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5 Novembre 2024 01:17

Emiliano, il Csm e il giusto limite per le toghe: eletti sì, “vincolati” ai partiti no

La norma che vieta ai magistrati di iscriversi a un movimento politico non mira a preservarli dalla faziosità, ma dall’assoggettamento agli obblighi giuridici che ogni partito può imporre ai propri tesserati. Ecco perché il governatore pugliese è “fuori dalla Costituzione”

di Giovanni Guzzetta

nella foto Aldo Moro

Chissà se Michele Emiliano ricorda quanto diceva, Aldo Moro, il 31 gennaio 1947 intervenendo nel dibattito su quello che sarebbe divenuto l’articolo 98 della Costituzione: “Bisogna garantire la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico” e “indubbiamente il diritto di voto che si riconosce ai magistrati, e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura, servono in parte a garantire questa libertà di pensiero. Ma è necessaria una limitazione per quanto riguarda l’appartenenza ai partiti politici”.

Quella presa di posizioni rappresenta bene l’opinione prevalente dell’assemblea che, nel redigere l’articolo 98, non previde specifiche limitazioni al diritto elettorale dei magistrati, ma assegnò invece la facoltà al legislatore di stabilire limitazioni al [loro] diritto d’iscriversi ai partiti politici. Oltre cinquant’anni dopo, il 17 luglio 2009 la Corte costituzionale ribadiva quella linea argomentativa utilizzata da Moro (e condivisa, nei fatti, dall’assemblea costituente) affermando che il divieto di iscrizione ai partiti politici non è in “contraddizione con il diritto di elettorato passivo spettante ai magistrati, e ciò sia per la diversità delle situazioni poste a raffronto (un conto è l’iscrizione o comunque la partecipazione sistematica e continuativa alla vita di un partito, altro è l’accesso alle cariche elettive), sia perché quel diritto non è senza limitazioni”.

L’”affaire Emiliano” dovrebbe dunque considerarsi chiuso in partenza. Dura lex sed lex. Si può essere candidati agli uffici pubblici, fare politica nelle istituzioni, restare in aspettativa a causa di un mandato pubblico per tredici anni (che non sono proprio l’éspace d’un matin), ma non ci si può nemmeno per un minuto iscrivere come semplice militante a un partito politico, figuriamoci poi tentare la scalata alla leadership interna.

Diciamo la verità, che si sia o meno simpatizzanti del governatore pugliese una tale conclusione non è di immediata digeribilità. Anzi. Sembrerebbe stridere con il buon senso. Proprio per questo motivo è un’ottima occasione per ribadire che il buon senso a volte è sinonimo di semplicismo, mentre l’architettura dei sistemi costituzionali è qualcosa di estremamente complesso. Semplificare va bene per un comizio, non per la democrazia.

La verità è che l’equilibrio tra valori fondamentali non è una condizione fissa e prestabilita. A volte può essere definita una volta per tutte con una bella e chiara norma costituzionale, a volte richiede di essere ricercata con aggiustamenti nel tempo. Ed è in quei casi che il costituente può decidere di lasciare uno spazio al legislatore per stabilire un equilibrio secondo opportunità. E salva sempre la valutazione di ragionevolezza di quell’equilibrio. Ora, nel caso dei rapporti tra magistrati e politica l’equilibrio prescelto dal legislatore trova una ragionevolezza se si considera l’obiettivo da raggiungere. E l’obiettivo è quello di garantire certamente la libertà politica dei magistrati, purché però non si arrivi al punto che “possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità”. Questo dice la Corte costituzionale, perché a fronte dell’interesse del magistrato a godere pienamente dei diritti politici c’è l’interesse del “cittadino [di] essere rassicurato sul fatto che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica”.

La domanda di fondo, dunque, non è se i magistrati possano avere delle opinioni politiche e se, a certe condizioni, ciò non possa anche apparire pubblicamente. Pensare che i magistrati siano politicamente asessuati sarebbe sì contro il buon senso. Il problema è un altro. Ed è quello di stabilire oltre quale punto il vincolo di partigianeria minaccia il doveroso ossequio all’obbligo di indipendenza. Il problema è, cioè, di evitare che i magistrati possano essere assoggettati a vincoli e ad “appartenenze” così penetranti e “organiche” (queste le parole della Corte costituzionale) da soppiantare l’unico vincolo cui essi sono professionalmente soggetti: il “vincolo” che li obbliga ad essere indipendenti.

Chi si iscrive a un partito politico non solo entra in unione con altri nel perseguimento di un fine politico, non solo è soggetto a una “appartenenza” che lo coinvolge integralmente (perché la politica si occupa virtualmente di qualsiasi tema o settore…) ma entra anche in un’organizzazione giuridica che prevede regole, obblighi e sanzioni. In una parola: la disciplina di partito. La rappresentanza, invece, pur connotata da una “collocazione” politica di ciascuno, sottrae il titolare al vincolo di direzione che viceversa il partito impone.

E’ questo, com’è noto, il significato dell’articolo 67 della Costituzione, che prevede il divieto di mandato imperativo, cioè di assoggettamento a “istruzioni” esterne giuridicamente imposte. Questo vuol dire rappresentare la Nazione (come recita sempre l’articolo 67): essere di parte, ma non perdere di vista l’interesse generale. E il discorso, pur con le differenze del caso, vale anche per le altre cariche politiche: in ogni ufficio pubblico rimane sempre un diaframma tra l’eletto e la sua parte politica, perché – una volta in carica – la fazione, la parte, il partito non possono astringere l’eletto ad un vincolo di appartenenza che distorca il suo senso di indipendenza, imponendogli di essere un partigiano della fazione. Non possono, ad esempio, revocarne il mandato. Esattamente ciò che, invece, l’essere in un partito giuridicamente impone, fino al limite dell’espulsione.

Il che non vuol dire che, pur senza obblighi giuridici, non si possa essere asserviti ad altri e incapaci di preservare la propria indipendenza. Ma questa è un’altra storia, e non c’è legge che ci assicuri contro questo rischio.

*giornalista del quotidiano Il Dubbio

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