MENU
23 Dicembre 2024 01:37

Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973:

CdG cassazioneLa Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone giurisprudenziale a tutela del contraddittorio endo-procedimentale del contribuente. Questa volta il principio è stato affermato in tema di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi del quarto comma della predetta norma, come ben noto, “l’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”.

Quindi, attraverso la sentenza del 4 novembre 2015, n. 22489, la sezione Tributaria della Cassazione ha riconfermato , dando continuità ad un orientamento giurisprudenziale di recente formulazione (Cass., sez. V, sent. 4 luglio 2014, n. 15311), che è nulla la cartella di pagamento se non preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo. In sede di controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, l’Ufficio non può, dunque, legittimamente escludere detrazioni o deduzioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti, anche laddove la loro insussistenza emerga ictu oculi dallo stesso controllo formale.

Poiché, infatti, il controllo di cui all’art. 36-ter cit. si connota per l’effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, la previa comunicazione dell’esito dei controlli al contribuente si rivela indispensabile ed irrinunciabile, in quanto , in ossequio al principio dell’obbligatorietà del contraddittorio endo-procedimentale, essa “assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo”.

TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Articoli Correlati

Moda di lusso: può il lusso riconquistare il fascino perduto?
Il generale Figliuolo nuovo vicedirettore dell'Aise. Le manovre interne ai "servizi".
Germania: auto su folla al mercatino di Natale a Magdeburgo."5 morti e 205 feriti, nessun italiano coinvolto"
Bonifici istantanei, commissioni più basse. Arrivano le nuove regole, ecco cosa cambia
Processo "Open Arms". Matteo Salvini assolto: "il fatto non sussiste"
Salvini aspetta la sentenza del processo Open Arms, passeggiando da turista con la fidanzata
Cerca
Archivi
Moda di lusso: può il lusso riconquistare il fascino perduto?
Il generale Figliuolo nuovo vicedirettore dell'Aise. Le manovre interne ai "servizi".
Germania: auto su folla al mercatino di Natale a Magdeburgo."5 morti e 205 feriti, nessun italiano coinvolto"
Bonifici istantanei, commissioni più basse. Arrivano le nuove regole, ecco cosa cambia
Processo "Open Arms". Matteo Salvini assolto: "il fatto non sussiste"

Cerca nel sito