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22 Novembre 2024 04:34

La cartella di pagamento, notificata da Equitalia è nulla se non motiva sull’avvio della riscossione

a cura dello Studio Legale Campanelli

È illegittima la cartella di pagamento emessa in seguito al controllo formale che non specifica l’iter logico-giuridico posto a base della pretesa impositiva. La cartella di pagamento, notificata da Equitalia ed emessa a seguito del controllo formale sulla dichiarazione dei redditi deve essere necessariamente motivata, essendo il primo atto che riceve il contribuente: per cui è nulla se non motiva sull’avvio della riscossione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA CIVILE

 

Presidente: Cappabianca Aurelio
Relatore: Ioffrida Giulia

Ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 22489 del 4 novembre 2015

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di G.C. A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 92/11/2009, depositata in data 6/07/2009, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo formale, ex art.36 ter DPR 600/1973, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2002, per IRPEF dovuta, stante il mancato riconoscimento, da parte dell’Ufficio, di somme portate in detrazione e deduzione d’imposta precisamente, un assegno di mantenimento divorzile versato, in unica soluzione, all’ex coniuge e le detrazioni, al 100% e non al 50%, tra i due genitori, per il figlio a carico) – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, da un lato, la cartella in oggetto è carente di motivazione e che, dall’altro lato, l’indagine interpretativa compiuta dall’Ufficio erariale non rientra nell’attività propria del controllo ex art.36 ter DPR 600/1973, attinente alla mera correzione di errori materiali o di calcolo, cosicché si sarebbe dovuto procedere con l’emissione di un avviso di accertamento.

Schermata 2015-11-09 alle 16.13.50

Considerato in diritto
1.Preliminarmente, il controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e/o di rappresentanza ex artt.83 e 365 c.p.c. in capo all’Avvocatura Generale dello Stato.
L’eccezione è infondata. Questa Corte ha infatti affermato che, allorché l’Agenzia delle entrate si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell’avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest’ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass. 11227/07; Cass.3427/2010).

2.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.36 ter comma 4 DPR 600/1973 e dell’art.12 comma 3 DPR 602/1973, avendo i giudici ritenuto irrilevante la motivazione contenuta nella comunicazione inviata al contribuente ai sensi del quarto comma dell’art.36 te r citato, laddove dalla considerazione congiunta dei due atti si sarebbe potuto evincere un’esauriente motivazione dell’atto impositivo. Con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate denuncia l’insufficiente motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c., circa un fatto decisivo e controverso, rappresentato dalla adeguatezza o meno della motivazione dell’atto impositivo. Con il terzo motivo, l’Agenzia delle Entrate lamenta infine la falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.36 ter comma 2 lett.b) e c) del DPR 600/1973, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l’Ufficio può escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti così come le deduzioni del reddito, allorché l’indeducibilità emerga ictu oculi dallo stesso controllo formale della dichiarazione e dell’allegata documentazione.

3. Le prime due censure sono inammissibili. Ai fini dell’autosufficienza, non risulta infatti ritrascritto, nel ricorso, il contenuto della cartella esattoriale, essendo trascritto il distinto contenuto della previa comunicazione circa l’esito del controllo formale. L’Agenzia delle Entrate assume che la comunicazione inviata al contribuente, ai sensi del 4° comma dell’art.36 ter DPR 600/1973, integrata dalla motivazione sintetica della cartella, è sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione dell’atto impositivo. Ora, come ribadito da questa Corte (Cass. 15311/2014), la cartella di pagamento deve essere preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo ex art. 36 ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità, poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo.
Al comma 4 dell’art.36 ter, è previsto che l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale (entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione parole aggiunte dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 1, comma 1, lett. b)).
La procedura di cui al citato art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, infatti, diversamente da quella delineata nell’art. 36 bis, medesimo D.P.R., si connota per l’effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, che si risolvono sovente nell’accertare la veridicità di quanto in essa riportato e non la mera sussistenza di errori di calcolo o di omissioni.

La previa comunicazione di irregolarità rappresenta dunque un atto amministrativo istruttorio, emesso dall’Agenzia delle entrate e relativo a somme non ancora iscritte a ruolo. Nella specie, nella suddetta comunicazione al contribuente, per quanto ritrascritto in ricorso dall’Agenzia delle Entrate ricorrente, si dava atto della rettifica dei dati indicati in dichiarazione, sia per detrazioni di spese spettanti solo nella misura del sia per inidoneità della documentazione, essendovi stato un versamento dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge “una tantum“. Tuttavia, non essendo stato nemmeno descritto il contenuto della cartella, al fine di verificare, quanto meno, la presenza di un rinvio alle ragioni espresse dall’Ufficio nella previa comunicazione ex art.36 ter comma 4, questa Corte non è messa in grado di vagliare la fondatezza del motivo.
Peraltro, la C.T.R. ha affermato che, dall’esame della cartella, non emerge “quale sia stato l’iter logico-giuridico che ha determinato l’Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente“.

4. Il terzo motivo risulta superfluo, restando impregiudicata, per effetto dell’inammissibilità dei primi due motivi, la ratio, autonoma della sentenza impugnata, circa la nullità della cartella per carenza di motivazione.

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Deciso in Roma, il 16/07/2015.
Depositata in cancelleria 04/11/2015

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Grazie, Antonello de Gennaro

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