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22 Novembre 2024 01:57

Il Tar Puglia accoglie il ricorso di Ilva in a.s.

ROMA – Il TAR Puglia ha accolto il ricorso di ILVA in Amministrazione Straordinaria sospeso l’ordinanza del Sindaco di Taranto n. 15 del 27 febbraio 2020, che aveva l’obbiettivo di sospendere le attività  dello stabilimento siderurgico ex Ilva–Arcelor Mittal di Taranto sul rischio sanitario derivante dalla produzione di presunte emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche.

Oltre al Comune di Taranto, erano costituiti in giudizio anche l’ Arpa, l’ Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale per la Puglia , l’Ispra, il Ministero dell’Interno-Ufficio Territoriale del Governo. Il relatore della ordinanza del Tar nella camera di consiglio del 22 aprile è stato il presidente del collegio Antonio Pasca. Ai fini della decisione, scrive il Tar, “è necessario disporre l’acquisizione di ulteriore documentazione, ipotesi, allo stato, ritenuta sufficiente e con riserva, in caso contrario, di disporre ulteriori e più articolati mezzi istruttori“.

E’ sospesa e riservata ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese” si legge. La produzione, quindi, al momento, può proseguire. Nella sentenza si ordina al Ministero dell’Ambiente e all‘Ispra (Istituto superiore per la ricerca ambientale) di depositare al Tar entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento relazioni tecniche riguardanti, nel primo caso, il procedimento di revisione dell’Autorizzazione integrata ambientale, la valutazione del danno sanitario, le relazioni di esercizio degli anni 2019 e 2020 (che il gestore è tenuto a depositare presso il Ministero entro il 30 aprile di ogni anno) e, nel secondo caso, chiarimenti su questioni quali il sistema di depolverizzazione sul camino E-312, eventuali carenze manutentive e emissioni in atmosfera (quattro episodi in altrettanti giorni diversi risalirebbero ad agosto del 2019) di sostanze inquinanti diverse da quelle prese in esame negli allegati Aia.

L’ordinanza del Comune di Taranto vanificata dal Tar Puglia, portava la firma del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci aveva l’intento di far rispettare al colosso dell’acciaio gli impegni presi a proposito del monitoraggio dell’aria intorno allo stabilimento e, in assenza di quei dati, a rispettare il principio di precauzione a tutela della salute pubblica. Il primo cittadino di Taranto, senza dati né certezze, e senza alcuna competenza tecnica specifica, aveva ordinato lo spegnimento dell’impianto con una ordinanza contestata dai commissari ed, oggi, giustamente bloccata dai giudici amministrativi. L’ennesimo spreco di incarichi legali in cui il sindaco Melucci “eccelle” dal primo giorno del suo insediamento.

Ordinanza-cautelare-Ilva

Il TAR ha accolto  le tesi Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raffaele Cassano e Marcello Clarich. Il Tar ha poi chiesto al ministero, “entro giorni 90 dalla data di notificazione o comunicazione del presente provvedimento, una relazione a firma del responsabile del procedimento, corredata della documentazione di riferimento, da cui si evinca se il procedimento di revisione dell’AIA 2017 avviato nel 2019 sia stato o meno concluso ovvero quale sia lo stato del medesimo; se l’AIA risulti o meno supportata anche in via indiretta (ad esempio attraverso la documentata partecipazione al comitato degli esperti anche di specifiche professionalità nel campo della tutela della salute, come rappresentanti del I.S.S.) da una valutazione del danno sanitario e, in caso affermativo, con quale metodologia esso sia stato calcolato, anche in relazione al principio di precauzione”.

ordinanza-tar-393

Dati e documenti che dovranno essere presentati ai giudici entro i prossimi 3 mesi affinchè si possa dunque discutere poi nel merito dell’ordinanza di Melucci: l’udienza si terrà il prossimo ottobre.

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