ROMA – Dalle motivazioni del Tribunale del Riesame con cui l’imprenditore napoletano Alfredo Romeo, accusato di concorso in corruzione nell’ambito dell’inchiesta Consip, che è stato scarcerato lo scorso 16 agosto perché «mancano attuali esigenze cautelari», emerge che doveva essere arrestato. Il Riesame è stato chiamato anche a pronunciarsi sull’utilizzabilità delle intercettazioni col sistema “Trojan” , la cui legittimità è stata messa in dubbio dalla sentenza della Corte di Cassazione.
Nell’ambito del filone che vede indagato l’ex capitano del Noe Gianpaolo Scafarto , ora promosso d’ufficio a maggiore, è saltato l’interrogatorio dell’ufficiale per motivi di salute dell’indagato. Il suo legale, l’avvocato Giovanni Annunziata, ha fatto sapere che non avrebbe risposto ad alcuna domanda avvalendosi di quanto previsto dal Codice. Il maggiore Scafarto è indagato per aver rivelato informazioni riservate su Tiziano Renzi – oltre ai 5 falsi contestati e alla rivelazione del segreto istruttorio nei confronti dell’Aise il Servizio segreto estero al giornalista de La Verità, Giacomo Amadori .
Le intercettazioni utilizzate dalla procura di Roma per supportare la richiesta d’arresto di Romeo sono regolari per il Tribunale del Riesame secondo quanto scrive infatti il collegio nelle motivazioni “vanno distinte le intercettazioni ambientali effettuate in Roma nel periodo 3 agosto-29 novembre 2016, seguite tramite le tradizionali microspie, e che il pm ha collocato a sostegno della propria richiesta, dalle intercettazioni avvenute con l’utilizzo del captatore informatico” svolte dalla Procura di Napoli e non utilizzate nel provvedimento d’arresto.
Il Tribunale del Riesame si è pronunciato anche sui famosi “pizzini” che sono stati dichiarati utilizzabili. Infatti si legge che “sotto il profilo indiziario, i manoscritti oggetto di analisi appaiono riconducibili alla grafia dell’odierno indagato (Romeo)“. Il Riesame contesta nelle sue motivazioni quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale, nel suo provvedimento, aveva affermato che nell’ordinanza d’arresto impugnata non c’era stata una “puntuale risposta ai rilievi critici della difesa circa l’affidabilità scientifica della consulenza tecnica del pubblico ministero” definendo generici i “rilievi” del consulente difensivo.