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22 Luglio 2024 13:18
22 Luglio 2024 13:18

Il Senato approva l’elezione diretta del premier

Il nuovo testo dell'art. 92 recita: "Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi"

La commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato l’emendamento del governo che modifica l’articolo 92 della Costituzione e introduce l’elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri. Nel testo approvato si legge: “Il Governo è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente. La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività“.

La norma prevede poi che il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura” e che “il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri”.

Si tratta del disegno di legge costituzionale sottoscritto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dalla ministra per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati – per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l’abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica (con modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione).

Le direttrici principali

Queste le direttrici principali del disegno di legge costituzionale:

elettività popolare diretta del Presidente del Consiglio;

costituzionalizzazione di un premio – su base nazionale – tale da “garantire” in ambedue le Camere una maggioranza dei seggi alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio;

scioglimento delle Camere da parte del presidente della Repubblica, qualora il Presidente del Consiglio eletto non riesca a conseguire la fiducia parlamentare delle Camere o in caso di revoca della fiducia al premier eletto mediante mozione motivata ;

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio, conferibilità dell’incarico di formare il Governo a parlamentare diverso che sia stato candidato in collegamento, per attuare i medesimi impegni programmatici ed indirizzo politico ;

Un Presidente del Consiglio eletto dal corpo elettorale

“Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni». Così prevede il disegno di legge in esame, entro un articolo 92 della Costituzione da esso riformulato”. È dunque sancito il principio della elettività diretta del Presidente del Consiglio. Con il limite però di due mandati consecutivi, come chiesto dalle opposizioni

Un premio su base nazionale

Il testo riformulato dal governo prevede “un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al presidente del Consiglio” (non più con la soglia fissata al 55 % come previsto inizialmente, ndr). La soglia necessaria a far scattare il premio, l’eventuale ballottaggio se nessuno raggiunge la soglia, come conteggiare il voto dei 5 milioni di italiani all’estero, sono tutte questioni rimandate alla futura legge elettorale

Scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al premier

Al momento il testo prevede due casistiche: in caso di revoca della fiducia al premier eletto mediante mozione motivata il presidente della Repubblica scioglie le Camere .

L’ipotesi di un nuovo premier

Mentre in caso di dimissioni volontarie il premier può chiedere e ottenere lo scioglimento delle Camere oppure passare la mano ad un altro parlamentare della maggioranza sul modello inglese. Non è stato normato il caso di dimissioni non volontarie ma obbligate in seguito alla mancata fiducia su un provvedimento. La prossima settimana, quando si voterà l’articolo 4 il governo potrebbe proporre una riformulazione che sostituisca l’espressione «dimissioni volontarie» con «in tutti gli altri casi di dimissione».

© CDG1947MEDIAGROUP – RIPRODUZIONE RISERVATA |

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