Lui abbandona il tetto coniugale per andare a vivere con un’altra compagna. La ragione ? Lei stava attuando un vero e proprio ‘sciopero del sesso’ con suo marito. Ma la Suprema Corte di Cassazione si è schierata dalla parte dell’uomo ed ha negato l’addebito della separazione a un marito di Pescara il quale aveva chiesto la separazione dalla moglie con la quale non aveva più avuto rapporti sessuali dal 2000, anno in cui era loro nato un figlio .
Il marito non sopportando più di venire mandato “in bianco” dalla moglie, se ne è andato di casa andandosene a convivere con una nuova donna, decisione a seguito della quale l’azione legale intrapresa della moglie di addebitare la colpa della separazione al marito che aveva abbandonato il tetto coniugale.
La Suprema Corte ha respinto la richiesta della moglie, attribuendole il dovuto peso e la colpa alla “violazione dei doveri coniugali“. Il tentativo di incolpare della separazione il marito ,era stato già respinto dalla Corte d’appello dell’Aquila il 21 febbraio 2012, dopo aver ascoltato le dichiarazioni dell’uomo che aveva spiegato di “essere andato via di casa perchè la situazione familiare non era più sopportabile e che dalla nascita del figlio non vi erano stati più rapporti sessuali tra i coniugi“.
Quella dello sciopero del sesso intrapreso da parte della moglie, come attesta l’ordinanza 2539/2014 della Sesta sezione civile, era stata confermata anche dalla sorella del marito e peraltro mai smentita dalla diretta interessata. In definitiva, gli ermellini della Suprema Corte ha respinto il ricorso della donna, sostenendo che non erano stati introdotti “elementi di prova che possano escludere la preesistenza di una situazione di esaurimento della comunità morale e affettiva fra i coniugi cui attribuire la intollerabilità della prosecuzione della convivenza“.
Respinta anche la richiesta della moglie di ricevere un risarcimento danni. In sede di separazione il Tribunale di Pescara, nel settembre 2010, ha imposto all’ex marito un assegno di mantenimento per il figlio, per il quale è stato disposto l’affido condiviso, pari a 350 euro al mese.