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22 Luglio 2024 10:59
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Per essere un buon genitore non basta voler bene al figlio, ma bisogna garantirgli un sano sviluppo psicofisico

Esemplare sentenza della Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione sui presupposti dell'abbandono dei figli minori scritta dal Consigliere dott. Antonio Lamorgese, tarantino

CdG Cassazionea cura dello Studio Legale Campanelli

La situazione di abbandono è ravvisabile solo quando la vita offerta dai genitori naturali al minore sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l’unico strumento adatto ad evitargli un più grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli dalla famiglia naturale. A tal fine non rileva soltanto il rifiuto dell’adempimento dei doveri genitoriali e la non collaborazione con i servizi sociali, ma anche una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore, per il non transitorio difetto della necessaria assistenza materiale e morale.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 6131 dep. il 26 marzo 2015

sul ricorso 13693-2014 proposto da:

(OMISSIS), nella qualità di madre della minore (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

ricorrente

contro

(OMISSIS), nella qualità di curatore speciale della minore (OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente

contro

(OMISSIS), PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;

intimati

avverso la sentenza n. 14/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo, sez. Minorenni, con sentenza 12 marzo 2014, ha rigettato il gravame proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni della stessa città che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia minore (OMISSIS), nata ad (OMISSIS) dalla relazione con (OMISSIS).

La Corte, dopo avere illustrato le condizioni idonee a configurare lo stato di abbandono, ha ritenuto non decisivo l’argomento addotto dall’appellante (OMISSIS) in ordine al suo sincero attaccamento affettivo alla figlia che non poteva supplire alla capacità genitoriale mancante, con conseguente rischio per il sano sviluppo psico-fisico della minore in ragione del non transitorio difetto della necessaria assistenza materiale e morale; la Corte ha evidenziato il comportamento inadeguato della madre, caratterizzato da continui ripensamenti, abbandoni, ritorni e nuovi rifiuti in una sequenza tristemente ciclica che dimostravano impulsività, instabilità emotiva, totale assenza di consapevolezza delle esigenze dei figli, come nel caso dell’allontanamento dalla comunità (OMISSIS) che aveva provocato l’abbandono della figlia lasciata alle cure degli operatori, con grave turbamento della stessa che mostrava segni di aggressività e forte disagio; il dedotto recupero progressivo delle capacità genitoriali della madre (risultante da alcune relazioni del Centro Salute Mentale di (OMISSIS) e dalla Casa di accoglienza (OMISSIS)) era smentito dal rilievo che i segnali positivi evidenziati non erano significativi di un recupero di una stabilità psichica, relazionale e sociale idonea a garantire un’equilibrata relazione con la figlia, come dimostrato da fatti successivi come l’allontanamento dalla Comunità (OMISSIS) e l’inizio di un periodo di vagabondaggio; la Corte ha anche rilevato l’assenza di disponibilità ad accogliere la minore da parte dei nonni materni, anche tenuto conto della conflittualità del rapporto con la (OMISSIS) e ha formulato un giudizio prognostico negativo sul recupero della sua capacità genitoriale.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo, notificato al PG presso la Corte di appello di Palermo e al curatore speciale della minore, avv. (OMISSIS), che ha presentato controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione della Legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 8 per avere la Corte di merito errato nel ritenere sussistente la situazione di abbandono morale e materiale della minore che assume di avere condotto in una comunità di recupero a causa della sua difficile situazione economica e al fine di offrirle un ambiente familiare idoneo; evidenzia il suo attaccamento alla figlia, dimostrato dalle visite frequenti e dalle plurime manifestazioni di affetto nei suoi confronti, e rileva che la situazione di difficoltà in cui si trovava nel provvedere agli interessi dei figli poteva essere superata attraverso la predisposizione di adeguate misure di sostegno.

Il motivo é infondato.

La situazione di abbandono che, ai sensi della Legge n. 184 del 1983, articolo 8 é presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell’esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, é ravvisabile per legge solo quando la vita offertagli dai genitori naturali sia talmente inadeguata da far considerare la rescissione del legame familiare come l’unico strumento adatto ad evitargli un piu’ grave pregiudizio e ad assicurargli assistenza e stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli nella famiglia naturale. Rileva, a tal fine, non soltanto il rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento dei doveri genitoriali e il rifiuto a collaborare con i servizi sociali, ma anche una situazione di fatto obiettiva che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il sano sviluppo psicofisico del minore, per il non transitorio difetto della necessaria assistenza materiale e morale. La Corte d’appello palermitana, cui la relativa valutazione é riservata, ha accertato l’esistenza di una situazione di abbandono della figlia, in considerazione dello stato di accertata inadeguatezza della madre a svolgere la funzione genitoriale, a causa di anomalie della sua personalità che si sono tradotte in incapacità di allevare ed educare la figlia e di garantirle un equilibrato ed armonioso sviluppo psico-fisico (v., tra le altre, Cass. n. 3389/2005). É una valutazione motivata e immune da vizi logici e, quindi, non censurabile per cassazione (v., tra le tante, Cass. n. 1674/2002). I giudici di merito hanno formulato un giudizio prognostico negativo sulla possibilità della (OMISSIS) di acquistare l’autonomia genitoriale che é necessaria allo scopo di assicurare alla minore l’inserimento in uno stabile e favorevole contesto familiare, pur dopo i reiterati e ostacolati interventi dei servizi sociali e nonostante l’affetto mostrato dal genitore.

La ricorrente imputa, in sostanza, alla Corte territoriale d’aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto, la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativa della situazione di abbandono, mediante una mera apodittica contrapposizione della propria tesi a quella desumibile dalla sentenza impugnata, ma in tal modo la censura si risolve in una critica al giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito che é inammissibile in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso é rigettato. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della complessità e delicatezza delle questioni esaminate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

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