di Federica Gagliardi
“Non è contraddittorio né lesivo dei diritti politici consentire ai magistrati di partecipare, a certe condizioni, alla vita politica, candidandosi alle elezioni o ottenendo incarichi di natura politica, e al tempo stesso prevedere come illecito disciplinare la loro iscrizione a partiti politici nonché la partecipazione sistematica e continuativa all’attività di partito” . Con queste motivazioni la Corte costituzionale nella sentenza n. 170 (relatore Nicolò Zanon), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento alla disposizione che prevede l’illecito disciplinare in questione, previsto dal decreto legislativo n. 109 del 2006 articolo 3, comma 1, lettera h. in relazione al divieto anche per quei magistrati che, come il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano , si trovano in aspettativa.
Quindi Michele Emiliano ed il suo collegio difensivo composto dagli avvocati Aldo Loiodice, Vincenzo Tondi della Mura ed Isabella Loiodice ancora una volta vede “smantellare” dai giudizi delle Corti più alte, le proprie teorie su cui ha sempre basato gli innumerevoli ricorsi, che sinora lo hanno visto sempre soccombere, cioè avere torto.
A nulla è valsa infatti in questo caso l’eccezione della difesa di Emiliano che ha sostenuto “l’eccezione di estinzione del procedimento disciplinare (una sorta di prescrizione n.d.r) per decorso del termine annuale“, cercando di far saltare il banco.
A sollevare la questione nel vano tentativo di lavarsi le mani alla Ponzio Pilato era stata la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che “politicamente” aveva cercato di salvare Emiliano sostenendo la violazione degli articoli 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione. Invece secondo la Consulta, bisogna preservare il significato dei principi costituzionali di indipendenza e imparzialità quali requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della sua vita pubblica.
Secondo la Corte Costituzionale “l’illecito disciplinare dell’iscrizione o della partecipazione sistematica e continuativa ai partiti politici è un saldo presidio di questi due principi e come tale non può che riguardare ogni magistrato, in qualunque posizione si trovi. Ciò non significa disconoscere che la rappresentanza politica, nella Costituzione repubblicana, è in linea di principio rappresentanza attraverso i partiti politici. Ma per i magistrati deve rimanere salda la distinzione tra esercizio dell’elettorato passivo e organico schieramento con una delle parti politiche in gioco“
“Per i magistrati collocati temporaneamente fuori ruolo per l’esercizio di un mandato elettivo o di un incarico politico” ha aggiunto la Corte “è rimesso comunque al prudente apprezzamento della Sezione disciplinare stabilire in concreto se la loro condotta possa legittimamente incontrare la vita di un partito o se costituisca invece illecito disciplinare, meritando un’appropriata sanzione” . Nella sentenza si legge, fra l’altro, che mentre l’iscrizione al partito politico è “fattispecie rivelatrice, come si è detto, di una stabile e continuativa adesione del magistrato a un determinato partito politico, il cui “oggettivo disvalore non è suscettibile di attenuazioni”, la valutazione sui requisiti di sistematicità e continuatività della partecipazione del magistrato alla vita di un partito “esclude ogni automatismo sanzionatorio permettendo, al contrario, soluzioni adeguate alle peculiarità dei singoli casi. E se tale rilievo vale, in generale, per tutti i magistrati, vale particolarmente per coloro, tra di essi, che siano collocati in aspettativa per soddisfare i diritti fondamentali garantiti dall’articolo 51 della Costituzione”.
Ed adesso il CSM non potrà più lavarsi le mani su Michele Emiliano e dovrà adottare dei rigorosi procedimenti disciplinari. La legge è e deve essere uguale per tutti. A partire dai magistrati, cioè da chi esercita il ruolo della Giustizia, e quindi deve essere sempre al di sopra delle parti. Come ha sempre sostenuto la Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione e l’ Avvocatura Generale dello Stato.
Queste le motivazioni della sentenza adottata dalla Corte Costituzionale:
Corte Costituzionale_Emiliano