ROMA – La Prima Sezione di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Antonio Pasca, Presidente, Patrizia Moro, Consigliere, Estensore, Roberto Michele Palmieri, Primo Referendario) ha emesso ieri la propria sentenza sul ricorso proposto dalla Provincia di Taranto in persona del legale rappresentante pro tempore, Martino Carmelo Tamburrano, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Quinto, Luigi Quinto, Cesare Semeraro contro CTP Trasporti Pubblici Locali spa ed il dottor Giuseppe Murgolo rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Rotigliano del Foro di Lecce . Il TAR aveva già rigettato l’istanza di sospensiva.
Con il proprio ricorso Tamburrano chiedeva l’annullamento del provvedimento emesso dal R.P.C.T. della società C.T.P. a firma del dr. Murgolo con il quale era stata comminata alla Provincia di Taranto la sanzione dell’interdizione al conferimento di incarichi di propria competenza per il periodo di 3 mesi dalla data del 29.05.2018 di dichiarazione di nullità del conferimento di incarico di Amministratore Unico del CTP SpA di Taranto sig. Giuseppe Marraffa.
Tamburrano nella memoria difensiva dei suoi legali riteneva che, quanto alla nomina del sig. Marraffa, intervenuta oltre l’anno dalla cessazione della carica assessorile, non sussisteva alcuna ipotesi di inconferibilità, non potendo applicarsi la prima parte del secondo comma dell’art.7 (con un raffreddamento di due anni) del d.lgs.39/2013, in quanto lo stesso non era stato consigliere della Provincia di Taranto e cioè dell’Amministrazione che lo ha nominato A.U. del CTP ma assessore di un altro Ente Locale diverso da quello che lo ha nominato. Teoria che non è stata condivisa dal relatore della camera di consiglio del TAR di Lecce dr.ssa Patrizia Moro.
Il Collegio giudicante del TAR di Lecce condivide quanto già espresso in sede monocratica e cioè che la ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi siano attribuiti in occasione di un mandato politico, piuttosto che su criteri di merito e di professionalità; la legge inserisce, pertanto, dei periodi di attesa tra la fine della carica politica e la possibilità di assumere incarichi.
Nel caso in questione si rileva che: “al punto 2 nel verbale, redatto a mano dal dott. Nicola Raguso, si legge testualmente che, data la parola al socio di maggioranza il Socio (ndr: Provincia di Taranto, in persona del Presidente presente dott. Martino Tamburrano), valutate le capacità professionali espresse nel curriculum vitae del sig. Giuseppe Marraffa, (accanto nella foto) propone all’assemblea la nomina ad amministratore unico della Società CTP spa dello stesso… Nel curriculum vitae presentato dall’interessato ed acquisito agli atti della deliberazione, risulta che il sig. Marraffa ha ricoperto la carica di Assessore dal 2011 al giugno 2016 con delega Urbanistica e Servizi sociali presso il Comune di Massafra…Tutto quanto premesso il sottoscritto nel pieno del suo ruolo di responsabile prevenzione corruzione e trasparenza della società CTP spa e visto l’obbligo di cui al d.lgs.39/2013 intende procedere alla formale contestazione alla Provincia di Taranto, quale socio CTP, per aver proposto, nonostante le informazioni desumibili dal curriculum vitae dell’interessato e conferito, in assemblea, quale unico socio partecipante e presente, incarico nullo ai sensi dell’art.7 comma 2 lett.d), avendo , per dichiarazione dello stesso interessato, il sig. Marraffa Giuseppe ricoperto incarico nella giunta comunale del Comune di Massafra nei due anni precedenti la nomina di amministratore unico della CTP spa”. A ciò deve aggiungersi che risulta incontestato che il Comune di Massafra sia socio (sia pur di minoranza della CTP spa) .
Il collegio giudicante del TAR di Lecce ha ricordato la vigenza di norme anticorruzione emesse dall’ ANAC , con propria delibera 833/2016 “le dimissioni dell’interessato non consentono di sanare retroattivamente la violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 39/13 posta già in essere, come risulta anche dalla delibera n. 330/2016”, aggiungendo inoltre che come chiarito nella deliberazione dell’ANAC 833/2016 “è onere dell’amministrazione conferente, sulla base della fedele elencazione degli incarichi ricoperti, effettuare le necessarie verifiche circa la sussistenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità. In questo modo risulterà meno complicato accertare l’elemento psicologico del dolo o della colpa lieve in capo all’organo conferente, chiamato ad accertare se, in base agli incarichi riportati nell’elenco prodotto, quello che si vuole affidare sia o meno inconferibile o sia con quelli incompatibile”.
Nel caso in questione l’inconferibilità, come risulta valutato espressamente nel provvedimento impugnato, risultava direttamente dal curriculum vitae dell’interessato ed è stata espressa dalla Provincia di Taranto (socio maggioritario) con l’assenza delle altre parti, sicchè la sanzione nei suoi confronti è stata legittimamente comminata e quindi il ricorso della Provincia di Taranto e di Martino Tamburrano è stato essere respinto.
Una sentenza “pesante” ed attesa anche dai sindaci della provincia di Taranto, soci del CTP spa che, a loro volta, hanno presentato ricorso per l’ avvenuta adozione al CTP di un nuovo regolamento voluto e votato solo dal Consiglio Provinciale di Taranto, che in realtà alla luce dell’odierna sentenza è di fatto illegittimo e quindi illegale. Da cui potrebbe conseguire che la recente nomina del dottor Emanuele Fisicaro a nuovo amministratore unico del Consorzio Trasporti di Pubblici di Taranto potrebbe essere di fatto annullata ed avere conseguenze penali.