Pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il che indica le linee guida del ‘nuovo’ redditometro, “applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni di imposta a decorrere dal 2011“. La finalità, spiega il testo, è quella di “adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contradditorio“.
Con il decreto 16 settembre del ministro dell’Economia e delle finanze (sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 223 del 25 settembre), vengono stabilite le regole applicative per l’applicazione dell’accertamento sintetico e il contenuto induttivo aggiornato di alcuni elementi di capacità contributiva per gli anni d’imposta a decorrere dal 2011.
L’attuale e precedente versione del redditometro, ossia quello applicabile a decorrere dal periodo d’imposta 2009, a seguito della riformulazione dell’art. 38 del DPR 600/1973, successivamente attuata dal DM 24 dicembre 2012, prevede un doppio passaggio ai fini dell’accertamento sintetico. Il primo passo consiste nella notifica di un invito a comparire per spiegare i motivi di forti incoerenze tra reddito dichiarato e spese sostenute; in seguito il contribuente viene invitato all’accertamento con adesione. L’accertamento in oggetto è esperibile se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno il 20% quello dichiarato.