La decisione della 6a Sezione Penale della Corte di Cassazione ha origine da un ricorso presentato dal magistrato Michele Nardi, contro la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 18 febbraio 2019 , in esito al procedimento svoltosi con rito abbreviato, confermando la sentenza di condanna di Michele Nardi alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e mesi sei di reclusione, per i reati, unificati in continuazione, di calunnia , commessi il 12 maggio 2012. Sono state, altresì confermate le statuizioni civili, con condanna generica al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, in favore delle parti civili,
Sul ricorso di Nardi si era espresso negativamente chiedendo il rigetto per inammissibilità, anche il Sostituto Procuratore dr. Ciro Angelillis. I fatti hanno avuto inizio nel 2012 quando Michele Nardi, all’epoca magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma, ascoltato dal Pubblico Ministero del Tribunale di Trani in qualità di persona informata sui fatti nel procedimento penale n. 3767/2012 mod. 44, aperto a seguito della sua denuncia in merito al rinvenimento di alcuni proiettili rinvenuti in una lettera anonima, incolpava, sapendoli innocenti, le colleghe Maria Grazia Caserta, Margherita Grippo e l’avvocato Michele Laforgia dei reati di abuso di ufficio e corruzione in atti giudiziari.
Michele Nardi, nel corso dell’anno 2009 aveva avuto una relazione sentimentale con la collega Maria Grazia Caserta, giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, finita in malo modo e con epiloghi sia a carico della Caserta in sede disciplinare, a seguito di sua denuncia del 4 agosto 2011, che, per entrambi, in sede giudiziaria con denunce reciproche per i reati di stalking ed altro commessi l’uno in danno dell’altro, nel corso delle dichiarazioni incolpava falsamente la giudice Caserta del reato di abuso di ufficio, commettendo così il reato di calunnia , nonché la predetta magistrata, la collega Grippo e l’avvocato Laforgia del reato di corruzione in atti giudiziari.
Nardi, con riferimento alla dr.ssa Caserta, riferiva che la predetta avrebbe emesso una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione nei confronti dell’avvocato Giacomo Ragno, nonostante fosse convinta della sua innocenza, ed al solo fine di fare un dispetto al Nardi al quale l’avvocato Ragno era legato da risalente amicizia, asservendo così la funzione giudiziaria a scopi personali e non facendosi scrupolo delle conseguenze che il pronunciamento avrebbe avuto per l’interessato.
Sempre nel medesimo contesto Nardi sosteneva che la Caserta, insieme alla collega Grippo e l’avvocato Laforgia, difensore di fiducia della Caserta in sede penale, avevano ordito un piano affinché, astenutasi la Grippo dalla trattazione del processo “Truck Center” che vedeva imputati vertici dell’ENI, difesi dal medesimo avvocato Laforgia, tramite interposta persona, il processo venisse assegnato alla Caserta, ciò sia allo scopo di ritardare l’esecuzione del decreto di trasferimento di ufficio disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura della predetta Caserta, che avrebbe dovuto disporre una perizia collegiale, e sia di favorire l’avvocato Laforgia, che avrebbe beneficiato di un pronunciamento pilotato dalla Caserta verso l’esito assolutorio.
Secondo la Suprema Corte, “i giudici di appello si sono fatti carico di procedere ad una completa ricostruzione in fatto e, soprattutto, ponendosi in ragionato confronto critico con il nucleo essenziale delle allegazioni difensive – per vero diffuse ed articolate -, hanno analizzato la componente psicologica dei reati ascritti all’imputato sulla scorta di un’analitica disamina delle risultanze processuali” e pertanto “Le conclusioni della Corte di appello, risultano, in particolare, in linea con gli approdi ermeneutici di questa Corte sia sul tema della inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Nardi nel corso delle dichiarazioni al Pubblico Ministero del Tribunale di Trani sia sugli elementi, materiale e psicologico, del reato di calunnia“.
Nardi, che aveva chiaramente riferito al pubblico Ministero di essere sottoposto ad indagini dinanzi al Pubblico Ministero del Tribunale di Lecce per i reati di stalking ed altro, attribuitigli dalla Caserta, in danno reciproco, pendenza avvalorata dagli atti acquisiti e prodotti in sede di memoria e culminata nell’archiviazione della posizione processuale dello stesso Nardi, da qui anche il vizio di travisamento della prova, non può che comportare la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, non avendo il ricorrente ricevuto gli avvisi di cui all’art. 64 cod. proc. pen..
Il Nardi, rispondendo a specifiche domande dell’inquirente – aspetto questo approfondito anche nella memoria difensiva, ove si ribadisce come le dichiarazioni erano state sollecitate dall’inquirente che aveva fatto espresso riferimento al rapporto conflittuale con la Caserta – aveva fatto riferimento ai due episodi, poi ascrittigli come condotta di calunnia, poiché, secondo la sua personale interpretazione, le vicende esposte non erano altro che la concreta attuazione dell’intento della Caserta di fargli terra bruciata intorno, per costringerlo ad allontanarsi da Trani, connessione logica che non abbisogna di altra dimostrazione, tanto è evidente in ragione dell’indirizzo recato sulla anonima busta che recava la scritta “via da Trani” risultata inattendibile ed incongruente ove si rifletta che il magistrato Nardi in realtà prestava già servizio a Roma.
Inoltre gli episodi riferiti avevano un preciso impatto sulla linea difensiva del Nardi, quale indagato a Lecce su denuncia della Caserta per il reato di stalking ed altro, reati abituali e commessi sempre in territorio di Trani, e dei quali egli aveva puntualmente riferito all’inquirente, essendo volti ad accreditare i comportamenti intimidatori della Caserta: le dichiarazioni, pertanto, si iscrivono in un chiaro contesto difensionale.
Altro aspetto dei motivi di ricorso del Nardi era connesso invero all’esercizio dello ius defendendi da parte sua, cioè le false accuse a carico della Caserta, erano giustificate, secondo la prospettiva del magistrato ricorrente, dalla necessità di difendersi da quelle di stalking che la Caserta gli muoveva nel procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria di Lecce, reato dal quale l’imputato è stato assolto.
Il collegio giudicante della Suprema Corte ha ritenuto che nel caso in esame non sussiste alcuna essenzialità nella prospettazione delle accuse che Nardi ebbe a muovere alla giudice Margherita Grippo e dell’avvocato Michele Laforgia, coinvolti nell’accusa di corruzione in atti giudiziari e neppure nei confronti della Caserta, poiché le accuse messe in campo, ed involgenti comportamenti processuali sia della collega Caserta che della Grippo e dell’avvocato Michele Laforgia, andavano ben oltre le dinamiche, certo contrastanti, dei rapporti personali che avevano coinvolto l’imputato Nardi e la collega Caserta, attingendone la correttezza del comportamento processuale, tenuto in occasione dei procedimenti sia a carico dell’avvocato Giacomo Ragno che nel procedimento “Truck Center“, frutto, questo, secondo la infondata prospettazione del Nardi, di un vero e proprio complotto ordito non solo per ritardare il trasferimento della dottoressa Caserta, ma per agevolare l’avvocato Michele Laforgia, indicato come patrono di autorevoli indagati, o, comunque regista delle strategie difensive nel processo.
L’ avvocato Michele Laforgia, come si evince dagli atti processuali peraltro non ha mai difeso gli imputati dell’ ENI, e non ha mai ordito alcun complotto non avendo peraltro alcun potere per poterlo eventualmente fare, per far astenere la dr.ssa Grippo e far assegnare il fascicolo alla dr.ssa Caserta.
La Cassazione ha quindi condannato Nardi a rifondere alla parte civile Margherita Grippo le spese di rappresentanza e difesa nel presente grado, e dichiarato compensate le spese del presente grado tra il ricorrente Nardi e la parte civile Caserta Maria Grazia, rigetta la richiesta di oscuramento formulata dalla parte civile Caserta.