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26 Dicembre 2024 12:52

Cassazione. E’ finita la festa dei parcheggi orari su cui campavano i Comuni.

Le multe per chi parcheggia l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket sono valide solo a condizione che il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, delle aree di sosta (strisce bianche) non a pagamento, o che la zona con apposita ordinanza comunale, sia stata dichiarata di valore storico o di particolare pregio ambientale

CdG cassazioneUna autentica bastonata legnata, quella arrivata da pochi giorni fa sulla testa dei Comuni che prosperavano rimpinguando le proprie casse comunali grazie ai parcheggi orari. A darla è stata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 8282/16 con cui la Suprema Corte che ha fissato alcuni punti a favore dalla parte del cittadino. Innanzitutto le multe per chi parcheggia l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket sono valide solo a condizione che il Comune abbia istituito, nelle vicinanze delle strisce blu, delle aree di sosta (strisce bianche) non a pagamento, o che la zona con apposita ordinanza comunale, sia stata dichiarata  di valore storico o di particolare pregio ambientale. Soltanto in questo caso – secondo la la Cassazione – non sussiste più l’obbligo di istituire l’alternanza di strisce blu (a pagamento) e strisce bianche (gratis).

E’ quindi non legittima una multa elevata all’automobilista che ha lasciato l’auto sulle strisce blu senza pagare il ticket se nelle vicinanze del luogo dove ha parcheggiato non sono presenti delle aree di sosta gratuite ossia senza dispositivi di controllo della durata di sosta e, nello stesso tempo, il Comune non riesce a dimostrare che la zona interessata rientra tra quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.

Schermata 2016-05-07 alle 17.33.04Questo significa che in un ricorso alla Prefettura o causa dinnanzi  per impugnare la contravvenzione dinanzi al giudice di pace , l’automobilista potrà dimostrare se le strisce blu non sono intervallate da strisce bianche in strade limitrofe e quindi vincere ricorso e  causa. E’  stata proprio la Corte di Cassazione a stabilire che è nulla la multa per sosta in zona a pagamento senza l’esposizione del relativo ‘grattino’ se il Comune non fornisce la prova che la zona interessata possa in qualche modo rientrare in quelle individuate come di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale e se nelle immediate vicinanze non ha provveduto a istituire un’adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo della durata di sosta.

Il secondo aspetto riguarda l’esposizione del ticket pagato per la sosta. La Suprema Corte ha ricordato e chiarito che il Codice della strada non presenta una norma che stabilisca espressamente la posizione in cui debba essere collocato il tagliando del pagamento, ma impone solamente che questo sia visibile ai fini di agevolare il controllo da parte del vigile o dell’ausiliare del traffico. E’ importante quindi , quando si tratta di un parcheggio sulle strisce blu, che i conducenti abbiano cura di segnalare in modo accessibile ai controllori l’orario di inizio della sosta, individuando una collocazione facilmente visibile nella parte anteriore della macchina. Il ticket può quindi essere appoggiato sul cruscotto o sul sedile anteriore dalla parte del passeggero, a discrezione del guidatore.

Stop alle multe per il fuori orario.  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato ad esprimersi sulla dibattuta questione delle multe originate dalla sosta fuori tempo massimo sulle “strisce blu”, in pratica quando la contravvenzione è provocata dal “grattino scaduto“. Con una nota (53284/2015) il Ministero ha chiarito che la disciplina dei parcheggi all’interno dei centri abitati è di competenza del Comune, il quale dovrà regolamentarla per consentire un’organizzazione in linea con le peculiari esigenze che coinvolgono gli spazi e le aree cittadine.

La sanzione è difatti legittima solo in caso di sosta regolamentata, espressione che stante la sua genericità ha provocato numerose critiche ed alimentato i ricorsi al giudice di pace. Il Ministero ha pertanto precisato che una sosta regolamentata non può essere ricondotta alla sola previsione del pagamento di una tariffa, ma deve essere sostenuta da misure più articolare e specifiche tali da rispondere alle concrete e motivate esigenze della mobilità che ne hanno determinato l’adozione. La sola tariffazione non è dunque elemento sufficiente, ma può semmai “costituire un ausilio alla corretta attuazione della disciplina“.

Schermata 2016-05-07 alle 17.36.54
L’ordinanza comunale dovrà in particolare indicare quando è necessario il pagamento del ticket, in sostanza in quali fasce orarie, in quali giorni della settimana (festivi e/o feriali) e per quali categorie di veicoli. Solo in presenza di tale regolamentazione la contravvenzione per sosta oltre il limite di tempo (già pagato) sarà ritenuta valida. Le multe per veicolo parcheggiato oltre tempo massimo, in assenza di regolamentazione, saranno invece invalide.
Diversa la situazione laddove la sosta non sia regolamentata e/o tariffata a tempo indeterminato (es. parcheggi pubblici in cui non è previsto limite di durata a fronte del pagamento di una somma).  In tal caso il Ministero ritiene che “i l protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento, non si sostanzia in una violazione di obblighi previsti dal Codice, ma si configura come una inadempienza contrattuale“; quindi, in caso di sforamento del limite temporale, l’ente creditore potrà recuperare le tariffe non riscosse (il pagamento della sosta residua) attivando le procedure coattive ex lege e prevedendo eventualmente anche una penale.

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