ROMA – Lo scorso 14 dicembre nel programma Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber sul La7 è andato in onda un duro scontro tra il poco elegante ed arrogante direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, a proposito della questione Banca Etruria.
Travaglio ha attaccato la Boschi (min. -15.52): “È ora che la finiate di raccontare balle, a commissariare Banca Etruria è stata Banca d’Italia e il suo governo ha avallato una decisione della Banca d’Italia”. La Boschi, rispondendo sul punto, gli ha replicato: “Il commissariamento l’ha fatto il Governo perché, come sa, è un decreto che firma il ministro dell’Economia. Quindi è inutile dire che non è un atto del governo”. E Marco Travaglio manifestando una evidente carenza ed ignoranza di come funzionano le istituzioni, ha nuovamente ribadito: “Certo, recependo un ordine di Banca d’Italia”.
Cerchiamo dunque di fare la necessaria chiarezza su di chi sia la reale responsabilità decisionale per il commissariamento di Banca Etruria.
L’atto di commissariamento di Banca Etruria
Come ampiamente già raccontato, è vero che il vicepresidente di Banca Etruria – Pier Luigi Boschi, padre di Maria Elena –, e con lui tutto il consiglio di amministrazione, sia stato commissariato dal Governo Renzi. Per la dovuta corretta informazione è bene ricordare che l’atto di commissariamento è contenuto nel decreto n. 45 del 10 febbraio 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze . Come si legge nel comunicato di Banca Etruria, il ministero dell’Economia ha disposto il commissariamento soltanto “su proposta della Banca d’Italia” e, in particolare, ai sensi dell’art. 70 co. 1 lett. B) del Testo Unico Bancario. Quindi contrariamente a quanto sosteneva il “travagliato” direttore del Fatto Quotidiano, nessun ordine è stato mai impartito da Banca Italia al Governo .
La sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza 9 febbraio 2015, n. 657 il Consiglio di Stato, organo di ultima istanza della giustizia amministrativa, emanata quindi prima che entrasse in vigore la nuova disciplina dell’art. 70 TUB , ha fatto chiarezza sulla questione. In sentenza riguardo all’art. 70 TUB (testo unico bancario) si legge, : “Ruolo primario viene conferito alla Banca d’Italia, la quale propone al Ministro dell’Economia e delle Finanze lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo di una banca al ricorrere di tassative condizioni. Ricevuta la proposta, il Ministro dell’Economia e delle Finanze “può disporre” con decreto detto scioglimento: questa facoltà di scelta implica una valutazione discrezionale – o, meglio, di opportunità – che il Ministro è tenuto ad effettuare sulla base della proposta avanzata dall’autorità di vigilanza”.
Quindi è evidente che i giudici amministrativi attribuiscono al Governo una facoltà discrezionale rispetto a quanto proposto da Banca d’Italia. Così proseguono i giudici amministrativi: “L’obbligatorietà della proposta della Banca d’Italia non impone al Ministero dell’Economia e delle Finanze di accettarne in modo acritico e dogmatico il contenuto, in quanto l’ordinamento gli attribuisce la facoltà di discostarsi dalla proposta stessa qualora non ritenga sussistenti i presupposti per disporre l’amministrazione straordinaria”.
Conclusione
Il commissariamento di Banca Etruria è stato disposto in base alla normativa che era in vigore all’epoca, dal Ministero dell’Economia su proposta della Banca d’Italia. Come abbiamo visto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (oggi obsoleta, ma ancora valida all’epoca dei fatti ) è molto netta nel sottolineare il carattere discrezionale del potere esecutivo del Governo , che anzi è tenuto a condurre indagini proprie al preciso scopo di potersi – eventualmente – discostare dalle proposte formulate da Banca d’Italia.