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22 Dicembre 2024 16:23

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA LA DATA DELL’11 MARZO PER LA DECISIONE SULL’ILVA DI TARANTO

La decisione definitiva in sede collegiale del Consiglio di Stato sulla sospensiva del provvedimento che riguarda la chiusura dell'area a caldo arriverà fra 20 giorni. Il presidente della IV Sezione ha chiarito che non vi sono ragioni di estrema urgenza per adottare misure cautelari . ALL'INTERNO LA DECISIONE DELLA 4a SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

di REDAZIONE ECONOMIA

Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva immediata presentata da ArcelorMittal contro la decisione del Tar di Lecce che aveva ripristinato l’ordinanza del sindaco di Taranto di un anno fa che disponeva lo spegnimentodell’area a caldo del siderurgico tarantino.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto inopportune le richieste dei legali di Arcelor Mittal in quanto l’udienza in sede collegiale per la decisione sull’istanza di sospensiva è stata fissata per il giorno 11 marzo, cioè a breve, mentre l’udienza di merito si svolgerà successivamente il 13 maggio.

Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato

ArcelorMittal impugnando la sentenza del TAR Puglia, sezione di Lecce, dinnanzi al al Consiglio di Stato , aveva chiesto una pronunci con atto monocratico sulla sospensione del provvedimento. Una richiesta dettata dalla dichiarata urgenza di Arcelor Mittal di gestire le fasi necessarie per lo spegnimento dell’area a caldo.

La decisione definitiva in sede collegiale del Consiglio di Stato sulla sospensiva del provvedimento che riguarda la chiusura dell’area a caldo arriverà fra 20 giorni. Il presidente della IV Sezione ha chiarito che non vi sono ragioni di estrema urgenza per adottare misure cautelari in quanto “non sussiste l’obbligo di avviare le operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi” prima della data dell’11 marzo 2021.

Il presidente della quarta sezione del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti, nel suo provvedimento spiega che “non risultano e non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l’eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell’appellante” aggiungendo che “Non sussistono i presupposti per incidere in questa sede sugli effetti degli impugnato provvedimenti sindacali dovendo la sezione – nella ordinaria sede collegiale – pronunciarsi sulle delicate questioni controverse tra le parti“, spiegando che “già nel giudizio di primo grado l’appellante (ArcelorMittal) ha già formulato un’analoga istanza volta alla emanazione di un favorevole decreto monocratico e che il presidente del Tar – con decreto numero 210 del 3 aprile 2020 – ha respinto tale istanza, similmente rilevando che la domanda cautelare poteva essere esaminata nella ordinaria sede collegiale, in una data anteriore alla scadenza del secondo termine di trenta giorni, fissato per l’avvio delle operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi“.

Quindi secondo il Consiglio di Stato al momento la circostanza che, in assenza di immediate misure cautelari, per ArcelorMittal si produrrebbe uno specifico danno irreperibile prima della data dell’11 marzo 2021, “non risulta e non è stata comprovata anche perché prima di questa data non sarà decorso il primo termine di trenta giorni, con la conseguente insussistenza, prima di essa, dell’obbligo di avviare le operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi“.

ILVA-TARANTO-sentenza-CdS

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