N. 05934/2014REG.PROV.COLL.
N. 06141/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
Nell’udienza del 10 giugno 2014 ha pronunciato la presente sentenza n. 5934 depositata il 1° dicembre 2014
sul ricorso numero di registro generale 6141 del 2013, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, nella persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
La Luna s.r.l., nella persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Cecinato, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
Comune di Taranto, non costituito;
per la riforma della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA – SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 00196/2013, resa tra le parti, concernente permesso in sanatoria di un gazebo antistante il marciapiede della propria attività di ristorazione nel centro storico di Taranto
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2014 il Cons. Vito Carella e uditi l’avvocato dello Stato Paola Palmieri e l’avvocato Luigi Cecinato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Risulta dalla sentenza appellata che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto da La Luna s.r.l. avverso il parere della Soprintendenza del 14 dicembre 2011 e il collegato diniego comunale del permesso in sanatoria di un gazebo antistante il marciapiede dell’esercitata attività di ristorazione in Piazza (via Principe Amedeo 1) , nel centro storico di Taranto.
La sentenza si è basata sulla considerazione che “le pubbliche piazze, vie, strade, e altri spazi urbani di interesse artistico o storico” non costituiscono beni culturali ipso iure, in assenza della dichiarazione di cui agli artt. 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nella specie non emessa.
Con l’appello qui in esame, fondato su un unico motivo di censura, l’Amministrazione dei beni culturali critica la sentenza nel diverso assunto che le piazze pubbliche non necessitano di dichiarazione di interesse storico-artistico, in quanto sono di per sé beni culturali; e nel concreto ha illustrato il contesto ambientale e monumentale, caratterizzato dal Palazzo del Governo e dal Palazzo delle Poste.
Ha resistito in giudizio la società appellata, con il controricorso e la memoria depositata l’8 maggio 2014, sostenendo che non tutte le pubbliche piazze, strade, vie ed altri spazi aperti urbani rientrano tra i beni culturali ma solo quelle aventi caratteristica dichiarata di “interesse artistico o storico”; e in subordine riproponendo il motivo assorbito in primo grado, relativo alla contestata eccessività di impatto del gazebo e al suo carattere solo temporaneo.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello è fondato e la sentenza merita di essere riformata, non sussistendo valida ragione per discostarsi dai precedenti richiamati e dalle persuasive conclusioni cui si è pervenuti in sede di decisione cautelare ed alla quale si rinvia (Cons. Stato, VI, ord. 26 settembre 2013, n. 3804: vale a dire, Cons. Stato, VI, 24 gennaio 2001, n. 482; 30 luglio 2013, n. 4010; 11 settembre 3013, n. 4497).
La Sezione ha infatti accolto la misura cautelare ed ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata “stante la pacifica inclusione della Piazza Amedeo all’interno del centro storico di Taranto e in coerenza con la giurisprudenza della Sezione secondo cui, ai sensi del comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, le piazze pubbliche (in specie laddove rientranti nell’ambito dei centri storici) sono qualificabili come ‘beni culturali’ indipendentemente dall’adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico (in tal senso: Cons. Stato, VI, sent. 482/2011; id., VI, sent. 4010/2013; id., VI, sent. 4497/2013)”.
Nell’identità delle questioni controverse tra la parti e non avendo l’attività processuale successiva apportato diversi o ulteriori elementi di giudizio, i relativi fondamenti in punto di fatto e di diritto non possono che essere qui ribaditi.
3.- Non fondato è poi il subordinato motivo riproposto dalla società appellata in ordine alla confutata alterazione della percezione di insieme del contesto ambientale e monumentale della piazza nonché circa la rimovibilità del gazebo.
Si tratta invero di una valutazione svolta nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione dei beni culturali nell’esercizio della funzione di tutela: che non appare esercitata in modo travisante dei fatti, né in modo logicamente inattendibile.
Nella fattispecie, non si può del resto dubitare tanto dei presupposti bene ritenuti dalla locale Soprintendenza nel quadro della discrezionalità tecnica propria della tutela (invasività del centro storico con un gazebo alterante la visione d’insieme dell’architettura monumentale esistente), quanto dell’effetto di snaturamento dei caratteri formali di contesto del marciapiede a seguito dell’installazione del gazebo stesso (a dire dell’appellata “avente carattere precario, all’interno del quale, soprattutto nel periodo invernale, somministrare i pasti agli avventori”).
Infatti è palese, a sostegno degli elementi rilevati che debbono caratterizzare il legittimo esercizio della discrezionalità tecnica che l’intervento innovativo alla visione d’insieme, non autorizzato, viene a realizzare non solo un cambiamento circa la destinazione d’uso del marciapiede ma soprattutto una difforme sua connessione fisica (in riferimento al quadro spaziale e percettivo).
Al riguardo è poi da osservare che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che non implica precarietà dell’opera, ai fini autorizzativi e dell’esenzione dal permesso di costruire, il carattere stagionale di essa, quando la stessa è destinata a soddisfare bisogni non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione (non sono infatti manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad un’utilizzazione perdurante nel tempo, sicché l’alterazione non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante: Cons. Stato, V, 24 febbraio 1996, n. 226; V, 24 febbraio 2003, n. 986; IV, 23 luglio 2009, n. 4673; V, 12 dicembre 2009, n. 7789; VI, 16 febbraio 2011, n. 986), anche se con la reiterazione della presenza del manufatto di anno in anno nella sola buona stagione (ex multis: Cass., III, 5 marzo 2013, n. 10235 e 21 giugno 2011, n. 34763; Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2007, n. 6615; VI, 16 febbraio 2011, n. 986; VI, 7 settembre 2012, n. 4759; VI, 18 settembre 2013, n. 4642).
4.-Alla luce delle considerazioni innanzi svolte è manifesta l’infondatezza di tutti i profili denunziati in primo grado. Di conseguenza, l’appello deve essere accolto, con riforma dell’erronea sentenza appellata e rigetto del ricorso originario. Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensate tra le parti, per la particolarità della fattispecie e per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (ricorso numero: 6141 del 2013), accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2014 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)