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29 Novembre 2024 16:55

Modifiche alle legge sulle misure cautelari

a cura dell’ Avv. Antonio Mancaniello

 

CdG Arresto_carcereLEGGE 16 aprile 2015, n. 47
Modifiche  al  codice  di  procedura  penale  in  materia  di  misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354,  in materia di visita a persone affette  da  handicap  in  situazione  di gravita’. (15G00061)  (GU n.94 del 23-4-2015) Vigente al: 8-5-2015

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
 Art. 1

1. All’articolo 274, comma 1, lettera b), del codice  di  procedura penale, dopo la parola: «concreto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e attuale»  ed  e’  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «.  Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere  desunte esclusivamente  dalla  gravita’  del  titolo  di  reato  per  cui  si
procede».
   Art. 2

1. All’articolo 274, comma 1, lettera c), del codice  di  procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo  la  parola:  «concreto»  sono  inserite  le  seguenti:  «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque  anni»  sono aggiunte le  seguenti:  «nonche’  per  il  delitto  di  finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni»;
c) e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Le  situazioni  di concreto e attuale pericolo, anche  in  relazione  alla  personalita’ dell’imputato,  non  possono  essere  desunte  esclusivamente   dalla gravita’ del titolo di reato per cui si procede».
Art. 3

1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo  275  del  codice  di procedura penale e’ sostituito dal seguente: «La  custodia  cautelare in carcere puo’ essere  disposta  soltanto  quando  le  altre  misure coercitive  o  interdittive,  anche  se  applicate   cumulativamente, risultino inadeguate».
   Art. 4

1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 275 del  codice  di procedura penale e’ sostituito dai seguenti: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e  416-bis  del  codice  penale,  e’  applicata  la  custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi  dai  quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto  previsto dal secondo periodo  del  presente  comma,  quando  sussistono  gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui  all’articolo  51, commi 3-bis e 3-quater, del presente  codice  nonche’  in  ordine  ai delitti di cui agli articoli  575,  600-bis,  primo  comma,  600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e,  quando  non  ricorrano  le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e  609-octies del codice penale, e’ applicata la  custodia  cautelare  in  carcere, salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al  caso  concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».
2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo  275  del  codice  di procedura penale e’ soppresso.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 275 del codice di procedura penale e’ inserito il seguente:
«3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in  carcere  il  giudice deve indicare le specifiche ragioni per  cui  ritiene  inidonea,  nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con  le  procedure di controllo di cui all’articolo 275-bis, comma 1».

 Art. 5

1. Il comma 1-ter dell’articolo 276 del codice di procedura  penale e’ sostituito dal seguente:   «1-ter. In deroga a  quanto  previsto  nel  comma  1,  in  caso  di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro  luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca  della  misura  e  la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto
sia di lieve entita’».
Art. 6

1. Al comma 5-bis dell’articolo 284 del codice di procedura penale, al primo periodo, dopo le parole: «per  il  quale  si  procede»  sono aggiunte le seguenti: «salvo che il giudice ritenga, sulla base  di specifici elementi, che il fatto  sia  di  lieve  entita’  e  che  le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura».
   Art. 7

1. All’articolo 289, comma 2, del codice  di  procedura  penale  e’ aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «Se   la   sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio  o  servizio  e’  disposta  dal giudice in luogo di una  misura  coercitiva  richiesta  dal  pubblico ministero, l’interrogatorio ha luogo nei  termini  di  cui  al  comma
1-bis dell’articolo 294».
 Art. 8

1. All’articolo 292, comma 2, lettera c), del codice  di  procedura penale, dopo le parole: «l’esposizione» sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».
2. All’articolo  292,  comma  2,  lettera  c-bis),  del  codice  di procedura penale, dopo le parole: «l’esposizione», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e l’autonoma valutazione».
 Art. 9

1. All’articolo 299, comma 4, del codice di procedura  penale  sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «o  applica  congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva».
Art. 10
 
1. All’articolo 308 del codice di procedura penale, il comma  2  e’ sostituito dal seguente:
«2. Le misure interdittive non possono  avere  durata  superiore  a dodici mesi e perdono efficacia quando e’ decorso il termine  fissato dal  giudice  nell’ordinanza.  In  ogni  caso,  qualora  siano  state disposte  per  esigenze  probatorie,  il  giudice  puo’  disporne  la rinnovazione nei limiti temporali  previsti  dal  primo  periodo  del presente comma».
2. Il comma 2-bis dell’articolo 308 del codice di procedura  penale e’ abrogato.
   Art. 11

1. Al primo periodo del comma 6 dell’articolo  309  del  codice  di procedura penale sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e l’imputato puo’ chiedere di comparire personalmente».
2. Al comma 8-bis dell’articolo 309 del codice di procedura  penale e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’imputato che  ne  abbia fatto richiesta  ai  sensi  del  comma  6  ha  diritto  di  comparire personalmente».
3. Al comma 9 dell’articolo 309 del codice di procedura  penale  e’ aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il  tribunale  annulla  il provvedimento impugnato  se  la  motivazione  manca  o  non  contiene l’autonoma valutazione, a norma  dell’articolo  292,  delle  esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa».
4. All’articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 e’ inserito il seguente:
«9-bis. Su richiesta formulata  personalmente  dall’imputato  entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il  tribunale  differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un  massimo  di  dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per  il  deposito  dell’ordinanza  sono  prorogati nella stessa misura».
5. Il comma 10 dell’articolo 309 del codice di procedura penale  e’ sostituito dal seguente:
«10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini  di  cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale  in  cancelleria  non  intervengono  nei termini prescritti, l’ordinanza  che  dispone  la  misura  coercitiva perde   efficacia   e,   salve   eccezionali    esigenze    cautelari
specificamente motivate, non puo’ essere rinnovata.  L’ordinanza  del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro  trenta  giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione  sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita’ delle imputazioni. In tali casi, il  giudice  puo’  disporre  per  il deposito  un  termine  piu’  lungo,   comunque   non   eccedente   il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
6. Al comma 7 dell’articolo 324 del codice di procedura penale,  le parole: «articolo 309 commi 9» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis».
Art. 12

1. All’articolo 310, comma 2, del codice di procedura  penale  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza  depositata  in cancelleria entro trenta  giorni  dalla  decisione.  L’ordinanza  del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro  trenta  giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione  sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita’ delle imputazioni.  In  tali  casi,  il  giudice  puo’  indicare  nel dispositivo  un  termine  piu’  lungo,  non  eccedente  comunque   il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione».
 Art. 13

1. All’articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 e’ aggiunto il seguente:
«5-bis. Se e’ stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato  la  misura  coercitiva  ai sensi dell’articolo 309, comma  9,  il  giudice  decide  entro  dieci giorni dalla ricezione degli atti  e  l’ordinanza  e’  depositata  in cancelleria entro trenta giorni  dalla  decisione.  Se  la  decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono  entro  i  termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la  misura  coercitiva  perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi  dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari  specificamente motivate, non puo’ essere rinnovata».
Art. 14

1. All’articolo 21-ter della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «anche  non  convivente,»  sono inserite le seguenti: «ovvero nel caso in cui il figlio  sia  affetto da handicap in situazione di  gravita’,  ai  sensi  dell’articolo  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  accertata  ai  sensi dell’articolo 4 della medesima legge,»;

b) al comma 1, dopo le parole: «a visitare l’infermo» sono inserite le seguenti: «o il figlio affetto da handicap grave»;
c) al comma 2, dopo le parole: «anche se con lei  non  convivente,» sono inserite le seguenti:  «o  di  figlio  affetto  da  handicap  in situazione di gravita’, ai sensi  dell’articolo  3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata  ai  sensi  dell’articolo  4 della medesima legge,»;
d) e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche
nel caso di coniuge o convivente affetto da handicap grave  ai  sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione  di gravita’».
Art. 15

1. Il Governo, entro il 31 gennaio  di  ogni  anno,  presenta  alle Camere una  relazione  contenente  dati,  rilevazioni  e  statistiche relativi  all’applicazione,  nell’anno   precedente,   delle   misure cautelari  personali,  distinte  per  tipologie,  con   l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 16 aprile 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

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