di Armando Spataro
CARO direttore, la notizia diffusa a Ferragosto dal New York Times secondo cui le autorità americane avrebbero trasmesso nei primi mesi del 2016 al governo Renzi — attraverso l’Aise, afferma Repubblica — un dossier con “ notizie esplosive” e “ prove inconfutabili” sul coinvolgimento di istituzioni egiziane nel sequestro, tortura e omicidio di Giulio Regeni, nonché sulla consapevolezza che ne avrebbe avuto la “ leadership dell’Egitto”, ha determinato polemiche e commenti di opposti contenuti: c’è chi dice che queste informazioni non sono mai state comunicate a chi indaga e chi afferma che comunque esse erano inutili e scontate. È preannunciata per il 4 settembre una fase di chiarimento politico, mentre il Copasir intende convocare il premier Gentiloni e forse il suo predecessore.
Premesso che chi scrive non ha alcuna conoscenza del contenuto processuale delle indagini in corso e del fondamento delle notizie diffuse dal Nyt, va comunque osservato che nel dibattito di questi giorni è mancato ogni riferimento ad una domanda pregiudiziale: cosa prevede la legge in casi come questi? Va subito detto che secondo la legge n. 124/ 2007 ( che disciplina l’attività dei Servizi), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna ( Aise, ex Sismi) ha il compito di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica dalle minacce provenienti dall’estero, mentre l’Agenzia informazioni e sicurezza interna ( Aisi, ex Sisde) ha lo stesso compito sul fronte interno contro ogni minaccia, attività eversiva ed ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
Entrambe rispondono al presidente del Consiglio e informano, tempestivamente, i ministri della Difesa, degli Esteri e dell’Interno per le materie di rispettiva competenza. I rapporti tra il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e l’autorità giudiziaria sono peraltro disciplinati in ossequio ai principi di leale e reciproca collaborazione e del bilanciamento tra l’interesse di giustizia e quello di tutela della sicurezza dello Stato. A tal fine è importante ricordare che l’articolo 23 della legge citata prevede l’obbligo dei direttori delle agenzie di riferire alla polizia giudiziaria ( a sua volta obbligata dal codice di procedura a fare altrettanto, “ senza ritardo”, nei confronti del pubblico ministero competente) ogni notizia di reato di cui vengano a conoscenza a seguito delle attività svolte dal personale dipendente. E l’adempimento di tale obbligo può essere solo ritardato ( non omesso), ma su autorizzazione del presidente del Consiglio.
Dunque, ai Servizi spettano fondamentali compiti di prevenzione, ma non attività di indagine giudiziaria in senso stretto, riservate esclusivamente alla polizia giudiziaria ed alla magistratura. Si tratta di previsioni che costituiscono una scelta virtuosa del sistema italiano, anche in chiave di sinergia istituzionale e di efficace contrasto del terrorismo.
Tornando al caso Regeni, ecco allora, alla luce della normativa vigente, le domande da porre all’Aise ( ove sia confermato che tale agenzia abbia ricevuto il predetto dossier) ed al Governo:
1) l’Aise ha trasmesso alla polizia giudiziaria le notizie ricevute dalle autorità statunitensi?
2) se lo ha fatto, la Polizia le ha inviate, dopo eventuali approfondimenti, alla Procura di Roma?
Se le risposte sono affermative, il problema non esiste e tocca solo ai pubblici ministeri romani valutare in assoluta autonomia e — se del caso — utilizzare le informazioni ricevute. Ma se l’Aise non ha inviato alla Polizia quelle specifiche informazioni, si pongono altre domande:
3) è intervenuto un provvedimento del Presidente del Consiglio che ha autorizzato tale ritardo?
4) se sì, quale ne è stata la motivazione, posto che la legge prevede che l’inoltro sia ritardato solo “ quando ciò sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza” ( il che non sembra pertinente al caso Regeni)?
Se non è intervenuto alcun atto di questo tipo, le ragioni del mancato doveroso inoltro delle informazioni a chi stava indagando sono da chiarire sotto ogni profilo, con il contributo del presidente del Consiglio, quale responsabile del Sistema dell’intelligence. Né può bastare una risposta del tipo “ma noi già sapevamo del coinvolgimento dei servizi egiziani” nella tragica vicenda. O del tipo: “ il reato era già noto”. La notizia di reato di cui è per i Servizi obbligatorio l’invio alla Polizia, infatti, può riguardare anche un reato di cui sia già nota la consumazione, mentre ogni valutazione circa il suo effettivo rilievo rispetto alle indagini (anche sotto il profilo del rafforzamento di ipotesi già sotto esame) e la sua eventuale utilizzazione in forma legale spetta esclusivamente alla Procura ed ai presidi di polizia giudiziaria che indagano.
Un’ultima osservazione: fortunatamente, in questa storia, non c’entra il Segreto di Stato che, a quanto è dato di sapere, non risulta apposto-opposto: anzi è proprio la pertinenza della notizia a fatti notori che viene addotta come giustificazione della sua presunta irrilevanza investigativa.