Il quotidiano del pomeriggio Buona Sera, meglio conosciuto e chiamato come Taranto Buona Sera, ha pubblicato ieri l’ennesimo articolo in ginocchio, con le dichiarazioni di Piero Bitetti l’ attuale Presidente del Consiglio comunale di Taranto ed in quanto tale anche consigliere provinciale , a lungo “pupillo” di Gianni Florido ( l’ex-presidente della Provincia di Taranto, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta “Ambiente Svenduto“) . Cioè queste:
“A più riprese i cittadini hanno chiesto a gran voce un migliore e più efficace impiego del corpo di Polizia Municipale di Taranto a cui sono affidate funzioni fondamentali. A tal riguardo, si registra un ritardo a mio parere ingiustificabile. Nonostante Consiglio comunale e giunta abbiano già deliberato in merito alla necessità di potenziare il Corpo di Polizia municipale, ad oggi nessun atto risulta essere stato adottato dagli uffici competenti. In particolare, non si hanno notizie dell’indizione del regolare bando per l’assunzione di nuovo personale e cioè di agenti di polizia municipale”.
L ’intervento del consigliere Bitetti, oltre a voler giustificare l’operato dell’attuale dirigente/comandante della Polizia Municipale suo grande “elettore”è adir poco fuori luogo ed imbarazzante, in quanto, se è vero che i vigili sono pochi, è altrettanto vero che dalla nefasta nomina dell’attuale comandante “grottagliese” sono aumentati gli operatori assegnati ai vari uffici e segreterie (molti dei quali rappresentanti sindacali) denotando un’ evidente insufficiente capacità gestionale delle risorse umane, in realtà sembra finalizzata ad avviare “furbescamente” la propria campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative (primavera 2017) offendendo l’intelligenza degli operatori del settore che ben conoscono le normative vigenti, e creando aspettative da parte di chi, legittimamente, ambisce ad un posto di lavoro.
Ma lo “scudiero” difensore degli indifendibili vigili urbani di Taranto , non si accontenta di fare delle dichiarazioni pressochè inutili, che rilascia ancora una volta ….e così continua:
“L’organico, com’è noto – insiste Bitetti su Buona Sera – è sottodimensionato: la legge regionale che disciplina l’intero comparto prevede un rapporto di un agente ogni 500 abitanti; a Taranto gli agenti dovrebbero quindi essere 380. Al momento, invece, sono appena 170, dunque meno della metà di quanto previsto. Di più: non pochi degli agenti in servizio sono prossimi al pensionamento, per cui se non si interviene rapidamente assisteremo ad un ulteriore ridimensionamento. Quanto sia importante il Corpo di Polizia municipale per una città complessa come Taranto è fin troppo facile immaginarlo. E questa è, ne sono convinto, opinione diffusa e condivisa. Tuttavia, nulla di nuovo si registra a Palazzo di Città: del concorso, appunto, nessuna traccia“.
Bitetti enumera solo il numero degli agenti semplici (vigili) in servizio alla Polizia Municipale di Taranto, ma non dice quanti di questi sono vigili sono realmente in servizio, ma non dice invece quanti vigili si “infrattano” negli uffici comunali, persino nel Tribunale di Taranto, dove dovrebbero controllare la sicurezza del varco di accesso a Palazzo di Giustizia, ma in realtà passano il tempo al telefono, a leggere i giornali, o al bar del Tribunale abbandonando il corpo di guardia. Così come lo “scudiero” Bitetti non dice il numero esatto degli ufficiali e sottufficiali in servizio, per modo di dire….!
Leggere “quanto sia importante un Corpo” parlando della Polizia Municipale, che è pressochè invisibile, come questo giornale ha ripetutamente documentato fotograficamente da circa due anni a questa parte, che non gode di alcun prestigio e rispetto dalla cittadinanza, lascia capire che in un altra città, un Sindaco attento ai risultati (e non solo agli incassi da multe per parcheggio) avrebbe già mandato a casa il comandante Matichecchia rimuovendolo dal suo attuale incarico.
Quando Bitetti dichiara; “È perciò mio intendimento approfondire la vicenda e capire se vi siano legittimi impedimenti che di fatto non consentono alla struttura amministrativa di procedere con l’indizione del bando. Al sindaco chiederò di fare altrettanto e di individuare eventuali responsabili per questa situazione a dir poco grottesca. È certamente apprezzabile l’abnegazione al lavoro di quanti onorano la divisa che indossano, ma la verità è che con un numero di persone a disposizione così limitato non si possono fare miracoli” manifesta il desiderio in realtà di una bella infornata di neo-assunti e quindi di nuove clientele elettorali-politico-sindacali.
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione n. 231/PAR/2015 del 2.12.2015 ha risposto al quesito formulato da un Comune sulla possibilità di completare la procedura, avviata del 2014, per l’assunzione di una unità di polizia municipale alla luce della disciplina introdotta dalla l. 190/2014 commi da 418 a 430 (legge di stabilità 2015).
La legge da ultimo citata prevede un articolato percorso volto al graduale riassorbimento del personale in servizio presso province e città metropolitane, in conseguenza della riduzione delle funzioni operata dalla legge Delrio (legge n. 56/2014) e della parallela imposizione di diminuzione proporzionale degli organici di personale (e della relativa spesa).
Nell’ambito del citato quadro normativo assume una posizione di primo piano il comma 424 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità che prevede per il biennio 2015 e 2016 che le regioni e gli enti locali “destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità”.
Con esclusivo riferimento alla ricollocazione del personale soprannumerario viene, inoltre, previsto che “le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Come fa a fare politica un Presidente del Consiglio Comunale che “ignora” le Leggi ? Così continua la Corte dei Conti:
“L’inderogabilità della regolamentazione viene garantita attraverso l’espressa comminatoria della nullità delle assunzioni effettuate in violazione di quanto sancito dal comma in esame, sicché l’eventuale contratto stipulato contra legem è ab origine invalido ed inefficace, con eventuali conseguenti responsabilità in capo a chi ha disposto l’assunzione illegittima.
In particolare, l’assunzione del personale di polizia municipale, cui espressamente si riferisce la richiesta di parere, trova la propria base positiva di riferimento non tanto nella l. 190/2014, quanto nel d.l. 78/2015 conv. dalla l. 125/2015 che, all’art 5, disciplinando il passaggio del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale, dispone che “il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia provinciale di cui all’articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale, secondo le modalità e procedure definite con il decreto di cui all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e che “personale non individuato o non riallocato, entro il 31 ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, è trasferito ai comuni, singoli o associati, con le modalità di cui al comma 1”.
La disposizione da ultimo citata prevede una disciplina peculiare, per certi versi più restrittiva rispetto a quella contenuta nella legge di stabilità, volta ad agevolare al massimo il riassorbimento di quello speciale settore di personale che è la polizia provinciale, anticipando il transito effettivo anche con la previsione di forme di avvalimento tra l’ente originario di appartenenza e l’ente locale destinatario.
Il transito del personale di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale viene agevolato sia attraverso la previsione di deroghe sia attraverso l’espressa statuizione di un divieto assoluto di reclutamento aliunde, a pena di nullità.
Il comma 6 del citato art 5 d.l. 78/2015, infatti, sancisce che “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.
Sulla base di tale premessa e richiamando i precedenti della Sezione, la Corte ha affermato che la disciplina in esame impone anche un divieto particolarmente stringente ed atto a comprendere qualsivoglia forma di utilizzo di nuova forza lavorativa.
L’unica deroga al divieto di assunzione predetto è contemplata dalla medesima disposizione in relazione a “personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare, non prorogabili “(deroga introdotta in sede di conversione, a conferma dell’insuperabilità del divieto sul piano interpretativo)”.
Nel solco di tale linea interpretativa si inserisce una recente deliberazione della Sezione controllo Lombardia (n. 416/PAR/2015 del 10.11.2015) secondo cui l’art. 5 del decreto-legge n. 78 del 2015 impone ai Comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di Polizia Provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento).
“Per le ragioni sopra esposte, ad avviso della Corte dei Conti, l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, da parte di un comune, di agenti di polizia municipale ricade nello spettro applicativo del divieto di cui all’art 5, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, e nella conseguente sanzione della nullità.
Conclude, quindi, la Corte dei Conti pugliese richiamando la pronuncia della Sezione delle Autonomie che, con deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha sottolineato come non è consentito “all’ente locale (salvo che per le assunzioni a tempo determinato per le esigenze temporanee di cui all’art. 5, comma 6 del D.L. n. 78/2015) di procedere all’assunzione di personale di polizia municipale mediante scorrimento di graduatoria tenendo conto, cumulativamente, delle cessazioni intervenute nel triennio 2012 – 2014”.
Leggere certe dichiarazioni da parte del consigliere comunale Pietro Bitetti, che riveste la carica anche di consigliere provinciale, e che quindi dovrebbe essere perfettamente a conoscenza delle norme vigenti, fa capire ancora una volta quanto basso sia il livello dei consiglieri comunali che siedono nell’ Assemblea cittadina. E non abbiamo scoperto l’acqua calda…