Il ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia, ha firmato la circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 che vieta di affidare ai pensionati incarichi dirigenziali o direttivi, di studio o di consulenza, e cariche di governo nella Pubblica Amministrazione, come stabilito dall’art. 6 del D.L. n. 90/2014. Ma attenzione: lo stop non vale per tutti. E non impedisce a chi è andato in pensione per la propria carriera di concorrere per un impiego in un altro settore della P.A., dove i limiti di età sono diversi, o di svolgere attività per incarichi che non comportano funzioni dirigenziali o direttive e siano diversi da quelli di studio o di consulenza.
Le misure, arrivate proprio nel giorno in cui il Censis denuncia la mortificazione dei giovani italiani, sono “volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle Amministrazioni Pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti in quiescenza“, “aggirando di fatto l’istituto della quiescenza” e bloccando i “più giovani“. Gli incarichi vietati sono tutti quelli dirigenziali (compresi quelli di direttori delle Asl e di responsabili degli uffici di diretta collaborazione di organi politici), quelli di studio e quelli di consulenza.
Il divieto non valido per i commissari alla ricerca
Lo stop vale per le cariche in organi di governo di amministrazioni, enti e società a controllo pubblico, a parte le esclusioni espressamente previste dalla legge: giunte degli enti territoriali e membri degli organi elettivi degli Ordini professionali. Gli organi costituzionali devono adeguarsi, ma “nell’ambito della propria autonomia”. Il divieto non si applica invece ai commissari straordinari nominati temporaneamente al vertice di enti pubblici o per specifici mandati governativi. E lo stesso vale per la nomina di eventuali sub-commissari. Esclusi dal divieto sono poi gli incarichi di ricerca (i pensionati potranno temporaneamente guidare unità a tempo, ma non strutture stabili) e quelli di docenza, a patto che siano “reali” e non fatti per aggirare il divieto. Sono consentiti inoltre gli incarichi nelle commissioni di concorso e di gara, quelli in organi di controllo (collegi sindacali e comitati dei revisori, purché non abbiano natura dirigenziale), così come la partecipazione a organi collegiali consultivi, come quelli delle scuole.
Sì a incarichi gratuiti ma solo per un anno
Incarichi e collaborazioni sono consentiti a titolo gratuito, con il solo rimborso-spese, per al massimo un anno. Un’eccezione “non prorogabile né rinnovabile“, che serve a consentire alle amministrazioni – si legge nella circolare – “di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento dei vertici, di personale in quiescenza” per assicurare il trasferimento delle competenze e la continuità nella direzione degli uffici.
Il divieto vale dal 25 giugno scorso
La nuova disciplina si applica agli incarichi conferiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Pubblica Amministrazione, dunque dal 25 giugno scorso: sono salvi, di conseguenza, tutti gli incarichi attribuiti prima ai pensionati, fino al 24 giugno compreso, anche se il compenso è stato definito successivamente.