Nella relazione dell’ Esperto indipendente del Tribunale Fallimentare di Milano depositata ieri in relazione alla procedura di composizione negoziata della crisi sopra individuata, premesso che Acciaierie d’Italia S.p.A. (“AdI”) è affittuaria dal 1 novembre 2018 del ramo d’azienda facente capo ad ILVA S.p.A. in A.S., comprensivo degli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi Ligure, Racconigi, Marghera, Paderno Dugnano, Legnaro e degli uffici amministrativi di Milano dove ha la propria sede legale, si leggono delle conclusioni molto chiare sull’esito dei rapporti intercorrenti fra Arcelor Mittal ed Invitalia.
L’ esperto della del Tribunale Fallimentare di Milano ha avuto, in data 25 gennaio 2024, il primo incontro con la dott.ssa Morselli, Presidente del CDA di AdI, e i suoi consulenti avv. Salvatore Sanzo (con gli avv. Burroni, avv. Petrosillo e avv. Porcari) ed il dott. Gianluigi Saporito. Durante tale incontro, il sottoscritto è stato analiticamente informato dei presupposti e delle necessità operative di AdI, condividendo le attività urgenti da porre in essere. Ritenuta opportuna, anche in considerazione delle dimensioni e della complessità della composizione negoziata, la nomina di alcuni coadiutori con competenze specifiche, individuati nelle persone dell’avv. Gianluca Minniti e del dott. Antonio Leva, il sottoscritto ha preso immediatamente contatto con i commissari di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, concordando un incontro successivamente differito in ragione dell’urgenza di ultimare il parere sulle misure inibitorie richieste nei confronti di Invitalia.
Nelle proprie conclusioni l’esperto scrive: “Alla luce degli eventi succedutisi nel pur breve periodo intercorso dall’apertura della composizione negoziata ad oggi e, soprattutto, in ragione di quelli accaduti successivamente al deposito del parere sull’inibitoria nei confronti di Invitalia, il sottoscritto Esperto deve prendere atto che, da una parte, la posizione dei soci è rimasta sostanzialmente immutata – non essendo, pertanto, ipotizzabile, quanto meno nel brevissimo periodo, il raggiungimento di un accordo tra Invitalia e ArcelorMittal idoneo ad assicurare quel sostegno finanziario indispensabile a garantire la continuità aziendale – e, dall’altro, che le preliminari (seppur generiche) aperture di alcuni intermediari finanziari rispetto ad un intervento nel breve periodo paiono allo stato venute meno o, comunque, non realizzabili con le tempistiche imposte dalla attuale situazione. Infatti la preliminare apertura da parte di entrambi i soci – registrata all’esito dell’odierno incontro – a prendere in considerazione l’ingresso nel capitale sociale di uno o più soggetti terzi potrebbe consentire l’avvio di un percorso tutto da sviluppare la cui praticabilità in concreto presuppone necessariamente l’individuazione dei soggetti interessati ad un siffatto intervento, che allo stato non si sono palesati al sottoscritto esperto“.
A ciò si aggiunge, da un lato, la comunicazione con cui Invitalia ha negato “l’erogazione in tempi brevi dei finanziamenti previsti dal piano per il corrente mese di febbraio e, dall’altro, l, non pare allo scrivente che si possa giungere ad una conclusione diversa dalla sopravvenuta impraticabilità del percorso di risanamento posto a fondamento della domanda di accesso alla composizione negoziata. Né sussistono, a parere di chi scrive, le condizioni per l’elaborazione – nell’ambito del presente strumento – di un percorso alternativo che potrebbero in ipotesi giustificare l’adozione delle richieste misure protettive. Infatti, la situazione finanziaria delineatasi a seguito delle circostanze apprese in questi ultimi giorni è tale per cui ben difficilmente pare potersi ipotizzare una soluzione della crisi diversa da quella rappresentata dall’urgente ricorso ad una procedura che apra il concorso tra i creditori”.
L’ esperto nominato dal Tribunale Fallimentare di Milano ha concluso che “Quanto all’ulteriore presupposto del periculum in mora – ovverosia la funzionalità delle misure richieste al raggiungimento del risultato finale della ristrutturazione dell’impresa e la conseguente prognosi circa il pregiudizio al risanamento che conseguirebbe alla loro mancata adozione – non si possono che richiamare le valutazioni già espresse in tema di fumus. L’attuale assenza di concrete prospettive di risanamento nell’ambito della composizione negoziata impedisce infatti una prognosi favorevole anche in merito a questo secondo presupposto. In definitiva, seppur il ricorso alla composizione negoziata avrebbe potuto – fermi restando i già richiamati limiti di un giudizio necessariamente preliminare e provvisorio – consentire l’avvio di un percorso idoneo al risanamento purché accompagnato dal verificarsi di una serie di condizioni necessarie a tale scopo, sembra allo stato doversi prendere atto che le consultazioni intercorse con i principali attori presenti e futuri dell’ipotizzata ristrutturazione non abbiano dato l’esito sperato dalla Società ed anzi che gli unici atti formali compiuti negli ultimi giorni suggeriscano di ricorrere ad altri più incisivi strumenti previsti dall’ordinamento concorsuale. Il sottoscritto deve dare atto di avere rilevato una azienda che, supportata finanziariamente in modo adeguato, potrebbe realizzare la massa critica di produzione industriale auspicata, e obiettivo da sempre prefissato, condizionatamente alla piena efficienza degli impianti e dal rispetto delle norme ambientali“.
La relazione dell’esperto del Tribunale di Milano
ILVA-Parere-espertoA questo punto Lucia Morselli Ad di Acciaierie d’ Italia ed il suo gruppo di “fedelissimi” possono fare le valigie. Il regime arrogante della loro gestione dello stabilimento siderurgico, per il cui affitto sono pesantemente morosi, è finito. Ed a nulla vale ormai il suo tentativo di dialogo con le imprese a cui non sono state neanche pagate le fatture, ed il loro lavoro sfruttato ormai da anni.
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