segnalazioni anonime.
Le nostre inchieste non saranno solo investigative ma anche collaborative e cioè vogliamo mettere a disposizione di chi voglia fare una inchiesta giornalistica la nostra collaborazione e partecipazione. Sempre dalla parte dei lettori e dei cittadini onesti, che potranno d’ora in poi suggerirci gli argomenti, segnalarci delle vicende di interesse pubblico avendo la certezza che grazie al FOIA adesso possiamo realizzarle senza barriere ed ostacoli (e quanti ne abbiamo trovati…)
Non siamo i primi in Italia a voler fare inchieste di questo tipo. ma sicuramente lo siamo stati in Puglia portando un giornalismo d’inchiesta pressochè sconosciuto. Il punto di svolta è che da oggi tutto sarà più facile. Da oggi cari lettori abbiamo tutto il il diritto di sapere e non vogliamo e dobbiamo più fermarci dinnanzi alle barricate della burocrazia. E se qualcuno ci proverà, questa volta troverà pane per i suoi denti.