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21 Novembre 2024 23:28

Magistrati, la riforma inutile

di ARMANDO SPATARO*

L’ Unione delle Camere Penali ha promosso una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare per introdurre nel nostro ordinamento la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. La proposta sembra ignorare che già oggi, dopo una riforma del 2006, il passaggio da una funzione all’altra è regolato in modo rigoroso. Al di là di altri limiti, si richiede anche un giudizio di idoneità del Csm allo svolgimento delle diverse funzioni richieste.

La proposta, in realtà, riguarda una riforma del tutto irrilevante: basti considerare che nel periodo 30 giugno 2016–30 giugno 2019 i trasferimenti in ogni grado da funzioni requirenti a funzioni giudicanti sono stati 80 e quelli nella direzione opposta 41, con percentuali annue rispettivamente dell’1,17% e dello 0,20% in relazione al numero dei magistrati in servizio.Ma quali sono le ragioni che si opporrebbero all’unicità di carriera?

Si afferma innanzitutto che la contiguità tra giudici e pm, derivante dall’appartenenza alla medesima carriera, condizionerebbe i primi, determinandone “l’appiattimento” sulle tesi dei pm, con pregiudizio dell’articolo 111 della Costituzione che prevede la parità delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Sembra evidente che, in questo caso, ci si trovi di fronte non ad un argomento tecnico, ma ad un indimostrato sospetto, che sfiora il limite dell’offensività nei confronti dei giudici.

l’ex procuratore capo di Milano, Saverio Borrelli, morto il 20 luglio dello scorso anno

Saverio Borrelli parlò in proposito di «diffidenze plebee che scorgono ovunque collusioni». L’articolo 111 della Costituzione, in realtà, nulla ha a che fare con la separazione delle carriere: un controllore delle attività delle parti resta tale, e un giudice resta giudice, anche se è entrato in magistratura attraverso lo stesso concorso sostenuto dal pm, mentre la parità tra le parti è quella endoprocessuale, garantita dalle regole del processo e, semmai, da una pari preparazione professionale.

Diversamente, perché non separare le carriere fra giudici di primo grado, giudici d’appello e di Cassazione? Sulla parità tra pm e difensore, peraltro, bisogna avere l’onestà di riconoscere che essa non sussiste sul piano istituzionale: l’avvocato è un privato professionista vincolato dal solo mandato a difendere. Niente di ciò vale per il pm, che con il giudice condivide l’obbligo di ricerca della verità storica dei fatti.

Esiste un altro argomento abusato a favore della separazione delle carriere: essa si imporrebbe anche in Italia poiché si tratta dell’assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamenti degli altri Stati a democrazia avanzata, senza che ciò comporti dipendenza del pm dal potere esecutivo. È questa un’affermazione gratuita e incolta: gli ordinamenti che conoscono la separazione delle carriere non costituiscono affatto la maggioranza e, anzi, la regola dominante è che chi abbia maturato esperienze professionali di pm acquisisce una sorta di titolo preferenziale per accedere alla carriera giudicante, mentre dove vige la separazione questa porta con sé la dipendenza del pm dall’esecutivo (tranne in Portogallo).

Va considerato che la comunità internazionale viaggia proprio verso quel modello ordinamentale che in Italia, invece, viene ciclicamente messo in discussione, quasi sempre come clava punitiva. Resta la centralità e la necessità, dunque, dell’acquisizione di una cultura che deve condurre il pm a raccogliere elementi probatori in funzione del futuro giudizio (e non delle “brillanti operazioni” oggetto di criticabili conferenze stampa): i canoni della valutazione della prova, cioè, devono unire pm e giudici, utilizzando esperienze eterogenee e dando vita a un sistema più garantito per i cittadini.

Di qui la necessità di un unico sistema d’accesso alle due funzioni, di un’unica formazione professionale di tutti i magistrati (che dovrebbe includere anche quella degli avvocati), di un unico Csm che ne amministri la carriera e che, attraverso una sola e comune Sezione disciplinare, sia in grado di sanzionare comportamenti deontologicamente vietati.

*magistrato in pensione, ex membro del Csm e procuratore capo di Torino

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