Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia che 16 settembre 2015, che ridefinisce il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il che indica le linee guida del ‘nuovo’ redditometro, “applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni di imposta a decorrere dal 2011“. La finalità, spiega il testo, è quella di “adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contradditorio“.
Con il decreto 16 settembre del ministro dell’Economia e delle finanze (sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 223 del 25 settembre), vengono stabilite le regole applicative per l’applicazione dell’accertamento sintetico e il contenuto induttivo aggiornato di alcuni elementi di capacità contributiva per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.
L’attuale e precedente versione del redditometro, ossia quello applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2009, a seguito della riformulazione dell’art. 38 del DPR 600/1973, successivamente attuata dal DM 24 dicembre 2012, prevede un doppio passaggio ai fini dell’accertamento sintetico. Il primo passo consiste nella notifica di un invito a comparire per spiegare i motivi di forti incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute; in seguito il contribuente viene invitato all’accertamento con adesione. L’accertamento in oggetto è esperibile se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato.
Tra le principali novità che hanno interessato negli ultimi anni tale strumento di accertamento si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E/2014 accogliendo i rilievi del garante della Privacy e ha eliminato le “spese medie Istat” dal nuovo redditometro. Secondo le nuove istruzioni, infatti, le medie Istat non concorreranno né alla selezione dei contribuenti né formeranno oggetto del contraddittorio. Sul piano pratico, il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva (tabella A, allegata al decreto) è determinato considerando le risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore, e tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti ad 11 tipologie di nuclei familiari (tabella B) distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale. In allegato al decreto è riportata, inoltre, una tabella relativa ai consumi presuntivi (espressi in Kw) dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto.
Resta ora da vedere se i nuovi parametri saranno utili a superare le criticità emerse negli ultimi anni e recentemente messe nero su bianco dalla Corte dei conti che, nell’ultimo rendiconto generale dello Stato, ha rilevato come nell’ultimo anno gli accertamenti sintetici sulle persone fisiche sono stati poco più di 11 mila, in calo di oltre il 48,5% rispetto al 2013 (-69,4% rispetto al 2011).