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3 Luglio 2024 08:25
3 Luglio 2024 08:25

La prima sentenza del Tribunale di Milano nella causa “pilota” dei creditori ILVA in Amministrazione Straordinaria

La sentenza del tribunale di Milano è quella resa nella causa "pilota", patrocinata dagli avvocati Pierfrancesco Lupo e Lorenzo Vieli del Foro di Taranto, sarà continuamente citata richiamata in tutti i giudizi pendenti. La decisione del tribunale di Milano, seppure vittoriosa per i due legali tarantini non li soddisfa pienamente, in quanto  disconosce il carattere di prededucibilità dei crediti maturati per prestazioni rese nell’ambito della cosiddetta  area a freddo, ma d’altra parte costituisce indubbiamente una affermazione delle tesi faticosamente propugnate.

ROMA – Ecco la prima sentenza del Tribunale di Milano nella causa pilota relativamente alle opposizioni allo stato passivo proposte dai creditori di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. Nel gennaio 2015, a seguito dell’avvio del procedimento di amministrazione straordinaria delle aziende del gruppo Ilva tutte le società creditrici si erano rese drammaticamente  conto che i loro ingentissimi crediti sarebbero stati pagati in moneta fallimentare

Per le piccole medie imprese rappresentò un gravissimo danno quantificato in circa 150 milioni di euro. La politica cercò di ovviare a questo problema, inizialmente non considerato, introducendo in sede di conversione del “Decreto Taranto” (n. 1/2015) una norma che modificando la legge Marzano inseriva nell’art.3 il comma 1-ter  testualmente prevedendo l’attribuzione del beneficio della prededuzione per i crediti vantati dalle P.M.I. nei confronti delle aziende poste in amministrazione straordinaria che gestiscono (come Ilva) uno stabilimento di rilevanza strategica nazionale.
Tutto ciò  a condizione che le forniture e lavorazioni fossero atte a consentire l’attuazione di interventi necessari alla salvaguardia ambientale, alla sicurezza ed alla continuità produttiva degli impianti essenziali, nonchè a  tutti quegli interventi necessari a consentire l’attuazione del D.P.C.M. 2014 ( c.d. A.I.A.) . Importante ricordare che il 19 febbraio 2015 sul sito del MISE  apparve una dichiarazione stampa nella quale si enfatizzava l’approvazione da parte del Senato della Repubblica di tale norma precisando che la stessa avrebbe riguardato tutti gli interventi necessari a consentire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti posti all’interno dello stabilimento Ilva.
Da parte del legislatore di fatto venne compiuta un’attività di evidente giustizia sociale, nell’espressa considerazione che gli sventurati imprenditori, soprattutto quelli locali, si erano visti di fatto opporre una procedura concorsuale che aveva riguardato un’azienda che prima della gestione dalla parte dello Stato, aveva dei bilanci assolutamente floridi. Peraltro i politici dell’epoca ed il commissario governativo Piero Gnudi avevano ripetutamente assicurato nel secondo semestre 2014 che alcun pregiudizio ci sarebbe stato per le aziende locali che con il loro operato avevano di fatto contribuito a mantenere in piedi l’ Ilva.
Ma purtroppo come molto, troppo spesso accade in Italia una volta fatta la Legge ecco che si oppone l’eccezione! Infatti i Commissari Straordinari nominati dal Governo si opposero  sin dal primo momento della fase di verifica dei crediti, negando con fantomatiche  argomentazioni il beneficio fiscale richiesto della prededuzione. Tutto questo ha reso necessarie ed indispensabili centinaia di  opposizioni allo stato passivo  del fallimento ILVA, che hanno letteralmente ingolfato il Tribunale di Milano.
Alcuni magistrati consapevoli  di queste problematiche, circa un anno fa,   invitarono le parti a definire transattivamente i contenziosi, concedendo loro un rinvio di circa otto mesi per raggiungere un accordo. Ma ancora una volta i Commissari, nello scorso mese di febbraio sono clamorosamente venuti meno alle loro precedenti promesse ed assicurazioni chiaramente verbali, e quindi il Tribunale di Milano ha dovuto decidere.
La sentenza del tribunale di Milano è quella resa nella causa “pilota”, patrocinata dagli avvocati Pierfrancesco Lupo e Lorenzo Vieli del Foro di Taranto, sarà continuamente citata richiamata in tutti i giudizi pendenti. La decisione del tribunale di Milano, seppure vittoriosa per i due legali tarantini non li soddisfa pienamente, in quanto  disconosce il carattere di prededucibilità dei crediti maturati per prestazioni rese nell’ambito della cosiddetta  area a freddo, ma d’altra parte costituisce indubbiamente una affermazione delle tesi faticosamente propugnate. “Sono particolarmente soddisfatto – commenta l’ Avv. Luponella espressa considerazione che la mia battaglia oltre che giuridica è stata portata avanti nei confronti del Governo, ed in particolare del MISE., che nelle varie rappresentanze politiche succedutesi dal 2015 si è di fatto sempre posto di traverso nei confronti dei sacrosanti diritti della imprenditoria locale”
Sottrarre alle imprese di un territorio martoriato – che già aveva risentito del default del Comune  di Taranto – ulteriori 150 milioni di euro,  ha costituito una insopportabile mazzata economica per l’impresa jonica. Va reso merito e va considerato che la stragrande maggioranza degli imprenditori tarantini non hanno mai fatto mancare ai loro dipendenti alcuno stipendio, mentre nello stesso tempo si sono visti richiedere dallo Stato, con un vergognoso rigore,  il pagamento dell’Iva sulle fatture mai incassate dall’ Amministrazione Straordinaria dell’ ILVA.
Ovviamente questa è una prima battaglia vinta, ma la guerra è ancora lunga. Tra l’altro resta da comprendere se alla fine ci sarà un attivo utile che consenta il pagamento dei crediti prededucibili. Ma questa è tutta un’altra storia!
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