di Marco Ginanneschi
Secondo l’Autorità della concorrenza e del mercato, la società Vodafone ha adottato “pratiche commerciali scorrette” multate dall’ Antitrust con una multa da un milione di euro. In particolare sono finite sotto i riflettori dell’ Antitrust due operazioni scorrette del gestore che ha ridotto il periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa da 31/30 a 28 giorni
La decisione è stata resa noto dall’Antitrust, che in un comunicato stampa spiega che “le pratiche sono state poste in essere nei confronti di specifici target di utenti: da un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato“.
Secondo l’Antitrust, le mosse di Vodafone sono scorrette avendo modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (come tablet o smartphone ) e delle opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per recesso anticipato. Il gestore Vodafone ha previsto – nel caso di esercizio del diritto di recesso – l’addebito immediato delle rate residue del prodotto su offerte mobili ricaricabili, o del costo di attivazione sulle offerte telefonia fissa, oltre all’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato sia per le offerte mobili in abbonamento e offerta fissa “Dual Pay“.
L’Autorità ha rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti. Le pratiche sono state dunque ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società – diritto riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente. Peraltro, nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso.
Resta da capire cosa aspetta l’ Autorità Garante per le Comunicazioni ad attivare dei controlli preventivi sulle offerte tariffarie e sulla vendita dei prodotti di telefonia al pubblico, esattamente come avviene negli Stati Uniti d’ America.