di REDAZIONE POLITICA
Proibite le conferenze stampa dei pubblici ministeri e forze di polizia, ammesse solo in casi eccezionali. Saranno questi – a quanto anticipa Repubblica – i contenuti del decreto del Ministero della Giustizia che il prossimo Consiglio dei ministri approverà per trasformare in legge la direttiva Ue 343 del 2016, sul “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza“, atto recepito dal Parlamento italiano con tre anni di ritardo di(il termine scadeva il 1° aprile 2018) inserito in extremis nella legge di delegazione europea votata il 31 marzo scorso. Delega che a propria volta sta per scadere: il Governo la deve esercitare entro il prossimo 8 agosto – la data più probabile è oggi giovedì 5 – con un decreto legislativo aperto a successivi aggiustamenti delle Camere.
La formulazione del decreto dovrebbe consentire le conferenze stampa soltanto per indagini di “rilevante interesse pubblico”, un requisito che forse potrà essere valutato direttamente dall’autorità giudiziaria. Una norma a garanzia del presupposto d’innocenza con l’avvallo dell’ Unione Europea.
Ecco cosa prevede il testo della direttiva europea, che in realtà, è addirittura più stringente di come lo si vorrebbe declinare in Italia. Al considerando 16 si osserva che “la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche (…) presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni (…) non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole”. Al considerando 18, ecco che Parlamento e Consiglio europeo piantano i paletti: le “autorità pubbliche” (cioè gli inquirenti) possono parlare soltanto “qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all’indagine penale, come nel caso in cui venga diffuso materiale video e si inviti il pubblico a collaborare nell’individuazione del presunto autore del reato, o per l’interesse pubblico, come nel caso in cui, per motivi di sicurezza, agli abitanti di una zona interessata da un presunto reato ambientale siano fornite informazioni o la pubblica accusa o un’altra autorità competente fornisca informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale al fine di prevenire turbative dell’ordine pubblico“.
Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia esprime qualche dubbio “Non vorrei che limitazioni troppo stringenti si traducessero in un ostacolo al diritto all’informazione“, dice “Sono d’accordo, però, col fatto che sia necessaria una comunicazione volta a tutelare in ogni caso la presunzione di non colpevolezza, che è un principio sacrosanto e tutelato in Costituzione. Serve trovare un punto d’incontro tra le due esigenze”.