a cura dello Studio Legale Campanelli
Il cane è il miglior amico dell’uomo, anche al mare: questo significa che il Comune non può emettere un’ordinanza in cui vieta l’accesso alle spiagge libere ai cittadini accompagnati dai loro fedeli quadrupedi. Il Tar del Lazio con questa recentissima sentenza annulla una delibera che vietava l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione. Si tratta di scelta amministrativa che, per dirla con la Sentenza, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Seconda Bis
ha pronunciato la presente
Sentenza. n. 9302 del 10.07.2015
sul ricorso numero di registro generale 8153 del 2014, proposto da:
Earth, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Massimo R…., con domicilio eletto presso l’avv. C. Tiziana M. in Roma, viale.;
contro
Comune di Anzio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Michele L, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Via .;
per l’annullamento dell’ordinanza n. 1/14 nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio – 30 settembre 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Anzio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il ricorso indicato in epigrafe, l’Associazione istante censurava l’ordinanza sopra specificata, con cui il Comune di Anzio vietava ai conduttori di animali l’accesso alle spiagge libere durante la stagione balneare 1 maggio-30 settembre 2014, indicando che tale divieto era escluso nelle aree di accoglienza appositamente attrezzate. Infatti, la ricorrente riferiva che, pur a seguito di specifica richiesta dell’Associazione medesima, il Comune predetto non aveva dato riscontro in ordine all’avvenuta individuazione delle aree preposte all’indicato fine.
Pertanto, l’Associazione chiedeva l’annullamento dell’art. 4, punto 7 della citata ordinanza nella parte in cui ha vietato ai conduttori di animali di accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare, deducendo i seguenti vizi:
1 – eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 10, delibera G. reg. n. 866 del 2006, che prevede che i comuni individuino tratti di arenile da destinare all’accoglienza temporanea di animali da compagnia;
2 – violazione degli artt. 13 e 16 Cost. .
Secondo la prospettiva delle ricorrenti, l’ordinanza gravata non conterrebbe una adeguata motivazione in ordine ai presupposti che sono stati posti a base del divieto assoluto di conduzione di animali sulle spiagge libere: sia che si tratti di ragioni legate all’igiene che di ragioni legate alla sicurezza dei bagnanti , esse si sarebbero potute adeguatamente tutelare attraverso specifiche disposizioni sui comportamenti dei padroni degli animali.
Si costituiva il Comune, al fine di ribadire la legittimità dell’operato anche in relazione alla necessità di preventiva definizione del Piano di utilizzo degli arenili, al fine della conseguente individuazione delle aree da assegnare alla conduzione degli animali domestici.
Inoltre contestava la violazione dei precetti costituzionali, in ragione della necessità di preminente tutela della salubrità. Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 4051 del 2014, accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento (nei limiti richiesti dalle ricorrenti), sollecitando il Comune ad individuare uno o più tratti di spiaggia libera ove consentire l’accesso ai conduttori di animali con tutte le disposizioni idonee a garantire il decoro, l’igiene e la pulizia. Con memoria per l’udienza di discussione, la parte ricorrente ribadiva l’interesse alla decisione, pur essendo cessata – per ragioni di ordine temporale – l’efficacia del provvedimento gravato.
All’udienza del 10 giugno 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
II – Preliminarmente il Collegio ritiene di condividere l’impostazione di parte ricorrente in ordine alla persistenza dell’interesse, sulla base di quanto peraltro affermato dalla giurisprudenza, con riguardo alla concreta utilità che possono rivestire le “norme agendi” contenute nella sentenza (cfr. in terminis, TAR Lombardia, Milano, n. 533 del 2010). Permane, infatti, l’interesse del ricorrente alla definitiva rimozione degli effetti dell’atto impugnato ed all’accertamento giurisdizionale di una illegittimità che può essere funzionale ad un eventuale risarcimento del danno, oltre ovviamente al ristoro delle spese processuali ed alla restituzione del valore del contributo unificato, ove versato.
Dall’altro lato sarebbe leso l’interesse della stessa amministrazione, poiché anch’essa ha titolo alla sentenza che si pronunci sulla fondatezza del ricorso e sulla legittimità dell’atto impugnato (sul punto, cfr. TAR Calabria, Sez. Reggio Calabria, 225/2014)
Infine, nel caso di specie va rilevato che il provvedimento impugnato, seppure ha un’efficacia limitata temporalmente, ha un contenuto che potrebbe essere reiterato negli anni successivi: rilevano dunque i principi riguardanti la portata conformativa delle sentenze del giudice amministrativo, poiché – nel caso di accoglimento del ricorso – l’ulteriore esercizio dei poteri comunali non potrà non tenere conto dei principi formulati all’esito della controversia.
III – Passando al merito del ricorso, il Collegio lo ritiene fondato e dunque da accogliersi.
La ricorrente deduce che l’ordinanza balneare gravata – in parte qua – irragionevolmente impone ai conduttori di animali il generalizzato divieto di accesso alle spiagge libere, in assenza di una motivazione che giustifichi tale scelta e senza specificare quali cautele comportamentali siano necessarie per la tutela dell’igiene delle spiagge, ovvero della incolumità dei bagnanti.
Deduce altresì il difetto di motivazione, la manifesta irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, circa il rapporto tra le esigenze pubbliche da soddisfare e l’incidenza sulle sfere giuridiche dei privati.
La totale assenza di motivazione, infatti, non consentirebbe di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge.
In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’Autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge.
Di fatto tale limitazione alla libertà personale costituirebbe un limite non consentito alla libera circolazione degli individui.
La ricorrente evidenzia inoltre come l’ordinanza sarebbe in contrasto con i principi espressi in sede regionale.
Tali censure meritano accoglimento.
Il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione, come dedotto dalla ricorrente.
E tale vizio incide, altresì, sulla possibilità di supportare la ragionevolezza delle scelte operate dalla p.a., nella odierna fattispecie.
Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.
La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.
Né possono trovare condivisioni le argomentazioni di parte resistente, che comporterebbero, ove assecondate, una elusione delle indicazioni regionali ed una compressione generalizzata della posizione giuridica in esame senza un limite temporale.
IV – Per le ragioni si qui esposte, il ricorso è fondato e va accolto,
sicché il provvedimento in esame va annullato, nei limiti oggetto della impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti d’interesse.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 1000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)