Gli uffici della Procura trasferiti nella nuova sede di via Dioguardi, nell'ex Torre Telecom nel quartiere residenziale di Poggiofranco. Da metà gennaio vi traslocheranno anche gli uffici attualmente distaccati in via Brigata Regina. Il trasferimento anche del Tribunale, che attualmente è ubicato a Modugno, è previsto a partire dalla prossima primavera.
BARI – Il palazzo di via Nazariantz dopo 18 anni non ospita più gli uffici giudiziari del capoluogo. Il cancello di accesso all’immobile è chiuso ed inaccessibile da ieri , primo giorno dopo il termine ultimo previsto per lo sgombero. I cinque piani del palazzo, dichiarato inagibile nel maggio scorso per rischio crollo, sono ormai completamente vuoti. Si sta procedendo al trasloco dell’ultima parte dell’archivio. Dal muro esterno di colore azzurro è stata rimossa anche la scritta “Uffici giudiziari” ed entro la prossima settimana saranno ri consegnate le chiavi all’Inailproprietario dell’immobile.
La Procura di Bari è ormai quasi interamente trasferitanella nuova sede di via Dioguardi, nell’ex Torre Telecom nel quartiere residenziale di Poggiofranco. Da metà gennaio vi traslocheranno anche gli uffici attualmente distaccati in via Brigata Regina. Una parte del nuovo palazzo di giustizia è ancora un cantiere, con gli operai al lavoro per allestire le aule per le udienze e rendere così possibile il trasferimento – previsto a partire dalla prossima primavera – anche del Tribunale, che attualmente è ubicato a Modugno.
Il “fermo” dei processi penali a Bari stabilito con decreto del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, non finirà all’esame della Corte costituzionale. Il giudice di pace di Bari ha ritenuto “manifestamente infondata” la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’avvocato Ascanio Amenduni con riferimento al decreto, poi convertito in legge, che per tre mesi a causa della inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz ha sospeso lo svolgimento dei processi penali . Il giudice ha sentenziato “la oggettiva impossibilità di celebrare le udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi è pacificamente connessa con i presupposti di necessità ed urgenza del decreto legge”.
La questione era stata sollevata in occasione della prima udienzadel procedimento dinanzi al giudice di pace, che era stato chiamato a decidere sul merito delle richieste di risarcimento danni avanzate dall’avvocato Amenduni nei confronti del del ministero a seguito dei disagi subiti dagli avvocati penalisti del Foro di Bari, conseguenti all’ inagibilità del Palazzo giustizia, ora sgomberato per rischio crollo . Il giudice di pace del Tribunale di Bari ha rigettato però anche l’eccezione processuale avanzata dal Ministero di Giustizia, che opponendosi, aveva chiesto di trasferire il procedimento dinanzi a un tribunale amministrativo, sostenendo che la competenza fosse di competenza del giudice ordinario perché “ oggetto dell’azione esercitata nel presente giudizio è il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata individuazione di una sede, occorrente alla celebrazione delle udienze e quindi al funzionamento della giustizia”.
“Il tentativo di far arrivare alla Consulta la questionenon è riuscito ma la strada per l’azione risarcitoria promossa rimane aperta, e, con essa, rimane in vita la possibilità di veder riconoscere agli avvocati penalisti la veste di parti lese dell’incredibile arresto della giurisdizione, economicamente patito soltanto da loro” ha commentato l’avvocato Amenduni . In realtà i danneggiati sono i cittadini, imputati e parti lese. Il giudice ha fissato la prossima udienza per il 21 marzo 2019. La causa continua.
Sostieni ilcorrieredelgiorno.it:
il tuo contributo è fondamentale
Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.